La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha proseguito la discussione sulla riforma dell'imposizione delle imprese. Essa ha deciso di scorporare i settori della liquidazione parziale indiretta e del trasferimento dal pacchetto, affinché il Consiglio degli Stati possa discuterne già in occasione della sessione primaverile. Ha inoltre preso decisioni in merito ai temi del commercio quasi professionale di titoli, del principio dell'apporto di capitale e della doppia imposizione economica. La Commissione ha inoltre approvato il pacchetto concernente l'imposizione della birra. La maggioranza propone tuttavia di ridurre lievemente l'aliquota fiscale per allinearla a quella in vigore nei Paesi confinanti. È stata approvata in linea di principio la mozione del consigliere nazionale Galladé sulla formazione degli apprendisti quale criterio d'aggiudicazione nel settore degli appalti pubblici.

1. Legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese (05.058)

1.A. Separazione dei disciplinamenti della liquidazione parziale indiretta e del trasferimento

Il pacchetto del Consiglio federale concernente la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese prevede precisazioni per casi particolari d'imposizione del reddito patrimoniale, segnatamente per la liquidazione parziale indiretta e per il trasferimento. Si tratta al riguardo dei cosiddetti casi di cambiamento del sistema, per i quali diritti di partecipazione della sostanza privata vengono venduti nella sostanza commerciale, cosicché senza un disciplinamento in tal senso gli utili non distribuiti non sarebbero assoggettati. Nella sua decisione dell'11 giugno 2005 (2A.331/2003), il Tribunale federale ha ampliato notevolmente il campo d'applicazione della liquidazione parziale indiretta. Secondo la stessa, anche la vendita di quote della sostanza privata in quella commerciale di terzi va considerata come liquidazione parziale, se il venditore finanzia il prezzo d'acquisto mediante distribuzione corrente degli utili conseguiti dopo la vendita. La nuova giurisprudenza ha suscitato incertezza nel mondo economico, incertezza che ha bloccato numerosi trasferimenti d'impresa. La Commissione ha riconosciuto che in questo ambito urge un disciplinamento. In pari tempo ha constatato che la discussione sulla legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese richiederà un certo tempo a causa dell'ampiezza e della grande complessità del tema. Ha pertanto deciso con 11 voti contro 0 e un'astensione di scorporare dalla suddetta legge il disciplinamento della liquidazione parziale indiretta e del trasferimento per poterne discutere separatamente. In tal modo si vuole garantire che le nuove disposizioni urgenti possano essere emanate quanto prima possibile in questo settore. Nella CET-S sono state discusse in linea di massima due varianti per la liquidazione parziale indiretta. La variante preferita dalla Commissione prevede un'imposizione in caso di distribuzione effettiva di risorse non necessarie all'impresa entro cinque anni dalla vendita. Con la seconda variante saranno assoggettati i mezzi non necessari all'impresa al momento della vendita.

Con 8 voti contro 4, la Commissione ha deciso di adottare la prima variante e proposto concretamente che il ricavato della vendita di una partecipazione del 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa sia assoggettato quale liquidazione parziale indiretta, se la sostanza non necessaria all'impresa esistente al momento della vendita è distribuita nei cinque anni successivi alla vendita con la partecipazione attiva del venditore.

La Commissione ha preferito questa soluzione dal momento che l'imposizione ha luogo solo nel caso di un'effettiva distribuzione di mezzi non necessari all'impresa. La minoranza si è per contro espressa per la seconda variante, che prevede un'imposizione al momento della vendita della liquidità che non è necessaria al funzionamento dell'impresa e che può essere distribuita e degli attivi realizzabili in ogni momento. Essa ha ritenuto che con la variante preferita dalla maggioranza l'imposizione del venditore dipendeva troppo dal comportamento dell'acquirente e che la clausola dei cinque anni favoriva gli acquirenti finanziariamente forti.

