1. 10.459s Iv. Pa. CET-S. Controprogetto indiretto alle iniziative popolari sul risparmio per l'alloggio
La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha avviato nel giugno scorso, su incarico del suo Consiglio, i lavori relativi all'elaborazione di un controprogetto indiretto alle due iniziative popolari concernenti l'agevolazione fiscale del risparmio per l'alloggio (09.074). Sostenuta dalla sua omologa del Consiglio nazionale, la Commissione ha quindi elaborato, durante la riunione del 21 ottobre, un progetto preliminare mirante a una corrispondente revisione della legge.
Tale progetto prevede che i contribuenti possano alimentare un conto di risparmio per l'alloggio, il cui capitale sarà da essi successivamente impiegato per il primo acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e duraturo in Svizzera. I versamenti effettuati su tale conto possono essere dedotti dal reddito imponibile fino a concorrenza di 10 000 franchi all'anno. La durata del contratto di risparmio per l'alloggio non supera i dieci anni e il capitale accumulato dev'essere impiegato ai fini previsti, al più tardi cinque anni dopo la scadenza del contratto interessato. Se destinato a un uso diverso dall'acquisto di una proprietà abitativa, esso è soggetto a un'imposizione a posteriori, anche in caso di decesso o partenza all'estero. L'aliquota d'imposizione applicabile in tali casi è determinata in funzione del deposito di risparmio medio (importo del capitale risparmiato diviso per il numero di anni di risparmio) cui si aggiungono gli altri redditi.
Questo modello di risparmio per l'alloggio con condizioni fiscali agevolate mira a facilitare l'acquisto di una proprietà abitativa, in particolare ai giovani locatari con un reddito medio. Inoltre esso tenderebbe a incrementare gli investimenti nel settore immobiliare, cosa che, in ultima analisi, tornerebbe a beneficio dell'intera economia.
La CET-S ha adottato questo progetto preliminare con 6 voti contro 0 e 5 astensioni. Essa avvierà una relativa consultazione a inizio novembre dopodiché sottoporrà il suo progetto al Consiglio degli Stati, in occasione della sessione primaverile nel 2011.
2. 10 049s Legge sulle banche (garanzia dei depositi). – progetto B
Durante l'ultima sessione autunnale il Consiglio degli Stati ha dato seguito alla proposta della Commissione di prolungare di due anni supplementari il diritto d'urgenza mirante alla protezione dei depositanti (progetto 1/A).
La Commissione ha proseguito il dibattito sulla revisione della legge sulle banche con l'esame del progetto 2/B mirante principalmente ad integrare le attuali misure del diritto urgente nella legislazione ordinaria.
Nella votazione sul complesso la Commissione ha confermato all'unanimità le cinque misure già attualmente vigenti:
- la protezione dei depositi fino a 100 000 franchi;
- le banche sono obbligate a detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei depositi privilegiati dei loro clienti;
- la FINMA prevede un pagamento immediato e più sostanziale dei depositi garantiti mediante liquidità provenienti dalla banca in difficoltà;
- il limite superiore del sistema di protezione dei depositanti viene aumentato da quattro a sei miliardi di franchi;
- i depositi locati presso fondazioni di previdenza sono stati separati e ulteriormente privilegiati rispetto ai depositi bancari già garantiti;
Su un solo punto la Commissione si scosta dal progetto del Consiglio federale: in materia di riconoscimento delle decisioni di fallimento e d'insolvenza pronunciate all'estero, essa propone che la FINMA esiga costantemente la reciprocità, considerando che le decisioni vanno sempre prese nell'interesse dei depositanti. Una minoranza della Commissione condivide l'opinione del Consiglio federale ritenendo che si possa ottenere lo stesso risultato lasciando alla FINMA la competenza di riconoscere le decisioni pronunciate all'estero.
3. 09.4209n Mo. Leutenegger Oberholzer. Ridurre gli ostacoli commerciali nel commercio online transfrontaliero
Al fine di ridurre i costi, spesso sproporzionati, a carico dei consumatori per gli acquisti on line all'estero, la mozione votata dal Consiglio nazionale chiede da un lato che le imprese di spedizione applichino la procedura di sdoganamento semplificata per i piccoli pacchi e che il limite di franchigia IVA per le merci importate sia aumentato da 5 a 10 franchi.
