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Curia Vista - Atti parlamentari

12.3479 – Mozione

Prescrizioni contro l'inquinamento fonico per la costruzione e la gestione di impianti sportivi

Depositato da
Data del deposito
12.06.2012
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Non ancora trattato
 

Testo depositato

Nell'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico dovrebbe essere aggiunto un allegato che disciplini le immissioni foniche ammissibili per la costruzione e la gestione di impianti sportivi in modo tale da considerare con equità gli interessi della popolazione che vive nei loro paraggi e le esigenze delle associazioni sportive.

Motivazione

La maggiore densità di popolazione nelle zone insediative e la volontà di ottimizzare l'utilizzo di un numero tuttora esiguo di impianti sportivi, provoca sempre più spesso controversie sulle immissioni foniche nell'ambito della costruzione e della gestione di impianti sportivi. Ciò interessa in particolare gli impianti riservati al gioco del calcio ma anche altri impianti all'aperto o stadi.

Il diritto federale non prevede prescrizioni in materia di immissioni foniche né nell'ambito della costruzione di impianti sportivi né per quanto riguarda l'esercizio di impianti sportivi già esistenti (l'unica eccezione sono gli impianti di tiro). Ciò comporta che, nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni di costruzione e di ristrutturazione di impianti sportivi e delle controversie sollevate dalle immissioni causate dalla gestione di tali impianti, le autorità e i tribunali adducono sempre più spesso l'ordinanza tedesca che disciplina in modo restrittivo in Germania le immissioni foniche degli impianti sportivi, ovvero la "Sportanlangenlärmschutzverordnung" (cfr. ad es. DTF 133 II segg. comune di Würenlos). Ne consegue che le possibilità di costruire, ristrutturare o utilizzare impianti sportivi vengono limitate in modo eccessivo. L'Ufficio federale dell'ambiente ha elaborato un progetto di aiuto all'esecuzione per la valutazione dell'inquinamento fonico causato da impianti sportivi, ma tale documento non consente di colmare le lacune esistenti. Al contrario, limita eccessivamente la costruzione e la gestione di impianti sportivi di piccole e medie dimensioni e non regolamenta in alcun modo le immissioni foniche causate da grandi impianti (stadi).

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico della Confederazione deve pertanto essere integrata con un apposito articolo che disciplini le attività sportive. In caso contrario, lo sport sarebbe soggetto a limitazioni inutili e le esigenze di coloro che abitano in prossimità degli impianti non verrebbero prese in debita considerazione.

Parere del Consiglio federale del 22.08.2012

L'articolo 68 della Costituzione federale (Cost., RS 101) prevede, oltre alla promozione dello sport, l'incremento delle attività sportive e motorie in ogni fascia d'età e l'assegnazione di un ruolo di primaria importanza allo sport e alle attività motorie nell'educazione e nella formazione. Al contempo, l'articolo 74 conferisce alla Confederazione il mandato di emanare prescrizioni volte a proteggere l'uomo contro immissioni foniche nocive o moleste. Poiché il rumore provocato dagli impianti sportivi può essere di tale natura, le attività svolte in questi impianti sono soggette alla normativa in materia di protezione contro il rumore.

Sulla base dei valori limite d'immissione (VLI) fissati nell'ordinanza contro l'inquinamento fonico il Consiglio federale stabilisce il livello a partire dal quale il rumore deve essere considerato nocivo o molesto. Il governo deve tuttavia rispettare i criteri previsti dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) e stabilire i VLI in modo tale che le immissioni non molestino considerevolmente la popolazione (art. 15 LPAmb). Inoltre deve tenere conto anche degli effetti delle immissioni sulle categorie di persone particolarmente sensibili (art. 13 LPAmb). In linea di principio, il Consiglio federale non può applicare criteri non conformi alle norme appena citate.

Per gli impianti stradali e ferroviari, le cui immissioni foniche presentano una certa uniformità dovuta al numero e al flusso regolare dei veicoli in transito, è possibile applicare metodi di calcolo e stabilire valori limite generali. Le immissioni foniche degli impianti sportivi, invece, non sono né uniformi né periodiche. Le fasce orarie in cui si verifica il rumore e la tipologia di attività variano notevolmente a seconda dell'evento. La percezione della natura molesta del rumore può inoltre cambiare a seconda del contesto locale e del tipo di impianto in cui viene generato.

Per tali motivi, sinora il Consiglio federale non ha considerato opportuno fissare nell'ordinanza contro l'inquinamento fonico dei valori limite generali validi per tutti gli impianti sportivi.

Per quanto riguarda il rumore causato dagli impianti sportivi le autorità esecutive cantonali devono pertanto effettuare una valutazione caso per caso sulla base dei criteri stabiliti per la tutela della salute secondo gli articoli 13 e 15 LPAmb summenzionati. I cantoni, che conoscono bene la situazione locale, dispongono di un ampio margine di manovra in quest'ambito. L'autorità esecutiva può inoltre concedere facilitazioni al momento di fissare le misure necessarie se il rispetto dei valori limite stabiliti per le immissioni foniche causa una limitazione sproporzionata delle attività previste nell'impianto sportivo e se sussiste un interesse pubblico preponderante nei confronti dell'impianto sportivo. Per determinati impianti sportivi tale interesse trova un fondamento legale in particolare nell'articolo 68 della Costituzione.

Per sostenere i cantoni, nel 2011 l'Ufficio federale dell'ambiente ha proposto ai cantoni un aiuto all'esecuzione inteso a valutare le immissioni foniche causate dalle attività svolte negli impianti sportivi. L'aiuto all'esecuzione proposto ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità esecutive i principi necessari per la valutazione del rumore. Il testo è ora al vaglio dei cantoni. I risultati che scaturiranno dalla fase sperimentale ne consentiranno la revisione.

I problemi citati dall'autore della mozione, che riguardano singoli casi, sono noti all'Ufficio federale dell'ambiente e i servizi specializzati cantonali. La revisione dell'aiuto all'esecuzione consentirà tuttavia di tenere conto anche dei punti criticati. Nel complesso, il Consiglio federale rimane del parere che la valutazione delle ponderazioni di interessi, spesso caratterizzate da particolarità locali, possano avvenire con maggiore flessibilità nell'ambito di un aiuto all'esecuzione piuttosto che nel quadro di una normativa federale definitiva, come chiesto dall'autore della mozione.

Proposta del Consiglio federale del 22.08.2012

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

 
 

Soggetti (in tedesco):

Aiuto

Ergänzende Erschliessung:

52;28

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