Per il disciplinamento del trasferimento (vendita a se stessi), la Commissione si è ampiamente attenuta alla proposta del Consiglio federale. Di conseguenza il ricavato proveniente dal trasferimento di diritti di partecipazione dalla sostanza privata a quella commerciale è tassato quale trasferimento, se il venditore dopo il trasferimento partecipa almeno nella misura del 50 per cento all'impresa acquirente. La Commissione precisa che l'imposizione ha luogo solo in caso di vendita di almeno il 5 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

1.B. Decisioni nell'ambito del commercio quasi professionale di titoli, del principio dell'apporto di capitale e della doppia imposizione economica

La Commissione dell'economia e dei tributi ha preso una decisione di principio in relazione al commercio quasi professionale di titoli.

Conformemente all'attuale prassi del Tribunale federale, il commercio quasi professionale di titoli è assoggettato nell'ambito della sostanza privata se oltrepassa il quadro della sola gestione patrimoniale ed è in tal modo considerato quale attività lucrativa indipendente. La riforma proposta dal Consiglio federale prevedeva di sostituire e semplificare questa prassi con l'introduzione di due criteri alternativi. Questi criteri si fondavano su due caratteristiche considerate finora centrali del commercio professionale di titoli: il finanziamento di terzi (che rappresenta un grande rischio) come pure l'importanza e la frequenza relativa delle transazioni (che superano il quadro dell'amministrazione vera e propria della sostanza privata).

La Commissione si scosta in un punto dalla versione del Consiglio federale e propone di modificare il disegno come segue:

„Gli utili dell'alienazione di titoli e altri investimenti finanziari, che non provengono dalla sostanza commerciale in relazione funzionale con una gestione aziendale diretta da una persona soggetta all'imposta, non rappresentano un reddito dell'attività lucrativa indipendente". (art. 18 cpv. 2bis (nuovo) LIFD e art. 8 cpv. 2bis (nuovo) LAID). La Commissione ha quindi deciso con 7 voti contro 3 e un'astensione che gli utili di capitale sulla sostanza privata mobiliare non sono imponibili. La maggioranza della Commissione ritiene che questa modifica renderà il quadro giuridico più chiaro per la maggior parte dei contribuenti. Una minoranza della Commissione propone di attenersi a una versione del Consiglio federale lievemente modificata.

La CET ha inoltre deciso di introdurre il principio dell'apporto di capitale proposto dalla riforma. Il sistema fiscale della Confederazione e della maggior parte dei Cantoni finora in vigore si fonda, nel settore della sostanza privata, sul principio del valore nominale, secondo cui è esentato fiscalmente solo il rimborso del capitale azionario o del capitale sociale, ossia del capitale nominale. Per contro, il rimborso o la distribuzione di riserve e di utili di una società di capitali o di una società cooperativa costituisce un elemento imponibile per il titolare di quote, ossia un rendimento della sostanza mobiliare. D'ora in poi l'aggio versato direttamente dai titolari di partecipazioni sarà equiparato al rimborso del capitale azionario e del capitale sociale. In questo modo, in caso di rimborso, detto aggio può essere versato esente da imposte agli azionisti svizzeri e stranieri. Tali riflussi di aggi e simili versati direttamente dai titolari di partecipazioni vanno quindi trattati, secondo il disciplinamento previsto, come un rimborso del capitale nominale, purché gli usufruttuari siano tassati secondo le norme del valore nominale.

La Commissione si è inoltre occupata di un altro punto centrale della riforma: la questione della doppia imposizione economica. Per doppia imposizione economica delle società e dei titolari di quote del relativo capitale s'intende il fatto che gli utili di una società di capitali o di una cooperativa all'atto della distribuzione dei dividendi vengono tassati due volte, sia a livello delle società (imposta sull'utile) sia a livello dei titolari di quote del relativo capitale (imposta sul reddito).

Secondo quanto proposto dal Consiglio federale, la doppia imposizione economica sarà attenuata in primo luogo sui dividendi della sostanza privata. A questo proposito la Commissione ha seguito l'approccio del Consiglio federale. La discussione ha rivelato tuttavia la necessità di approfondire alcune questioni, un compito di cui è stata incaricata l'Amministrazione.

