Il 5 settembre 2007 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha adottato il suo rapporto «Esame del funzionamento delle autorità di perseguimento penale della Confederazione» e ha deciso di sottoporre per informazione il documento alla Commissione giudiziaria (CG). Ciò in base all’articolo 40a capoverso 6 della legge sul Parlamento (LParl), secondo cui le Commissioni della gestione e la Delegazione delle finanze sono tenute a comunicare alla Commissione giudiziaria eventuali loro accertamenti che mettono seriamente in dubbio l’idoneità professionale o personale di un giudice.
Nel 2007 la CG aveva deciso di aspettare la presa di posizione del Tribunale penale federale e del Consiglio federale riguardo al rapporto della CdG-N, prima di entrare nel merito della questione. Nel frattempo aveva commissionato due pareri giuridici che illustrassero i doveri d’ufficio che i giudici dei tribunali di primo grado della Confederazione sono tenuti a osservare e il procedimento che la Commissione deve seguire in caso di destituzione o di non rielezione di un guidice (cfr. i comunicati stampa della CG del 27 settembre 2007 e del 15 novembre 2007). I due pareri giuridici, redatti l’uno dalla professoressa Regina Kiener dell’Istituto di diritto pubblico dell’Università di Berna e l’altro dall’Ufficio federale di giustizia (UFG), possono essere consultati su Internet.
Il Tribunale penale federale ha espresso il proprio parere sul rapporto della CdG-N il 7 novembre 2007 e il Consiglio federale si è pronunciato al riguardo il 28 novembre 2007.
In base alla legge sul Parlamento (LParl), la CG è competente per la preparazione dell’elezione e della destituzione dei giudici dei tribunali della Confederazione (art. 40a cpv.1 LParl). Non ha invece competenze in materia di vigilanza e quindi non può esprimersi né sulle questioni inerenti alla vigilanza menzionate nel rapporto della CdG-N né sulle raccomandazioni espresse dalla CdG-n nel già citato rapporto, che concerne la CG solo nella misura in cui contiene accertamenti sull’operato del presidente della Corte dei reclami penali 1 Emanuel Hochstrasser. L’unico compito della CG è giudicare, in base al rapporto della CdG-N, se avviare un procedimento di destituzione oppure no.
I motivi di destituzione sono elencati in modo esaustivo nella legge sul Tribunale penale federale (LTPF) e nella legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF): l’Assemblea federale può destituire un giudice unicamente se «ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio» o se «intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio» (art.10 LTPF e art.10 LTAF). La destituzione per motivi disciplinari è dunque sottoposta a condizioni severe e oggettive. Vi è una grave violazione dei doveri d’ufficio non soltanto quando la violazione è crassa; occorre anche che sia stata commessa colpevolmente, intenzionalmente o per negligenza grave (cfr. parere giuridico dell’Ufficio federale di giustizia, pag.7, disponibile solo in tedesco).
La CG può avviare un procedimento di destituzione di un giudice solamente se ha motivi seri e concreti di sospettare che abbia violato i suoi doveri di ufficio ai sensi degli articoli di cui sopra. È esattamente quanto afferma la professoressa Regina Kiener nel parere da lei redatto, quando sottolinea l’importanza politica dei procedimenti di destituzione: essi mettono in gioco niente meno che l’indipendenza del giudice (art. 30 cpv.1 e 191c Cost.), pietra angolare dello Stato di diritto, poiché garantisce l’indipendenza delle autorità giudiziarie e la fiducia nelle procedure giudiziarie e rafforza la validità delle decisioni del giudice. L’indipendenza giudiziaria legittima la giustizia in uno Stato di diritto democratico. A questi valori viene recato pregiudizio non soltanto se un procedimento di destituzione viene attuato senza motivi concreti e seri – ma anche se un simile procedimento non viene attuato qualora fossero date le condizioni per agire (cfr. parere giuridico della professoressa Regina Kiener, pag.12, disponibile solo in tedesco).
Sulla base del rapporto della CdG-N del 5 settembre 2007, la CG è giunta alla conclusione che contro il presidente della Corte dei reclami penali 1 Emanuel Hochstrasser non sussiste alcun sospetto serio e concreto di aver violato intenzionalmente o per negligenza grave i suoi doveri d’ufficio. Pertanto non sussistono le condizioni per l’avvio di un procedimento di destituzione.
La Commissione giudiziaria si è riunita il 2 luglio 2008 a Berna sotto la presidenza del consigliere agli Stati Hermann Bürgi (UDC/TG).
Berna, 4 luglio 2008 Servizi del Parlamento