La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha iniziato l'esame di dettaglio della legge sugli investimenti collettivi di capitale. Ha modificato il disegno in alcuni punti importanti allo scopo di rafforzare la piazza finanziaria svizzera. La Commissione propone inoltre al Consiglio nazionale di togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare sul segreto bancario.

1. Legge sugli investimenti collettivi (05.072)

Il disegno del Consiglio federale intende rafforzare la piazza finanziaria svizzera adeguando la legislazione sui fondi di investimento alle nuove norme dell'Unione europea (UE) ed estendendola nel frattempo a tutte le forme di investimenti collettivi di capitale.

Attualmente, solo i fondi gestiti da contratti collettivi di investimento sottostanno alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento (LFI). Questa restrizione costituisce un notevole svantaggio comparativo per la piazza svizzera dei fondi di investimento. Attualmente, non è in effetti possibile fondare in Svizzera una società di investimento a capitale variabile (SICAV) - una forma di investimento collettivo sottoposta al diritto della società anonima molto apprezzata all'estero - dal momento che il diritto della società anonima non lo consente.

Inoltre, in questi ultimi anni la regolamentazione europea concernente i fondi eurocompatibili è stata riveduta: le esigenze legate ai fondi di investimento e alle direzioni dei fondi sono state modificate e di conseguenza la legislazione svizzera non è più compatibile con la regolamentazione europea in materia.

La presente revisione totale della legge sui fondi di investimento intende in particolare:

  • ristabilire la compatibilità della legislazione svizzera sui fondi di investimento con le norme europee;
  • aumentare l'attrattiva e promuovere la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimento istituendo in particolare nuove forme giuridiche per gli investimenti collettivi come la SICAV e la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
  • differenziare e rafforzare la protezione degli investitori aumentando la trasparenza e distinguendo tra investitori ordinari e investitori qualificati.

Grazie all'ampliamento del campo d'applicazione delle leggi e alle modifiche corrispondenti del diritto fiscale, il mercato svizzero dei fondi di investimento dovrebbe beneficiare di un disciplinamento dinamico, flessibile e moderno.

Essendo già entrata in materia sul disegno di legge in una seduta precedente, la Commissione ha iniziato l'esame di dettaglio. Ha approvato a grandi linee le proposte del Consiglio federale. Ha tuttavia proceduto ad alcune modifiche importanti del disegno allo scopo di tener meglio conto degli interessi della piazza finanziaria svizzera.

Per quanto concerne il campo d'applicazione del disegno di legge, la Commissione ha discusso a lungo la disposizione (art. 5) relativa all'assoggettamento dei prodotti strutturati. Il disegno del Consiglio federale si prestava su questo punto a malintesi, tanto che si poteva pensare che alcuni prodotti strutturati sarebbero stati sottoposti alla legge e quindi all'approvazione dell'autorità di vigilanza. Questo avrebbe significato, vista la grande rapidità con la quale devono arrivare sul mercato, che questi prodotti non avrebbero potuto essere offerti in Svizzera. Considerato il crescente successo dei prodotti strutturati, la Commissione ha voluto garantirsi all'unanimità che questi strumenti finanziari fossero esclusi dal campo di applicazione della legge e quindi dalla procedura di approvazione. Per garantire la protezione degli investitori, ha tuttavia sancito nella legge l'obbligo dell'emittente di fornire gratuitamente a qualsiasi acquirente potenziale di prodotti strutturati un prospetto semplificato che indichi in particolare i rischi di questo genere di strumenti e sottolinei che essi non costituiscono un investimento collettivo e non sono quindi sottoposti all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Un altro punto di discussione è stata la disposizione del disegno (art. 11 cpv. 2) secondo la quale le quote degli investimenti collettivi devono essere nominative (e non al portatore). Questa disposizione è stata stralciata con 15 voti contro 3 e 2 astensioni. La maggioranza della Commissione è in effetti del parere che questo obbligo, previsto per lottare contro il riciclaggio di denaro sporco, comporterebbe per i gestori di investimenti collettivi un onere di lavoro amministrativo supplementare e quindi, considerata l'assenza di questo obbligo sui mercati stranieri, uno svantaggio comparativo per la piazza finanziaria svizzera. La maggioranza della Commissione ha inoltre osservato, riguardo al rischio, che la legislazione pertinente in vigore consente già di premunirsi contro il riciclaggio di denaro, dal momento che obbliga in particolare le banche depositarie a conoscere l'origine del denaro dei loro clienti.

La Commissione ha inoltre auspicato (voto: 17:0:6) di dare un più ampio margine di manovra al Consiglio federale per quanto concerne la possibilità di sottoporre a una procedura d'approvazione semplificata alcuni investimenti collettivi (art. 17). Il Consiglio federale potrà introdurre questa procedura semplificata non solo se gli investimenti collettivi saranno destinati a investitori qualificati, ma anche in altri casi (p. es. per fondi standard aperti al pubblico).

Il disegno di legge dovrebbe imperativamente entrare in vigore il 1° gennaio 2007 per evitare qualsiasi svantaggio comparativo alla piazza finanziaria svizzera nei confronti dei suoi concorrenti europei. Per tale motivo la Commissione si propone di concludere l'esame della legge in occasione della sua prossima seduta (30-31 gennaio) affinché questo oggetto possa essere trattato in Consiglio nazionale nella seduta di primavera.

