Per le elezioni del Consiglio nazionale hanno il diritto di voto e di eleggibilità tutti i cittadini svizzeri che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età; essi possono sia eleggere sia presentarsi alle elezioni. Le elezioni per il Consiglio degli Stati non sono disciplinate a livello federale, ma a livello cantonale. Quando un cittadino svizzero viene eletto nell’Assemblea federale non può esercitare tale mandato contemporaneamente a determinate attività previste dalla Costituzione e dalla legge. Le seguenti attività o cariche sono incompatibili con l’esercizio di un mandato parlamentare:
- consigliere federale o giudice presso il Tribunale federale, dipendente della Confederazione;
- o membro di un organo dirigenziale di un azienda parastatale (per esempio la Posta o le FFS);
- Inoltre i parlamentari non possono occupare un seggio in entrambe le Camere contemporaneamente.
In caso di incompatibilità, il parlamentare interessato deve dichiarare dinanzi alla propria Camera quale attività intende esercitare.
Basi legali