Dal 1919 il Consiglio nazionale è eletto secondo il sistema proporzionale. Ogni partito ha di-ritto a un numero di seggi proporzionale alla sua forza numerica. I candidati che ottengono il maggior numero di suffragi si aggiudicano i seggi conquistati dal proprio partito. A differenza dello scrutinio maggioritario, quello proporzionale consente anche ai piccoli partiti di entrare in Parlamento.
Il Consiglio degli Stati rappresenta i Cantoni. Conta 46 membri. Ogni Cantone elegge due rappresentanti. I Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Basilea Città, Basilea Campagna, Nidvaldo e Obvaldo eleggono un consigliere agli Stati ciascuno. 45 consiglieri agli Stati vengono eletti nello stesso giorno dell'elezione del Consiglio nazionale. La Landsgemeinde (assemblea di tutti i cittadini votanti) di Appenzello Interno elegge il suo rappresentante nel mese di aprile che precede le elezioni nazionali.
La procedura elettorale è retta dal diritto cantonale. Tutti i Cantoni hanno optato per l'elezione in base al sistema maggioritario, salvo il Cantone del Giura che ha scelto il sistema proporzionale.
Elezione del Consiglio nazionale | Elezione del Consiglio degli Stati
I Servizi del Parlamento preparano dossier circostanziati sugli oggetti posti in votazione popolare.
Votazioni popolari
Elezioni in Parlamento
L’Assemblea federale dispone di una competenza elettorale che esercita a Camere riunite, sotto la presidenza del presidente del Consiglio nazionale. In questa forma assembleare il Parlamento elegge i sette membri del Governo (Consiglio federale) e il Cancelliere della Confederazione.
Il Parlamento elegge anche i membri degli Tribunali federali (Tribunale federale, Tribunale penale federale, Tribunale amministrativo federale) e i membri del Tribunale militare di cassazione.
In caso di minaccia di guerra, il Parlamento elegge inoltre il generale in capo dell’esercito svizzero.
Elezione del Consiglio federale | Elezione del Cancelliere | Elezione dei presidenti
La pubblicazione dei voti espressi dai singoli deputati è disciplinata dai regolamenti delle Camere. Al Consiglio nazionale i risultati delle votazioni sono accessibili al pubblico sotto forma di elenco nominativo. Al Consiglio degli Stati la votazione si svolge invece per appello nominale soltanto se lo richiedono almeno dieci deputati.
Votazioni nominale