2. Secreto bancario (02.432n, 02.311s, 02.312s, 02.315s, 03.311s, 04.300s, 04.301s)

La Commissione dell'economia e dei tributi (CET) del Consiglio nazionale si è nuovamente occupata del tema del segreto bancario. Il 2 dicembre 2003 il CN ha deciso di dar seguito all'iniziativa parlamentare del gruppo dell'Unione Democratica di Centro (02.432) chiedendo l'introduzione della garanzia del segreto bancario nella Costituzione federale. La Commissione disponeva di un termine di due anni per elaborare un progetto di legge in questo senso. Dal momento che la scadenza per la preparazione di un progetto è stata fissata per la sessione primaverile 2006, la Commissione ha trattato questo oggetto e ha deciso con 16 voti contro 7 di togliere di ruolo l'iniziativa.

La maggioranza della Commissione è del parere che, essendo cambiate le condizioni quadro, non sia più necessario sancire il segreto bancario nella Costituzione. Una minoranza della Commissione ritiene per contro ancora indispensabile l'introduzione nella Costituzione dell'obbligo del segreto per i rappresentanti e gli impiegati di una banca riguardo agli affari dei loro clienti o di terzi di cui sono a conoscenza nell'esercizio della loro professione. Per questa ragione chiede un termine di due anni per l'elaborazione di un progetto legislativo in questo senso.

Analogamente, la Commissione ha deciso, con 13 voti contro 8 e un'astensione, di non dar seguito alle iniziative cantonali (02.311s, 02.312s, 02.315s, 03.311s) che chiedevano la stessa modifica costituzionale.

La discussione su questi oggetti avrà luogo in Consiglio nazionale in occasione della prossima seduta primaverile.

La Commissione ha inoltre deciso, con 15 voti contro 6 e 2 astensioni, di non dar seguito alle due iniziative cantonali (04.300s, 04.301s) per l'introduzione nella Costituzione federale del segreto bancario dei clienti.

Parallelamente, la Commissione ha presentato una mozione (15 voti a favore, 8 contrari senza astensioni):

Mozione della Commissione

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica delle leggi sull'assistenza amministrativa e giudiziaria che consenta di prevenire meglio le domande giudiziarie abusive, in particolare quelle provenienti da Paesi il cui sistema giudiziario non è al di sopra di ogni sospetto e che non rispettano i diritti umani. Bisognerà in particolare prevedere definizioni chiare concernenti le esigenze applicabili agli Stati terzi in materia di Stato di diritto e disposizioni restrittive per l'ottenimento di prove da parte delle autorità estere in Svizzera. Occorre in ogni caso mantenere il principio della doppia punibilità.

3. Iv.pa. Hegetschweiler. Acquisto di un nuovo alloggio. Promuovere la mobilità (04.450n).

La Commissione ha trattato nuovamente l'iniziativa parlamentare (04.450) del consigliere nazionale Rolf Hegetschweiler (PLR, ZH) in materia di fiscalità in caso di acquisto di un nuovo alloggio. Aveva già deciso di dar seguito all'iniziativa nella sua seduta del 9 maggio 2005. Dal canto suo, la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha deciso, in occasione della sua seduta del 15 agosto 2005, di non dar seguito all'iniziativa. Per questo motivo la Commissione deve decidere che cosa proporre al suo Consiglio, che sarà incaricato della decisione sul seguito da dare l'iniziativa (LParl, art. 109 cpv. 3).

L'iniziativa chiede un'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni dei Comuni (LAID) in caso di acquisto di un nuovo alloggio. Auspica in particolare l'applicazione del metodo relativo per il riporto dell'imposizione degli utili immobiliari nell'ambito dell'acquisto di un alloggio sostitutivo. Questo metodo consiste nel differire l'imposizione degli utili immobiliari in caso di reimpiego parziale del ricavo dell'alienazione del vecchio alloggio e si fonda sul rapporto tra questo ricavo e il prezzo d'acquisto dell'alloggio sostitutivo. Secondo la legislazione attuale, lo sgravi fiscale per l'acquisto di un nuovo immobile si applica solo ai proprietari che acquistano un'abitazione con prezzo più elevato rispetto a quello che hanno pagato per il loro vecchio alloggio.

Con 14 voti contro 8, la Commissione ha confermato la sua posizione e propone al Consiglio nazionale di dar seguito all'iniziativa.

4. Iv.pa. Fehr Hans-Jürg. Finanziamento delle cure mediante l'imposta sulle successioni (05.416n)

La Commissione ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa parlamentare Fehr Hans-Jürg (05.416) Finanziamento delle cure mediante l'imposta sulle successioni e ha deciso, con 16 voti contro 9, di non darvi seguito.

L'iniziativa parlamentare del CN Fehr chiede l'introduzione di un'imposta sulle successioni e donazioni il cui reddito sarà suddiviso in parti uguali tra la Confederazione e i Cantoni. La parte della Confederazione deve essere attribuita completamente al finanziamento delle cure di lunga durata.

La maggioranza ha motivato la sua decisione di non dar seguito all'iniziativa indicando in primo luogo che non è opportuno interferire nella competenza dei Cantoni di prelevare un'imposta sulle successioni. Respinge l'introduzione di un'imposta federale sulle successioni, dal momento che quest'ultima complicherebbe la regolamentazione delle successioni in particolare nel settore delle PMI e inoltre sfavorirebbe la Svizzera a livello di concorrenza fiscale internazionale. Si oppone inoltre di principio alla destinazione vincolata degli introiti fiscali richiesta nell'ambito dell'iniziativa parlamentare.

Una minoranza di nove parlamentari propone di dar seguito all'iniziativa. Ritiene in effetti l'imposta sulle successioni, che non colpisce né il consumo né il lavoro, come una fonte di finanziamento ideale dei costi in materia di cure che continuano ad aumentare.

La Commissione si è riunita il 9 e il 10 gennaio a Berna sotto la presidenza del consigliere nazionale Caspar Baader (UDC/BL) e parzialmente in presenza del consigliere federale Merz.

Berna, 10.01.2006    Servizi del Parlamento