Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adottare i provvedimenti necessari affinché i cantoni interessati istituiscano una procedura rapida per giudicare i tifosi violenti.
Parere del Consiglio federale
del
18.04.2012
Il Consiglio federale è consapevole del fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive (cfr. anche le risposte alla mozione Glanzmann 11.3333 e al postulato Glanzmann 11.3875) e condivide l'opinione della Commissione della politica di sicurezza secondo cui è auspicabile punire con celerità proprio i reati commessi con violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Le esperienze maturate in vari cantoni mostrano infatti che le persone dedite alla violenza nelle manifestazioni sportive o gli autori di reati di poco conto colti in flagrante (in particolare reati di droga e furti, i cosiddetti "turisti del crimine") possono essere giudicati celermente in procedure accelerate. Tale prassi è applicata dal cantone di San Gallo già dal 2003; fino alla fine del 2010 in virtù del Codice di diritto procedura penale cantonale, dal 2011 in base al Codice svizzero di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0). Ma anche altri cantoni provvedono a giudicare rapidamente i comportamenti punibili tenuti in occasione di eventi particolari mettendo a disposizione le risorse personali necessarie, ad esempio grazie alla presenza di agenti di polizia e pubblici ministeri negli stadi, o aumentando le capacità dei giudici dei provvedimenti coercitivi in occasione di determinati eventi. Il fatto che gli autori di violenze nelle manifestazioni sportive vengano giudicati rapidamente non dipende dunque da nuove condizioni quadro legali, bensì dalle risorse personali che l'ente pubblico competente mette a disposizione delle sue autorità penali per il perseguimento e il giudizio di tali reati.
In tale ambito alla Confederazione sono posti limiti chiari per quanto riguarda l'emanazione di disposizioni nei confronti dei cantoni:
- In virtù della loro competenza costituzionale a organizzare la polizia e i tribunali (art. 57 cpv. 1 e 123 cpv. 2 della Costituzione) soltanto i cantoni sono abilitati a determinare le risorse da impiegare.
Per questo motivo, in occasione dei lavori sul CPP, il Consiglio federale e il Parlamento si sono adoperati per emanare regole procedurali uniformi, lasciando tuttavia ai cantoni la massima autonomia possibile nell'organizzare le proprie autorità penali. Tale autonomia doveva consentire ai cantoni di strutturarle conformemente alle proprie risorse e alla ponderazione in termini di politica giudiziaria (ad es. istituendo pubblici ministeri specializzati in determinati reati).
- Obbligando i cantoni a impiegare le loro risorse per determinati reati commessi in occasione di determinati eventi, la Confederazione non rispetterebbe tale autonomia organizzativa volutamente concessa.
- Non è possibile giustificare oggettivamente il motivo per il quale occorra una particolare celerità nel giudicare proprio i reati commessi nell'ambito di manifestazioni sportive. Un medesimo interesse alla celerità potrebbe essere fatto valere anche per altri reati o manifestazioni.
Proposta del Consiglio federale del 18.04.2012
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.