Delegazione
1. Per delegazione in senso stretto si intende una sottocommissione all’interno di una commissione. Le delegazioni sono di regola incaricate di compiti particolari. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno le seguenti delegazioni comuni:
- Delegazione amministrativa, incaricata di vigilare sulla gestione e sull’amministrazione finanziaria dei Servizi del Parlamento.
- Delegazione delle finanze, incaricata di esaminare e controllare in permanenza l’intera gestione finanziaria della Confederazione. La Delegazione delle finanze può anche deliberare su progetti del Consiglio federale sottoposti alle Camere federali e presentare un parere o proposte, oralmente o per scritto, sia alle Commissioni delle finanze sia ad altre commissioni parlamentari.
- Delegazione delle Commissioni della gestione, incaricata di vigilare regolarmente sull’attività nel settore della protezione dello Stato e dei servizi di informazione strategica. Sentito il Consiglio federale, riferisce alle Commissioni della gestione sui risultati dei suoi esami.
- Delegazione di vigilanza della NFTA, incaricata di esercitare l’alta vigilanza dell’Assemblea federale sui progetti della NFTA. È composta di membri delle Commissioni delle finanze, delle Commissioni della gestione e delle Commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni delle due Camere.
2. Vi sono anche delegazioni speciali incaricate di rappresentare l’Assemblea federale in un’assemblea parlamentare internazionale. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati inviano delegazioni presso le seguenti organizzazioni:
- AELS/PE Associazione europea di libero scambio/Parlamento europeo
- UIP Unione interparlamentare
- APF Assemblée parlementaire de la Francophonie
- OSCE Assemblea parlamentare dell’OSCE
- CdE Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.