Nella sua seduta del 18 aprile la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati ha fissato le basi costituzionali per il paesaggio universitario svizzero 2008. L'articolo sulle università ha una lunga storia, iniziata con la mozione presentata nel 1999 dalla CSEC-S (99.3153), proseguita con la limitazione della legge sull'aiuto alle università (RS 414.20) alla fine del 2007 e il disegno del Consiglio federale del 2001, respinto, e terminata con la constatazione da parte del gruppo di progetto sul paesaggio universitario 2008 che per il previsto riordinamento delle università nella nuova legge sulle università la base costituzionale non era sufficiente.
Il 7 ottobre 2004 il Consiglio degli Stati aveva dato seguito all'iniziativa Plattner. Sulla scorta dei lavori compiuti dal gruppo di progetto sul paesaggio universitario 2008, poco tempo prima il Consiglio federale aveva constatato che l'attuale base costituzionale non basta in particolare per fissare criteri di finanziamento unitari e decidere strategie generali nei settori che generano costi elevati. Doveva inoltre essere creata una solida base costituzionale per gli organi comuni della Confederazione e dei Cantoni, quali ad esempio la Conferenza universitaria svizzera.
Secondo la proposta della Commissione il nuovo articolo costituzionale 63a è ora composto di cinque capoversi volti a garantire il coordinamento del settore universitario tra Confederazione e Cantoni. I due primi capoversi riprendono l'attuale capoverso 2 dell'articolo 63 (la formazione professionale è disciplinata in un articolo a sé stante nell'ambito dell'iniziativa parlamentare "Articolo quadro sull'istruzione" della CSEC-N). Il capoverso 3 impegna Confederazione e Cantoni ad assicurare il coordinamento della garanzia della qualità nel settore universitario, tenendo conto dell'autonomia delle università e degli organi responsabili. In quanto svolgano gli stessi compiti, le università devono inoltre essere trattate allo stesso modo nell'ambito degli sforzi comuni di coordinamento. Con il capoverso 4 si vuole fissare nella Costituzione la competenza della Confederazione e dei Cantoni di delegare competenze agli organi comuni per mezzo di un concordato. Il capoverso prevede che la legge definisca i limiti delle competenze e fissi i fondamenti dell'organizzazione e della procedura. Per quanto concerne i Cantoni la procedura dei concordati è mantenuta, anche se con il nuovo articolo 48a (accettato da popolo e Cantoni nell'ambito della votazione sulla NPC) l'unanimità dei Cantoni non è più necessaria in tutti i casi. Infine il capoverso 5 elenca gli obiettivi per i quali la Confederazione può emanare prescrizioni a titolo sussidiario nel caso in cui il coordinamento comune non dia risultati. Questa competenza sussidiaria della Confederazione dev'essere limitata ai gradi di studio e ai relativi passaggi, al perfezionamento, al riconoscimento di istituti e diplomi nonché all'accesso alle università. Alla Confederazione deve invece essere data la possibilità di vincolare il sostegno alle università a principi di finanziamento e di farlo dipendere dalla ripartizione dei compiti tra le università nei settori che generano costi elevati.
L'articolo sulle università messo a punto dalla CSEC-S verrà ora integrato nell'articolo sull'educazione, ampiamente rielaborato dalla CSEC-N nell'ambito dell'iniziativa parlamentare "Articolo quadro sull'educazione". L'articolo sulle università, posto originariamente in consultazione dalla CSEC-N nel progetto di detta iniziativa, è pertanto stato migliorato e rivalutato. I nuovi articoli costituzionali dovranno essere approvati dalla CSEC-N in maggio e essere sottoposti al Consiglio nazionale in autunno, previa consultazione del Consiglio federale (e una consultazione dei Cantoni relativa al nuovo articolo sulle università).
Durante la seduta sono stati inoltre trattati i tre temi seguenti:
All'unanimità è stata sostenuta una mozione proveniente dal Consiglio nazionale (Freysinger, 04.3552) che chiede al Consiglio federale, tenuto conto dell'importanza delle scuole private dal profilo economico e della politica dell'educazione, di presentare un disciplinamento attuabile dell'accreditamento delle offerte educative proposte dai privati, segnatamente per quanto concerne la gestione nel settore alberghiero. Questo tema è divenuto di estrema attualità anche in relazione con i problemi che gli studenti asiatici, soprattutto cinesi, incontrano nelle scuole alberghiere svizzere.
È stata inoltre approvata un'iniziativa proveniente dal Consiglio nazionale, l'iniziativa Gutzwiller (04.428), che chiede la scolarizzazione al massimo all'età di sei anni. Riconoscendo i molti motivi favorevoli a che un simile passo venga compiuto in questo momento, la Commissione ha preso atto del fatto che la richiesta dev'essere considerata nell'ambito dell'articolo costituzionale sull'istruzione (iv. pa. 97.419) e ha accolto l'iniziativa con 9 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astensioni.
In presenza del consigliere federale Joseph Deiss la CSEC ha discusso del progetto di ordinanza sull"Istituto universitario federale per la formazione professionale" attualmente in consultazione. Come noto, durante le deliberazioni in merito alla legge sulla formazione professionale (Art. 48 LFPr) la posizione di detto istituto era controversa in seno alle Camere e solamente nel corso della conferenza di conciliazione si è potuta trovare una soluzione sotto forma di compromesso. Il Consiglio degli Stati, al contrario del Consiglio nazionale, era allora favorevole a un aggregamento a una scuola universitaria professionale o eventualmente a un'università. Oggi la Commissione ha riconosciuto che la soluzione prevista dal Consiglio federale di un istituto universitario con personalità giuridica propria e mandato di prestazioni ampliato ha il suo motivo di essere. Essenziale per la Commissione è che l'istituto collabori con le scuole professionali e con le università, che le sinergie vengano sfruttate al meglio e che si eviti un'"accademizzazione" (quest'ultima cosa è stata sottolineata in modo particolare).
La seduta ha avuto luogo a Berna il 18 aprile 2005 sotto la presidenza della consigliera agli Stati Anita Fetz (PS/BS).
Berna,
19.04.2005 Servizi del Parlamento