La proposta
Ogni parlamentare può presentare una proposta in merito a oggetti in deliberazione già pen-denti per respingere, adottare o emendare un progetto di atto che verrà esaminato dal Con-siglio (legge federale, decreto federale, ordinanza dell’Assemblea federale) oppure per rin-viarlo al Consiglio federale o a una commissione. La mozione d’ordine consente di proporre una modifica della procedura. La proposta è uno dei principali strumenti parlamentari.
L'iniziativa parlamentare
L’iniziativa parlamentare consente di proporre un progetto di atto dell’Assemblea federale o di proporne le grandi linee. Tutti i relativi lavori legislativi incombono a una Commissione del Consiglio nazionale / Consiglio degli Stati. Un’iniziativa parlamentare è irricevibile qualora sia già stato presentato un progetto sul medesimo oggetto. In tal caso i deputati hanno unicamente il diritto di presentare proposte in merito all’oggetto in questione.
Gli interventi parlamentari
La mozione
La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto dell’Assemblea federale o di prendere un determinato provvedimento. È firmata da uno o più deputati. Per essere accolta, dev’essere approvata dalle due Camere. Il secondo Consiglio può modificare la mozione su proposta della Commissione incaricata dell’esame preliminare o del Consiglio federale. In tal caso, le modifiche apportate sono indirizzate al Consiglio prioritario, che può approvare la modifica o respingere definitivamente la mozione (ma non emendarla).
Il postulato
Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare e di fare rapporto sull’opportunità di presentare un disegno di atto dell’Assemblea federale o di prendere un determinato provvedimento.
L'interpellanza
L’interpellanza incarica il Consiglio federale di fornire informazioni su avvenimenti o affari di politica interna o estera della Confederazione. Sulla risposta del Consiglio federale può essere chiesta la discussione. Con l’accordo dell’Ufficio del rispettivo Consiglio, l’interpellanza può essere dichiarata urgente e trattata nella sessione in corso, purché venga depositata all’inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane (solitamente il mercoledì della prima settimana della sessione).
L'interrogazione
L’interrogazione incarica il Consiglio federale di fornire informazioni su avvenimenti o affari di politica interna o estera della Confederazione. L’interrogazione è oggetto di una risposta scritta del Consiglio federale e non è trattata dal Consiglio. Con l’accordo del presidente (Consiglio nazionale) o dell’Ufficio (Consiglio degli Stati) l’interrogazione può essere dichiarata urgente. A tale scopo deve essere depositata una settimana prima della fine di una sessione di tre settimane e il primo giorno di una sessione di una settimana.
L'ora delle domande
Le sedute del Consiglio nazionale della seconda e della terza settimana di ogni sessione iniziano con un’ora delle domande. Vi vengono trattate questioni di attualità presentate al più tardi alla fine della seduta del mercoledì precedente. Le domande devono essere concise (poche righe, senza motivazione). La risposta, parimenti breve, è fornita dal capo del Dipartimento interessato, purché l’autore della domanda sia presente. L’autore può porre una domanda supplementare sul medesimo soggetto. L’ora delle domande dura al massimo 90 minuti.