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Curia Vista - Atti parlamentari

12.3492 – Interpellanza

Misure contro la discriminazione del lavoro a tempo parziale nella LPP

Depositato da
Data del deposito
13.06.2012
Depositato in
Consiglio nazionale
Stato attuale
Liquidato
 

Testo depositato

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. Ha constatato che il lavoro a tempo parziale è discriminato nella legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)?

2. Considera ancora al passo coi tempi la regolamentazione della soglia d'entrata e della deduzione di coordinamento?

3. Prevede di prendere misure per eliminare la discriminazione del lavoro a tempo parziale nella LPP?

4. La soppressione della deduzione di coordinamento e della soglia d'entrata è, a suo parere, una misura adeguata a tal fine?

5. Ritiene che una deduzione di coordinamento proporzionale al grado d'occupazione sarebbe un mezzo appropriato per attenuare la discriminazione e promuovere il lavoro a tempo parziale?

6. Non pensa che per eliminare la discriminazione del lavoro a tempo parziale bisognerebbe anche ridurre la soglia d'entrata?

7. È disposto a illustrare, nel rapporto sul futuro del secondo pilastro, quali ripercussioni avrebbe sul guadagno assicurato una deduzione di coordinamento proporzionale al grado d'occupazione e al livello di reddito?

Motivazione

Il lavoro a tempo parziale è molto diffuso: la maggior parte delle madri (57 per cento) e, in particolare, delle madri sole (60 per cento) lavorano a tempo parziale.

Attualmente, nella LPP, questo tipo di attività lucrativa è escluso dall'assicurazione oppure penalizzato perché:

- i redditi inferiori alla soglia d'entrata (20 880 franchi nel 2012) non sono assicurati;

- la deduzione di coordinamento (24 360 franchi nel 2012) è computata interamente. Per esempio, con un salario di 35 000 franchi per un impiego al 50 per cento la LPP assicura soltanto 10 000 franchi.

Il salario assicurato nella previdenza professionale per le attività a tempo parziale risulta così sensibilmente ridotto, il che comporta in seguito una riduzione della rendita e la necessità di chiedere prestazioni complementari. Questa situazione penalizza le famiglie in cui entrambi i genitori lavorano a tempo parziale per poter condividere l'educazione dei figli, poiché la deduzione di coordinamento è applicata interamente due volte. Queste famiglie e le madri sole si ritrovano così con una copertura previdenziale per la vecchiaia meno buona.

L'evoluzione demografica deve indurre a sfruttare maggiormente il potenziale professionale in Svizzera, in particolare quello delle donne. In questo senso, la promozione del lavoro a tempo parziale è un imperativo di natura economica.

Risposta del Consiglio federale del 29.08.2012

1. La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) non tiene conto del grado di occupazione: le persone che lavorano a tempo parziale sono trattate come quelle impiegate a tempo pieno (stessa soglia d'entrata e stessa deduzione di coordinamento), il che può comportare situazioni inique. Nel quadro della 1a revisione della LPP non è stato introdotto nessun provvedimento specifico per i lavoratori a tempo parziale, ma questi ultimi hanno beneficiato della riduzione della soglia d'entrata e della deduzione di coordinamento (cfr. messaggio del Consiglio federale sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2356 seg., e rapporto della CSSS-N del febbraio 2002).

2.-6. Il Consiglio federale è disposto a riesaminare la previdenza professionale dei lavoratori a tempo parziale, in quanto per molti di loro la situazione attuale è insoddisfacente. La LPP è stata inizialmente concepita per chi lavorava a tempo pieno per un solo datore di lavoro. Attualmente, però, in certi casi questo modello non è più adeguato alle diverse situazioni professionali individuali. Si giustifica quindi l'esame di una nuova riduzione della deduzione di coordinamento o di un suo adeguamento secondo il grado di occupazione. Nella prassi, taluni istituti di previdenza applicano già una soglia d'entrata e una deduzione di coordinamento in funzione del grado di occupazione. Per quel che riguarda la soglia d'entrata, da un recente studio (http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=35999) è emerso che l'abbassamento generale introdotto con la 1a revisione della LPP ha sì permesso a circa 140 000 persone di beneficiare di una copertura assicurativa della previdenza professionale, ma per una parte di loro non ha migliorato la situazione finanziaria individuale al momento del pensionamento. Quanto alla proposta di sopprimere la soglia d'entrata e la deduzione di coordinamento, il Parlamento l'ha già respinta nel quadro della 1a revisione della LPP per motivi tuttora validi.

7. L'introduzione di una deduzione di coordinamento secondo il grado di occupazione e il livello di reddito è già stata studiata e considerata più volte, in particolare durante i lavori concernenti la 1a revisione della LPP. L'idea era stata tuttavia lasciata cadere, in quanto avrebbe comportato costi e un notevole onere amministrativo in più per i datori di lavoro e gli istituti di previdenza. Ciononostante, il Consiglio federale è disposto a riconsiderare la questione, trattata anche nel rapporto sul futuro del secondo pilastro. I risultati dell'indagine conoscitiva sul rapporto, pubblicati a metà agosto 2012, costituiranno una delle basi della riforma globale della previdenza per la vecchiaia, che esaminerà anche la questione del miglioramento della previdenza per chi lavora a tempo parziale o per più datori di lavoro. Conformemente ai suoi obiettivi per il 2012, il Consiglio federale ha previsto di definire le grandi linee della riforma entro la fine dell'anno. Ha inoltre proposto di accogliere il postulato Fetz 12.3318, "Previdenza professionale adeguata anche per le professioni in cui di regola si hanno diversi datori di lavoro" (v. anche l'iniziativa parlamentare Markwalder 11.482, "Persone che lavorano a tempo parziale. Prestazioni LPP anziché aiuto sociale").

 
 

Cronologia / verbali

DataConsiglio 
28.09.2012 CN Liquidato.
 
 
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