Grazia
Mediante la grazia, l’autorità può condonare totalmente o parzialmente tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva oppure commutarle in pene meno severe.
Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale o da un’autorità amministrativa della Confederazione, il diritto di grazia spetta all’Assemblea federale plenaria. (Nelle cause giudicate da un’autorità cantonale, il diritto di grazia spetta alla competente autorità cantonale.)
La Commissione delle grazie composta di dodici membri del Consiglio nazionale e di cinque membri del Consiglio degli Stati esamina preliminarmente le domande di grazia.