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Curia Vista - Atti parlamentari

12.3142 – Postulato

Maggiore differenziazione nella delimitazione e nell'utilizzazione dello spazio riservato alle acque

Depositato da
Data del deposito
14.03.2012
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Non ancora trattato
 

Testo depositato

Il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto che illustri da un lato l'impatto della delimitazione dello spazio riservato alle acque conformemente agli articoli 36a segg. della legge sulla protezione delle acque (LPAc) e 41a segg. dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) sull'agricoltura, sui terreni edificabili all'interno di queste zone e sui relativi proprietari, e dall'altro come si possa tenere conto anche delle esigenze in materia di protezione delle acque e di protezione contro le piene, differenziando la delimitazione dello spazio riservato alle acque (senza indicazione delle misure precise) e il relativo utilizzo.

Motivazione

Gli articoli 36a segg. LPAc e gli articoli 41a segg. OPAc sono in vigore rispettivamente dal 1° gennaio 2011 e dal 1° giugno 2011. Gli articoli 41a e 41b OPAc stabiliscono le misure minime dello spazio riservato alle acque. Le ripercussioni che ne derivano sono considerevoli, in particolare nei cantoni con molti corsi d'acqua. In risposta a un'interpellanza, ad esempio, il Consiglio di stato del cantone di Obvaldo ha constatato che, soltanto sul territorio cantonale, 175 ettari di superficie agricola fanno parte dello spazio riservato alle acque, il che corrisponde alla superficie agricola di 15 aziende agricole del cantone. Nonostante sia garantito uno sfruttamento agricolo estensivo di tali superfici, le misure minime fissate hanno un impatto notevole sull'agricoltura, in quanto non prendono in considerazione le specificità locali e le diverse esigenze di utilizzo. Ciò vale in particolare nel caso in cui sono interessati terreni coltivabili di qualità oppure, ad esempio, quando una particella di dimensioni ridotte si trova tra due corsi d'acqua, e uno sfruttamento intensivo è pertanto escluso o fortemente limitato. Lo stesso vale per i terreni edificabili, sui quali non è più possibile costruire.

La mozione 12.3047 chiede la modifica della legislazione concernente lo spazio riservato alle acque. Affinché vengano create le basi necessarie al relativo esame e attuazione, occorre dimostrare le ripercussioni degli articoli 41a segg. OPAc sull'agricoltura (dimensioni, tipologia e qualità delle superfici agricole interessate; reddito agricolo; sovranità alimentare, ecc.) come pure sulle zone edificabili registrate (dezonamenti, diritti alle indennità, ecc.). Al contempo è necessario evidenziare le possibilità di tenere conto anche delle esigenze in materia di protezione delle acque e di protezione contro le piene, differenziando la delimitazione dello spazio riservato alle acque (senza indicazione delle misure precise) e il relativo utilizzo.

Parere del Consiglio federale del 16.05.2012

L'11 dicembre 2009 il Parlamento ha approvato una modifica della legge sulla protezione delle acque, elaborata sulla base dell'iniziativa parlamentare "Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua" (07.492) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Acqua viva". L'iniziativa popolare è stata ritirata il 12 gennaio 2010 e la modifica di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Le nuove disposizioni di legge sono state concretizzate nella modifica del 4 maggio 2011 dell'ordinanza sulla protezione delle acque e sono entrate in vigore il 1° giugno 2011.

Nel processo politico, il controprogetto "Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua" è stato elaborato come compromesso alle più ampie richieste dell'iniziativa popolare. La determinazione dello spazio riservato alle acque è un elemento centrale del compromesso pattuito, il quale, in particolare, prevede la rivitalizzazione di soli 4000 chilometri di corsi d'acqua fortemente arginati su un totale di 15 000 chilometri. In compenso, anche nelle zone non sottoposte a rivitalizzazione lo spazio riservato alle acque dovrà essere destinato alla protezione contro le piene e alle funzioni naturali.

Sia nelle deliberazioni parlamentari che nelle commissioni, le discussioni si sono sempre fondate sui valori ora ripresi nell'ordinanza sulla protezione delle acque (cfr. rapporto della CAPTE-S del 12 agosto 2008, FF 2008 40 p. 7033). Tali valori erano già stati pubblicati nel 2001 e nel 2003 in apposite direttive della Confederazione e nel settore della protezione contro le piene sono ormai riconosciuti a livello nazionale. Numerosi cantoni li avevano sanciti in leggi o direttive cantonali ancora prima che entrassero in vigore le nuove disposizioni. Anche l'aumento del preventivo agricolo volto a finanziare le indennità per lo sfruttamento estensivo delle superfici all'interno dello spazio riservato alle acque (+ 20 milioni di franchi/anno) si basa su tali valori. L'impatto sulle superfici agricole esercitato dalla normativa sullo spazio riservato alle acque era pertanto già noto durante le deliberazioni in merito alla legge (estensivazione di 20 000 ettari). I valori per la larghezza dello spazio riservato alle acque discussi in Parlamento e ora fissati nell'ordinanza sulla protezione delle acque sono stati uno dei motivi principali per cui l'iniziativa popolare "Acqua viva" è stata ritirata.

I valori per la larghezza dello spazio riservato alle acque corrispondono al minimo necessario per garantire la protezione contro le piene e le funzioni naturali delle acque. Lo spazio minimo riservato alle acque consente una protezione contro le piene poco costosa. Nell'estate del 2010, durante le procedure di consultazione sulla modifica dell'ordinanza, sono stati criticati determinati aspetti della normativa sullo spazio riservato alle acque. Una modifica di tali aspetti ha consentito di tenere conto della maggior parte dei punti criticati e i risultati della consultazione hanno consentito di modificare l'ordinanza. La determinazione dello spazio riservato alle acque nelle zone d'insediamento può essere adeguata alla situazione edilizia. Per i grandi corsi d'acqua si è rinunciato a fissare nell'ordinanza una larghezza minima per lo spazio riservato alle acque, affinché i cantoni possano determinarla caso per caso. La gestione delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) nello spazio riservato alle acque è stata disciplinata nell'aiuto all'esecuzione relativo al piano settoriale delle SAC, e l'ARE ha informato i cantoni mediante circolare. I cantoni hanno facoltà di considerare separatamente i terreni nello spazio riservato alle acque che mantengono la qualità di SAC e di conteggiarli ancora nel contingente in quanto potenziale con status particolare. L'ordinanza sulla protezione delle acque adeguata in questo modo concede ai cantoni la libertà di adeguare lo spazio riservato alle acque alla situazione del singolo caso.

Le questioni sulla determinazione dello spazio riservato alle acque sollevate con l'attuazione sono state discusse con i servizi federali l'8 marzo 2012 nella Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA). La DCPA decise di impegnarsi per un'attuazione uniforme a livello nazionale delle nuove disposizioni sulla protezione delle acque e di intensificare lo scambio di esperienze tra i cantoni e i servizi federali, coinvolgendo la Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura (CDCA). Sono inoltre previsti quattro workshop regionali e l'elaborazione di proposte per la DCPA che tengano conto delle diverse situazioni cantonali.

A causa dei motivi politici di cui sopra e della recente intensificazione della collaborazione tra i cantoni e i servizi federali, l'elaborazione di un ulteriore rapporto è superflua. Dopo le esperienze acquisite nei primi anni, sarà tuttavia ragionevole e auspicabile effettuare una valutazione.

Proposta del Consiglio federale del 16.05.2012

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

 
 

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