Gli iter procedurali applicati agli oggetti sono enumerati nel regolamento del Consiglio nazionale (RCN)
I consiglieri nazionali che desiderano prendere la parola si annunciano per scritto al presidente al momento in cui è trattato l'affare su cui intendono esprimersi. Di norma, la parola è concessa nell'ordine delle iscrizioni, ma innanzitutto ai rappresentanti dei gruppi e ai proponenti. Ai relatori ed ai rappresentanti del Consiglio federale è accordata appena la domandano.
Nessun deputato può prendere la parola più di due volte sullo stesso oggetto. Al Consiglio nazionale gli affari sono suddivisi in sei categorie di deliberazione a seconda dell'estensione del diritto alla parola. Il tempo di parola è limitato, ma è possibile ricorrere alla procedura scritta.
Dopo che l’oratore si è espresso, i deputati possono rivolgergli domande brevi e precise, senza motivazione. Chi intende porre una simile domanda ne fa richiesta al presidente. La domanda può essere posta soltanto se l’oratore, richiesta esplicita del presidente, vi acconsente.
Al Consiglio nazionale, le deliberazioni sono tradotte. Ogni deputato dispone di una cuffia che gli permette di ascoltare la traduzione in tedesco, francese o italiano.