Imposizione della famiglia

Su richiesta della Commissione il consigliere federale Merz si è dichiarato disposto a informarla sullo stato dei lavori relativi al progetto sulle misure urgenti da adottare nell'ambito dell'imposizione della famiglia (soppressione della penalizzazione del matrimonio). La Commissione ha tenuto a ribadire l'importanza che le deliberazioni in seno ai Consigli sulla riforma II dell'imposizione delle imprese e sull'imposizione della famiglia si possano svolgere e concludere simultaneamente.

2. Legge federale sull'imposizione della birra (05.071)

Il progetto di legge del Consiglio federale si prefigge di tener conto delle nuove condizioni quadro giuridiche ed economiche e di colmare le lacune del sistema attuale. L'imposizione dei prezzi, contemplata nella vecchia Costituzione, viene meno. D'ora in poi l'imposta sarà calcolata in funzione del tenore alcolico della birra, sulla base del tenore di mosto iniziale. Per le piccole birrerie economicamente indipendenti con una produzione annua inferiore ai 55 000 ettolitri si applica l'imposta di fabbricazione a canone, secondo cui l'imposta si riduce gradualmente ogni 1000 ettolitri, al massimo del 40 per cento, fino a raggiungere un onere fiscale del 60 per cento.

La legge sull'imposizione della birra è una mera legge fiscale. Non contiene disposizioni inerenti alla protezione dei giovani, a divieti di pubblicità o al diritto in materia di derrate alimentari.

Il disegno del Consiglio federale è neutrale dal punto di vista finanziario. Attualmente sono così garantite entrate derivanti dall'imposta sulla birra per un importo di circa 100 milioni di franchi all'anno. Le entrate nette confluiscono nella Cassa generale della Confederazione.

La Commissione è entrata in materia senza opposizione sul disegno del Consiglio federale. Essa ritiene che il disegno rappresenti un moderno sistema d'imposizione che impedisce distorsioni della concorrenza ed evita oneri amministrativi inutili. La Commissione ha accolto con soddisfazione anche la dimensione puramente fiscale del progetto. È dell'opinione che, per quanto importanti siano le misure contro l'alcolismo, soprattutto contro quello dei giovani, la lotta contro questa dipendenza non debba essere condotta mediante l'imposta sulla birra, bensì nel quadro del programma di prevenzione contemplato dal Consiglio federale.

Nella deliberazione di dettaglio la Commissione si è pronunciata con 7 voti contro 6 a favore della riduzione delle aliquote d'imposta previste per i diversi tipi di birra (art. 11 del disegno). Secondo la proposta della maggioranza della Commissione, l'aliquota d'imposta per la categoria principale, ossia per le birre normali e speciali, diminuirà passando da 25,32 franchi per ettolitro a 20 franchi. Con questa misura la maggioranza vuole avvicinare l'aliquota d'imposta svizzera a quella in vigore nei Paesi vicini. Riducendo l'aliquota, l'imposizione risulta quasi uguale a quella applicata in Francia, mentre la differenza con la Germania (aliquota tedesca: 9,44 Euro) può essere ridotta di quasi la metà. Le perdite fiscali causate dalla proposta della maggioranza della Commissione ammonteranno a circa 20 milioni di franchi all'anno.

3. Mozione Galladé. Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse

La CET-S sostiene in linea di massima quanto chiesto dalla mozione Galladé (04.3061), ossia che si tenga maggiormente conto del settore degli apprendisti nell'ambito degli acquisti pubblici. In questo modo s'intende premiare per quest'importante prestazione soprattutto le PMI che offrono posti di formazione e apprendistato. La Commissione si è tuttavia opposta al fatto che la formazione degli apprendisti sia iscritta nella legge quale criterio di aggiudicazione per gli acquisti pubblici. Propone perciò al suo Consiglio di accettare la mozione in una versione leggermente modificata. La nuova versione del testo è la seguente:

Il Consiglio federale è incaricato di tener maggiormente conto, nell'aggiudicazione di commesse pubbliche, delle aziende che offrono posti di apprendistato e di formazione, prendendo in considerazione la formazione degli apprendisti nella legge federale sugli acquisti pubblici.

La commissione si è riunita dal 16 al 18 gennaio 2006 a Berna sotto la presidenza del consigliere agli Stati Germann (UDC, SH) e in parte in presenza del consigliere federale Merz.

Berna, 18.01.2006    Servizi del Parlamento