Testo depositato
La Svizzera funge da piattaforma internazionale per l'oro. Secondo l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), soltanto nel 2011 sono state importate in Svizzera oltre 2600 tonnellate di oro greggio per un valore di circa 96 miliardi di franchi. Quattro delle maggior raffinerie di oro a livello mondiale si trovano nel nostro Paese.
In molte zone del mondo, l'estrazione aurifera causa massicce violazioni dei diritti umani e notevole inquinamento ambientale. Rapporti sul lavoro minorile, l'utilizzo di sostanze altamente tossiche quali il cianuro e il mercurio e scandali riguardanti il finanziamento di conflitti armati da parte di chi opera nel commercio dell'oro hanno fatto sì che la stampa internazionale riferisse di continuo in maniera negativa su questo settore in cui a volte erano coinvolte ditte svizzere.
Dal 1981 la statistica del commercio esterno svizzero non fornisce più informazioni sul Paese di provenienza dell'oro e dell'argento importati in Svizzera. Secondo l'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno svizzero, determinate cifre di una statistica possono essere raggruppate se la loro pubblicazione particolareggiata potrebbe causare un pregiudizio grave a interessi svizzeri. Oggi occorre tuttavia chiedersi se la mancanza di trasparenza in un settore commerciale dall'entità finanziaria tanto importante e nel contempo dalle condizioni di estrazione estremamente delicate non rappresenti un pesante rischio per la reputazione della Svizzera.
Chiedo perciò al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come giustifica oggi la prassi di non registrare in modo dettagliato l'oro per Paese di origine e di destinazione nella statistica del commercio esterno? Quali interessi svizzeri vede messi a rischio dalla pubblicazione particolareggiata delle importazioni e delle esportazioni di oro? È disposto ad adeguare o modificare tale prassi?
2. Quanto ritiene sia grande il rischio per la reputazione della Svizzera in relazione alle notevoli quantità di oro importate nel Paese e al fatto che l'estrazione di questo metallo causa massicce violazioni dei diritti umani e notevole inquinamento ambientale?
3. È disposto, in futuro, a suddividere inoltre la statistica per lingotti d'oro e panetti di materiale greggio estratto dalle miniere (oro doré)?
Risposta del Consiglio federale
del
15.08.2012
1. La situazione inerente alla pubblicazione della statistica è stata valutata in modo approfondito l'ultima volta nel 1990, a seguito di un postulato (postulato Seiler Rolf 89.788 depositato il 14 dicembre 1989) che invitava il Consiglio federale a pubblicare una statistica dettagliata delle transazioni aurifere suddivisa per Paese. Sulla base delle considerazioni fatte all'epoca (vulnerabilità del mercato dell'oro, conseguenze per la piazza finanziaria, scelta di non pubblicare i dati da parte di altri Paesi che rivestono un ruolo importante nel mercato dell'oro, mancanza di dati statistici relativi al traffico di deposito), il Consiglio federale aveva proposto di respingere il postulato e di mantenere la prassi restrittiva in materia di pubblicazione della statistica sull'oro.
In seguito alla revisione della legislazione doganale, nel 2007 l'AFD ha riesaminato la situazione dal punto di vista tecnico (statistica del traffico di deposito). Si è concluso che l'obbligo, prescritto dall'articolo 66 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0), di tenere un inventario delle merci sensibili situate in un deposito franco doganale non garantisce di per sé la consegna dei dati necessari alla statistica.
Inoltre l'articolo 16 dell'ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno (RS 632.14), in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede che la Direzione generale delle dogane possa raggruppare determinate cifre di una statistica se la loro pubblicazione particolareggiata potrebbe causare un pregiudizio grave a interessi svizzeri. Poiché il concetto di pregiudizio è stato ripreso tale e quale dalla vecchia ordinanza, il caso della statistica dell'oro non è stato rimesso in discussione.
Ora, malgrado le considerazioni tecniche non siano sostanzialmente cambiate, è però cambiato il contesto politico, economico e sociale. Il Consiglio federale intende infatti rivedere la questione della pubblicazione degli scambi di oro.
2. Il Consiglio federale è consapevole dei rischi per la reputazione che possono rappresentare eventuali violazioni dei diritti umani e dell'ambiente nel quadro dell'estrazione dell'oro. Dalle imprese operanti a livello internazionale si esige non solo che rispettino le condizioni legali in Svizzera e all'estero, ma che adempiano anche il proprio obbligo di vigilanza nell'ambito della responsabilità sociale delle imprese, in particolare nelle zone di guerra. La Svizzera sostiene lo sviluppo, la diffusione e l'applicazione di standard e strumenti internazionali volti alla promozione di una gestione responsabile delle imprese (rispetto dei diritti umani, protezione dell'ambiente, ecc.). Vi sono iniziative molto promettenti che coinvolgono diverse parti interessate, industria e società civile comprese. La Svizzera ha partecipato ad esempio alla redazione e all'adozione, in seno all'OCSE, di un supplemento alla "Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsable en minerais provenant des zones de conflit ou à haut risque" (linee guida per l'applicazione dell'obbligo di diligenza in sede di estrazione e commercio di materie prime da regioni di conflitto o ad alto rischio) sul tema dell'oro. Inoltre sta preparando un progetto per la realizzazione di una catena di valore dell'oro "etico" in collaborazione con alcune imprese svizzere di affinazione e valorizzazione dell'oro, come gioiellerie, orologerie e banche. Non da ultimo va sottolineata l'importanza dell'iniziativa "Conflict Free Gold Standard" del World Gold Council (Consiglio mondiale dell'oro), che mira a garantire estrazioni aurifere nel rispetto dei diritti umani e senza alimentare conflitti. Il Consiglio federale accoglie con favore il fatto che le imprese svizzere, comprese le industrie minerarie, mostrino grande interesse all'applicazione degli standard per la responsabilità sociale delle imprese.
3. La nomenclatura della tariffa doganale funge da base per specificare le merci designate nella statistica del commercio esterno. All'occorrenza essa fa una distinzione tra:
- i minerali di metalli preziosi tranne l'argento (oro, platino, palladio ecc.) e loro concentrati;
- l'oro in polvere (per usi non monetari);
- l'oro in altre forme grezze (per usi non monetari);
- l'oro in altre forme semilavorate (per usi non monetari);
- l'oro per usi monetari in tutte le forme.
Per quanto riguarda l'oro grezzo, i gruppi esistenti rispondono alla domanda dell'interpellanza. Per quanto riguarda i minerali, il Consiglio federale è dell'avviso che è possibile controllare gli scambi di minerali contenenti oro (minerali d'oro) in base ai dati già disponibili e non ritiene utile creare ulteriori suddivisioni.