Incompatibilità
Divieto posto ai membri di un’autorità di ricoprire contemporaneamente un’altra carica ufficiale. La Costituzione federale e la legge stabiliscono le attività incompatibili con la funzione di membro dell’Assemblea federale. I membri del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati, del Consiglio federale e i giudici del Tribunale federale non possono ricoprire nessuna di queste altre cariche. Le seguenti attività o cariche sono incompatibili con l’esercizio di un mandato parlamentare:
- consigliere federale o giudice presso il Tribunale federale, dipendente della Confederazione;
- o membro di un organo dirigenziale di un azienda parastatale (per esempio la Posta o le FFS);
- Inoltre i parlamentari non possono occupare un seggio in entrambe le Camere contemporaneamente.
In caso di incompatibilità, il parlamentare interessato deve dichiarare dinanzi alla propria Camera quale attività intende esercitare.