Zum Inhalt
Versione stampa

Curia Vista - Atti parlamentari

12.3427 – Interpellanza

Conseguenze delle misure sull'utilizzazione dei fondi del secondo pilastro

Depositato da
Data del deposito
04.06.2012
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Non ancora trattato
 

Testo depositato

Il Consiglio federale ha modificato l'articolo 58 capoversi 4 e 5 dell'ordinanza sui fondi propri (OFoP) allo scopo di fissare una quota minima di fondi propri non provenienti dal secondo pilastro e alcuni vincoli riguardo al rimborso del debito ipotecario.

Vista questa modifica, che entrerà in vigore il 1° luglio 2012, le banche hanno elaborato norme di autodisciplina, che fissano al 10 per cento la quota minima dei fondi propri non provenienti dal secondo pilastro e impongono che il debito ipotecario sia ammortizzato entro vent'anni fino a due terzi del valore ipotecario.

1. L'utilizzazione degli averi del secondo pilastro è oggi il principale strumento che concretizza l'obiettivo dell'articolo 108 della Costituzione federale, il quale prevede di promuovere l'accesso alla proprietà. La modifica dell'OFoP ridurrà sensibilmente la portata di questo strumento. D'altra parte, il Consiglio federale è contrario ad agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio e intende limitare le possibilità di ritirare gli averi del secondo pilastro, come emerge dal suo rapporto in materia. In queste condizioni, il Consiglio federale come intende attuare l'articolo 108 della Costituzione?

2. La consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha spiegato che la modifica dell'OFoP mira a contrastare il rischio di una bolla immobiliare. Per lottare contro un'eventuale bolla immobiliare non sarebbe stato più pertinente esigere un apporto minimo di fondi propri, piuttosto che disciplinarne la provenienza?

3. Perché il Consiglio federale non ha indetto una procedura di consultazione sulla modifica dell'articolo 58 capoversi 4 e 5 OFoP? Perché questa modifica non è stata considerata nel rapporto sul futuro del secondo pilastro? Non è auspicabile una migliore collaborazione tra DFF e DFI?

4. Alcuni proprietari optano per un ammortamento indiretto del loro debito ipotecario, che prevede il versamento dei fondi per l'ammortamento nel terzo pilastro. La modifica dell'OFoP permetterà di mantenere le attuali possibilità di ricorrere all'ammortamento indiretto?

5. Il Consiglio federale ha misurato l'impatto della modifica dell'OFoP sul carico fiscale del proprietario, considerato che gli interessi ipotecari sono deducibili dal reddito?

Risposta del Consiglio federale del 15.08.2012

1. Il Consiglio federale continua a sostenere gli obiettivi costituzionali della promozione dell'accesso alla proprietà. Da qualche tempo però la FINMA e la BNS hanno constatato presso le banche svizzere un aumento delle concessioni di mutui ipotecari su immobili ad uso abitativo soprattutto a causa dei tassi d'interesse vantaggiosi. La situazione è tale da favorire una bolla immobiliare. Inoltre, risulta che una parte consistente dei mutui ipotecari per immobili ad uso abitativo sono spesso accordati nel quadro di costituzioni in pegno oppure tramite il prelievo anticipato di capitali del secondo pilastro. Tuttavia, il finanziamento mediante una quota elevata di capitali del secondo pilastro costituisce un rischio finanziario più importante per i mutuatari, per le banche e da ultimo anche per i contribuenti (se a causa delle prestazioni mancanti o insufficienti della previdenza professionale bisogna attingere alle prestazioni complementari). Richiedendo alle banche una maggiore ponderazione del rischio nei casi in cui il mutuatario non apporti una quota minima di fondi non provenienti dal secondo pilastro o non sia in grado di ammortizzare adeguatamente il suo mutuo ipotecario, la modifica dell'ordinanza sui fondi propri intende incidere proprio su questo rischio. Anche nel quadro della nuova regolamentazione è possibile impiegare il capitale del secondo pilastro, a condizione che il mutuatario disponga della quota minima di capitale non proveniente da questo pilastro. Inoltre, le banche possono decidere liberamente in ogni singolo caso se attenersi allo standard minimo oppure concedere il credito, richiedendo una copertura con fondi propri più elevata.

2. Al momento, con la possibilità di usufruire di fondi provenienti dal secondo pilastro, è relativamente semplice disporre delle diverse quote di fondi propri richieste dalle banche. Per questa ragione, una regolamentazione che non faccia riferimento al capitale proveniente dal secondo pilastro sarebbe ovviamente meno efficace.

3. La regolamentazione sulla ponderazione del rischio per immobili ad uso abitativo, posta in consultazione dal Dipartimento federale delle finanze, prevedeva di mantenere i criteri di sostenibilità classici in ambito di reddito e sostanza. Sulla base dei pareri inoltrati si è però constatato che non si possono definire criteri generali ed efficienti da applicare per valutare la sostenibilità dei mutuatari, che in quest'ottica presentano caratteristiche molto diverse. Le tendenze al surriscaldamento del mercato ipotecario richiedono un'azione immediata, ragion per cui le misure necessarie da intraprendere non coincidono nella tempistica con quelle che saranno discusse nel rapporto sul futuro del secondo pilastro e che saranno oggetto delle prossime riforme della previdenza per la vecchiaia. Tali misure non pregiudicano tuttavia il contenuto delle disposizioni che saranno stabilite in seguito.

4./5. Le modifiche dell'OFoP non hanno alcuna influenza diretta sui tassi d'interesse gravanti i beneficiari di mutui ipotecari. Nonostante il tenore dell'articolo 58 capoverso 5 OFoP non lo specifichi espressamente, è ancora possibile ricorrere all'ammortamento diretto o indiretto tramite il versamento di fondi nella previdenza individuale vincolata (pilastro 3a). In questo modo è possibile mantenere invariato l'importo del debito, qualora fosse auspicato sotto il profilo fiscale. La modifica apportata non influisce dunque in alcun modo sul carico fiscale del proprietario.

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
28.09.2012 CN La discussione è differita.
 

Camera prioritaria

Consiglio nazionale

 
Vi trovate qui: Il Parlamento svizzero > Ricerca > Geschaefte