Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare quale delle due varianti, tra una procedura unica e due procedure distinte, sia più funzionale al raggiungimento degli obiettivi della consultazione e tenga conto al meglio delle esigenze di flessibilità delle autorità organizzatrici, analizzando altresì le conseguenze dell'eventuale passaggio a un'unica procedura. È inoltre incaricato di presentare un rapporto al riguardo e su eventuali provvedimenti legislativi o di altra natura.
In tale contesto andrà poi vagliata l'opportunità di inserire nella legge sulla consultazione una disposizione che consenta non solo di abbreviare il termine di consultazione per motivi d'urgenza ma anche di restringere la cerchia degli interpellati, purché ne siano indicati i motivi e ciò non precluda il raggiungimento degli obiettivi della consultazione.
Motivazione
Cfr. paggina 6 del parere della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 19 giugno 2012 circa il parere del Consiglio federale del 15 febbraio 2012 relativo al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 7 settembre 2011: Valutazione della prassi della Confederazione in materia di procedure di consultazione e di indagini conoscitive.
Proposta del Consiglio federale del 05.09.2012
Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.