Elezione del Consiglio federale
Nella sessione successiva al rinnovo integrale del Consiglio nazionale, si svolge l’elezione del Consiglio federale. I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale plenaria. I membri del Consiglio federale, il presidente della Confederazione e il vicepresidente sono eletti singolarmente. Per essere eletto, un candidato deve ottenere più della metà dei voti (maggioranza assoluta). I Consiglieri federali che si ripresentano partecipano alla rielezione in ordine di anzianità di servizio. Per i nuovi membri l’elezione avviene secondo l’ordine di anzianità di servizio dei loro predecessori. Ai primi due turni di scrutinio possono candidarsi tutte le persone eleggibili. A partire dal terzo scrutinio non sono più ammessi nuovi candidati. Dal secondo turno in poi, è eliminato il candidato che ottiene meno di 10 voti e dal terzo turno in poi il candidato che ottiene il minor numero di voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio; se anche l’esito del ballottaggio è pari, si decide per sorteggio. Le schede bianche e le schede nulle non contano. Sono considerati nulli i voti ambigui, le schede che recano il nome di una persona non eleggibile, di una persona già eletta o eliminata, nonché quelle che contengono espressioni ingiuriose o designazioni manifeste.