La Commissione propone, con 9 voti contro 2, di respingere la mozione. Consapevole del problema, essa osserva tuttavia che la prima richiesta formulata dalla mozione è già adempiuta siccome dal 2011 l'Amministrazione federale delle dogane potrà offrire alle imprese di spedizione una dichiarazione doganale semplificata che andrà utilizzata in misura molto più ampia di quella attuale. La Commissione respinge invece la seconda richiesta poiché l'aumento del limite di franchigia IVA comporterebbe una disparità di trattamento nei confronti delle imprese insediate in Svizzera. Inoltre ritiene che la causa dei costi eccessivi sopportati talvolta dai consumatori sia più riconducibile alle imprese di spedizione che alle questioni normative o amministrative.
4. Mozioni del Consiglio nazionale sui pagamenti diretti
Durante la sessione estiva 2010 il Consiglio degli Stati ha rinviato diverse mozioni riguardanti i pagamenti diretti alla Commissione con l'incarico di consultare i Cantoni al riguardo. La Commissione ha dato seguito a tale incarico e raccolto il parere del presidente della Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura e consigliere di Stato Lorenz Koller, nonché del segretario della Conferenza, Roger Bisig.
09.3226
La mozione incarica il Consiglio federale di prendere le misure necessarie affinché le direttive sulla riduzione dei pagamenti diretti della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura sia resa conforme al principio della proporzionalità.
Come già nell'aprile 2010, la Commissione ha respinto la mozione con 7 voti contro 1 e un'astensione, ritenendo che la direttiva abbia comprovato generalmente la sua validità. Mediante un postulato essa ha tuttavia invitato il Consiglio federale a valutare le lacune della direttiva e a esaminare segnatamente la distinzione tra programmi di diritto pubblico e programmi di diritto privato, affinché l'inosservanza dei programmi di diritto privato non si ripercuota negativamente sui versamenti dei contributi destinati ai programmi di diritto pubblico.
Il testo del postulato ha il seguente tenore:
Il Consiglio federale è invitato a esaminare la direttiva sulla riduzione dei pagamenti diretti nei seguenti aspetti:
a) le lacune della direttiva
b) la distinzione tra programmi di diritto pubblico e programmi label privati.
L’applicazione delle prescrizioni concernenti i pagamenti diretti deve continuare a essere garantita.
09.3434
La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare le disposizioni disciplinanti i programmi etologici alle possibilità pratiche dei pascoli di montagna.
Come già nell'aprile 2010, la Commissione ha respinto la mozione con 7 voti contro 2, ritenendo che il diritto vigente tenga già conto delle condizioni particolari delle aziende di pascolo d'alta quota, dove l'uscita al pascolo può essere sostituita da un'uscita nella corte.
09.3435
La mozione chiede al Consiglio federale di adeguare le disposizioni disciplinanti i programmi etologici alle aziende con pascoli d'estivazione.
Come già nell'aprile 2010 la Commissione ha respinto la mozione con 5 voti contro 2 e 2 astensioni, ricordando che questo genere di programmi ha carattere volontario e che è logico esigere dalle aziende interessate il rispetto delle condizioni che permettono il versamento dei sussidi. Inoltre, già il diritto vigente disciplina che il contributo è versato anche quando gli animali sono temporaneamente tenuti in condizioni che non adempiono le norme legali.
09.3461
La mozione incarica il Consiglio federale di retribuire la gestione delle superfici declive in base al dispendio che ciò comporta e a tener conto del problema delle modalità di rilevazione inadeguate delle superfici interessate.
Mentre nell'aprile 2010 aveva raccomandato di respingere questa mozione, la Commissione propone ora al suo Consiglio, con 5 voti contro 1 e 2 astensioni, di modificarne il testo. Il testo modificato ha il seguente tenore:
Il Consiglio federale è incaricato di tener conto, nel quadro dell'evoluzione futura del sistema dei pagamenti diretti, delle condizioni difficili determinate dai terreni particolarmente ripidi.
