REGOLE GENERALI
Data dell’elezione e dell’entrata funzione in caso di seggi vacanti
D: Quando è rioccupato il seggio di un consigliere federale dimissionario?
R: I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni o alla data in cui il seggio è divenuto imprevedibilmente vacante (art. 133 cpv. 1 LParl).
D: Quando entra in funzione il nuovo membro del Consiglio federale?
R: Il neoeletto entra in funzione il più tardi due mesi dopo l’elezione (art. 133 cpv. 2 LParl).
Eleggibilità
D: Chi è eleggibile al Consiglio federale?
R: È eleggibile al Consiglio federale chiunque abbia diritto di voto (art. 143 Cost.).
Svolgimento dello scrutinio
D: Chi è eleggibile e a quale scrutinio?
R: Nei primi due turni di scrutinio i deputati possono votare per qualsiasi persona eleggibile. Dal terzo turno non sono più ammessi nuovi candidati (art. 132 cpv. 3 LParl).
D: Quando un candidato è eliminato?
R: È eliminato dall’elezione il candidato che:
- ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi;
- ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi, salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti (art. 132 cpv. 4 LParl).
D: In quale ordine sono assegnati i seggi vacanti ?
R: Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l’ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente (art. 133 LParl).
Validità delle schede di voto
D: Quali schede di voto sono considerate nulle ?
R:
- Sono considerate nulle le schede che:
- riportano il nome di persone ineleggibili;
- riportano nomi non univocamente identificabili;
- contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti;
- riportano il nome di persone eliminate dallo scrutinio (i candidati che hanno ottenuto meno di 10 voti dal secondo turno in poi e quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti dal terzo turno in poi);
- riportano il nome di persone già elette.
Segretezza del voto
D: Come si vota nell’Assemblea federale: per alzata di mano o a scrutinio segreto?
R: L’Assemblea federale elegge a scrutinio segreto (art. 130 LParl). I parlamentari compilano schede di voto anonime che sono raccolte dagli uscieri in urne chiuse.
Maggioranza assoluta
D: Quando un candidato è considerato eletto e come si determina la maggioranza assoluta?
R: Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide. Per la determinazione della maggioranza assoluta non vengono considerate le schede bianche e nulle (art. 130 LParl).
Rinuncia all’elezione prima o durante lo scrutinio
D: Cosa succede se una persona ritira la sua candidatura prima o durante l’elezione?
R: Se una persona eleggibile ritira la sua candidatura prima o durante l’elezione, lo scrutinio ha comunque luogo o è concluso e la persona interessata resta eleggibile.
Accettazione dell’elezione e giuramento o promessa solenne
D: Come si fa a sapere se un consigliere federale accetta la sua elezione ?
R: I nuovi membri del Consiglio federale dichiarano davanti all’Assemblea federale (Camere riunite) se accettano o no la loro elezione.
D: Cosa succede se un nuovo membro rifiuta la sua elezione?
R: Se un nuovo membro del Consiglio federale rifiuta la sua elezione il posto è nuovamente vacante. Di conseguenza, si tiene una nuova elezione.
D: Qual è la formula di giuramento o promessa solenne?
R: Formula di giuramento:
Giuro dinnanzi a Dio onnipotente di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato
Formula di promessa solenne:
Prometto di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere coscienziosamente gli obblighi inerenti al mio mandato.
Annuncio dei risultati dello scrutinio
D: I risultati sono tutti resi pubblici in modo dettagliato?
R: No, conformemente alla prassi, il presidente dell’Assemblea federale (Camere riunite) annuncia i risultati delle persone che hanno ricevuto almeno 10 voti. Inoltre, indica la somma dei voti ottenuti dai restanti candidati («Diversi hanno ricevuto XX voti»). Le schede di voto sono distrutte dopo lo scrutinio.
ELEZIONE DI RINNOVO INTEGRALE
Rinnovo integrale del Consiglio federale
D: Quando ha luogo il rinnovo integrale del Consiglio federale?
R: I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale per quattro anni dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale (art. 145 e 175 Cost.). Il rinnovo integrale del Consiglio federale avviene ogni quattro anni nel corso della sessione invernale dopo l’elezione del Consiglio nazionale. Il rinvio dell’elezione a un’altra sessione è escluso. La prassi vuole che l’elezione si svolga sempre il mercoledì della seconda settimana della sessione.
Ordine di assegnazione dei seggi
D: In che ordine sono assegnati i seggi dei membri uscenti del Consiglio federale?
R: I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l’ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali uscenti (art. 132 LParl).
In che ordine sono assegnati gli eventuali seggi vacanti?
Se vi sono seggi vacanti, sono assegnati dopo quelli per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica (art. 132 LParl). Se devono essere assegnati più seggi vacanti, è determinante l’ordine di anzianità di servizio del consigliere federale uscente (art. 133 LParl).
ELEZIONE DEL CANCELLIERE DELLA CONFEDERAZIONE
D: Come si svolge l’elezione del cancelliere della Confederazione?
R: La procedura di elezione del cancelliere della Confederazione è identica a quella per l’elezione del Consiglio federale (art. 139 LParl).
D: Quando ha luogo l’elezione del cancelliere della Confederazione?
R: L’elezione del cancelliere ha luogo dopo l’elezione del o dei consigliere/i federale/i.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONFEDERAZIONE
D: Come si svolge l’elezione del presidente della Confederazione ?
R: Il presidente della Confederazione e il vicepresidente sono eletti per un anno, singolarmente e in votazioni successive, fra i membri del Consiglio federale (art. 134 LParl). La rielezione degli uscenti per l’anno successivo è esclusa (art. 176 Cost.)