Immunità
Privilegio accordato ai parlamentari per proteggerli da procedimenti penali tendenziosi e arbitrari, nonché da ogni forma di pressione al fine di permettere loro di esprimersi liberamente. La legge prevede due tipi di immunità:
- l’immunità assoluta in virtù della quale un parlamentare non può essere chiamato a rispondere in giudizio. L’immunità è assoluta per quanto espresso in seno alle Camere, alle commissioni, agli uffici e nei gruppi parlamentari. La libertà di espressione garantisce il libero esercizio del mandato di parlamentare.
- l’immunità relativa invece protegge i parlamentari dal perseguimento penale per reati direttamenti connessi alla loro condizione o attività ufficiale. Su domanda di un’autorità preposta al perseguimento penale le commissioni competenti possono sopprimere l’immunità relativa di un membro del Parlamento. Il parlamentare interessato non può rinunciarvi di propria iniziativa.
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