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Curia Vista - Atti parlamentari

12.402 – Iniziativa parlamentare

La Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio e i suoi compiti come perito

Depositato da
Data del deposito
29.02.2012
Depositato in
Consiglio degli Stati
Stato attuale
Dare seguito
 

Testo depositato

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

Nell'adempimento dei compiti della Confederazione, una deroga al principio secondo cui un oggetto deve essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario può entrare in linea di conto solo se motivata da interessi pubblici della Confederazione o dei cantoni o da una ponderazione generale degli interessi.

Art. 7 cpv. 3

La perizia costituisce una delle basi per l'autorità decisionale, che la include nella sua valutazione generale degli interessi e ne tiene debitamente conto.

Motivazione

Le procedure di approvazione hanno un effetto frenante sulla realizzazione dei progetti, soprattutto nel settore delle energie rinnovabili. A seconda della tecnologia sviluppata, i progetti devono passare attraverso un laborioso iter a livello comunale, cantonale e federale, nel quale sono coinvolti svariati uffici e servizi e quindi anche la CFNP. Una volta allestita una perizia della CFNP, neanche le autorità elette democraticamente (municipi, governi cantonali, tribunali) hanno praticamente la possibilità di derogarvi. Questa situazione non è più accettabile. In futuro le perizie della CFNP, per quanto importanti, non dovranno essere l'unico elemento determinante ai fini della decisione. Gli interessi pubblici cantonali devono essere soppesati con gli interessi per la conservazione degli oggetti da proteggere. Una ponderazione degli interessi della Confederazione e dei cantoni serve a indicare se è possibile derogare al principio secondo cui un oggetto d'importanza nazionale deve essere conservato intatto. Soltanto attraverso una ponderazione generale degli interessi, infatti, si possono portare a buon fine non solo la pianificazione direttrice cantonale ma anche progetti di costruzione d'interesse pubblico. Non è ammissibile che una commissione designata dal Consiglio federale e non legittimata dal popolo continui a rivestire un ruolo così importante, specialmente se le decisioni cantonali sono maturate in un contesto democratico.

In sostanza, la perizia della CFNP non deve assumere automaticamente, nella ponderazione degli interessi, un'importanza maggiore rispetto ai pareri delle autorità locali e cantonali. Questa considerazione vale in particolare per i progetti energetici aventi come obiettivo lo sviluppo delle energie rinnovabili o il risanamento energetico di edifici.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
18.01.2013CAPTE-CSAll'iniziativa è dato seguito.
09.04.2013CAPTE-CNAdesione.
 
 
 

Competenza

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