Con 21 voti contro 1 e due astensioni, la Commissione propone di dar seguito all'iniziativa del Consigliere nazionale Erwin Jutzet 04.444 Iv. Pa. Periodo di riflessione obbligatorio e articolo 111 CC) che mira a rendere più flessibile il periodo di riflessione obbligatorio prima della conferma della volontà di divorziare. L'articolo 111 capoverso 2 del Codice civile (CC) prevede che il giudice pronunci il divorzio su richiesta comune se, dopo un periodo di riflessione di due mesi, i coniugi confermano per scritto la loro volontà di divorziare e la loro convenzione. La Commissione ha altresì preso atto di un rapporto dell'Ufficio federale di giustizia sui risultati dell'inchiesta sul diritto del divorzio svolta presso giudici, avvocati e mediatori. Il rapporto dà seguito a un postulato del Consiglio nazionale (00.3681 Po. Applicazione del nuovo diritto di divorzio). Il periodo di riflessione obbligatorio di due mesi in caso di divorzio su richiesta comune è stato fortemente criticato. Il Consiglio federale dichiara di essere disposto a esaminare in maniera più approfondita la necessità di modificare la procedura di divorzio su richiesta comune di cui all'articolo 111 CC, il disciplinamento in materia di compensazione della previdenza e le disposizioni concernenti i figli. La Commissione si occuperà prossimamente della questione della compensazione della previdenza professionale in caso di divorzio.
La Commissione ha deciso all'unanimità di proporre al Consiglio nazionale di non seguire la decisione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) del 18 agosto scorso, volta a limitare il potere di cognizione del Tribunale federale quando la decisione impugnata riguarda le prestazioni dell'assicurazione invalidità (05.034 Legge sull'assicurazione invalidità). La decisione della CSSS-N è in contraddizione con gli articoli 97 e 105 della legge sul Tribunale federale adottata dal Parlamento il 17 giugno scorso. Secondo la legge sul Tribunale federale, i ricorsi possono vertere sull'accertamento incompleto o inesatto dei fatti solo se la decisione contestata riguarda l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni. La Commissione ricorda che, in occasione della trattazione della revisione dell'organizzazione giudiziaria, la questione dell'accesso al Tribunale federale, e in particolare il valore litigioso e la cognizione in materia di assicurazioni sociali, sono stati al centro di un ampio dibattito parlamentare, sfociato in soluzioni accettate da una forte maggioranza.
La Commissione ha approvato all'unanimità la decisione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati di lanciare un'iniziativa di commissione e di elaborare un progetto di ordinanza sul numero di giudici al Tribunale federale all'attenzione dell'Assemblea federale. La CAG CdS può quindi iniziare i lavori.
La Commissione propone all'unanimità di approvare il Protocollo n. 14 alla CEDU che modifica il meccanismo di controllo della Convenzione (05.029 CEDU. Procedura di ricorso). Il Protocollo n. 14 prevede procedure sommarie semplificate per decine di migliaia di ricorsi palesemente inammissibili (più del 90 %) e per un gran numero di ricorsi ripetitivi palesemente ammissibili ma derivanti da una stessa carenza strutturale. Il Protocollo intende consentire alla Corte europea dei diritti dell'uomo di far fronte all'enorme flusso di ricorsi.
Senza opposizioni la Commissione propone altresì di approvare l'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) e di autorizzare il Consiglio federale alla ratifica (05.017). L'accordo ha per obiettivo il rafforzamento della cooperazione della Svizzera con gli Stati membri dell'Unione europea, consentendo di agire, per il tramite di Europol, nell'ambito della lotta contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata, in particolare mediante lo scambio di informazioni, di rapporti o di perizie. Tuttavia, con 13 voti contro 8 e un'astensione, la Commissione propone che la competenza di modificare il campo d'applicazione dell'accordo tra la Svizzera e Europol spetti al Parlamento. Una minoranza della Commissione propone invece di allinearsi sulla posizione del Consiglio degli Stati, delegando tale competenza al Consiglio federale.
La Commissione, presieduta dal Consigliere nazionale Luzi Stamm (SVP, AG) si è riunita a Lenzburg il 5 e 6 settembre 2005.
Berna, 08.09.2005 Servizi del Parlamento