La Legge sui lavoratori distaccati regola, oltre alle condizioni salariali e lavorative minime, l'obbligo di notifica per i datori di lavoro che distaccano temporaneamente i propri collaboratori in Svizzera. In caso di mancata notifica la sanzione può arrivare a 5 mila franchi.
L'Ordinanza sull'introduzione graduale della libera circolazione delle persone (OLCP) prevede anch'essa un obbligo di notifica per i prestatori di servizio indipendenti (non soggetti alla Legge sui distaccati) e per i datori di lavoro svizzeri che assumono per meno di 3 mesi un lavoratore europeo. In caso di mancata notifica, la multa può arrivare fino a 5 mila franchi, spiega il Ticinese, ma in questo caso si tratta di una sanzione di natura penale.
Secondo l'ex deputato locarnese, si tratta di un'importante differenza di trattamento tra datori di lavoro esteri e datori di lavoro svizzeri o prestatori di servizio indipendenti nel perseguimento delle infrazioni all'obbligo di notifica. La notifica, a detta di Merlini, è una semplice segnalazione di presenza (seppur molto importante per l'autorità) che permette un controllo delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone.
L'avvio di un procedimento penale appare quindi manifestamente sproporzionato. Una procedura amministrativa anche per datori di lavoro svizzeri e prestatori di servizio indipendenti per mancata notifica permetterebbe di armonizzare le procedure e le conseguenze per la stessa infrazione.