Pur riconoscendo la legittimità di un'adeguata considerazione delle condizioni difficili, la Commissione ritiene che il sistema proposto dall'autore della mozione comporterebbe un carico amministrativo troppo elevato. A suo parere è comunque essenziale che il nuovo sistema dei pagamenti diretti tenga conto di queste condizioni difficili.
5. 09.510n Iv.Pa. Bigger. Salvaguardia dell'esportazione di bestiame dalla Svizzera
L’iniziativa chiede di revocare l'abrogazione, entrata in vigore nel 2010, dell'articolo 26 della legge sull'agricoltura relativo al sostegno dell'esportazione della produzione agricola.
Riunitasi il 28 e 29 giugno 2010, la CET-N aveva dato seguito a quest'iniziativa con 14 voti contro 11. Con 3 voti contro 2 e 2 astensioni essa ha approvato questa decisione. Secondo la maggioranza occorre ritornare sulla decisione presa nel 2007, in considerazione di eventuali impegni assunti nel quadro dell'OMC. A causa dell'odierno blocco totale dei negoziati in seno all'OMC, sarebbe a suo parere appropriato reintrodurre la possibilità di sussidi alle esportazioni, in particolare di bestiame bovino. Tale misura permetterà segnatamente all'agricoltura di montagna di rendersi nuovamente competitiva nei confronti dell'agricoltura europea beneficiante di aiuti pubblici in tale settore.
La Commissione ha inoltre deciso di trattare la mozione Aeby 10.3472 Regolare i quantitativi di latte affinché possano essere assorbiti dal mercato nella sua sessione del gennaio 2011, contemporaneamente al messaggio del Consiglio federale sui mezzi finanziari destinati all'agricoltura per gli anni 2012 e 2013.
6. 04.450n Iv.Pa. Hegetschweiler. Acquisizione di un nuovo alloggio. Favorire la mobilità professionale. 2a fase
In risposta all'iniziativa 04.450, il Consiglio nazionale ha adottato durante la sua sessione di giugno le modifiche legislative necessarie per passare dall'applicazione del metodo assoluto a quella del metodo relativo nel quadro dell'imposizione degli utili immobiliari.
Il metodo relativo differisce l’imposizione dell’utile in funzione del rapporto tra il reinvestimento e il ricavo ottenuto, con la conseguenza che anche la parte dell’utile da sostanza immobiliare liberamente disponibile che non viene reinvestita è soggetta al differi-mento dell’imposizione. Con il metodo assoluto è differita soltanto la parte reinvestita dell’utile, mentre l’utile liberamente disponibile viene tassato.
La Commissione propone al suo Consiglio a grande maggioranza, con 8 voti contro 2 e un'astensione, di non entrare in materia. Dal dibattito sono emersi vari argomenti. La Commissione non è persuasa che questo cambiamento contribuisca alla mobilità professionale: per rendere vantaggiosa tale modifica occorrerebbe infatti che chi migliora la propria situazione finanziaria opti per un alloggio più modesto, cosa molto improbabile. La Commissione ha inoltre sottolineato che le imposte devono essere riscosse al momento della realizzazione di un guadagno. Ha inoltre ricordato che la modifica interessa direttamente l'imposizione dei Cantoni e interviene quindi sulle entrate fiscali degli stessi. A suo parere, nessun argomento parla a favore di questa modifica legislativa. Inoltre, il metodo relativo complicherebbe il sistema.
7. 04.074s Imposizione delle partecipazioni dei collaboratori.
Dopo aver sospeso per un lungo periodo l'esame delle divergenze sull'imposizione delle partecipazioni dei collaboratori, la CET ha ripreso i lavori.
Essa ha preso atto della lettera inviata dal capo del DFF nel maggio 2010 e, come il Consiglio nazionale durante l'ultima sessione autunnale, ha adottato senza opposizione la proposta del Consiglio federale di rinunciare alla riduzione per l'imposizione delle opzioni dei collaboratori.
8. 08.325s Iv.Ct. NE. Introdurre la ritenuta alla fonte dell'imposta diretta delle persone fisiche
Le CET ha ripreso l'esame dell'iniziativa depositata dal Cantone di Neuchâtel, mirante a una modifica legislativa che introduca la possibilità di riscossione alla fonte per l'imposta diretta delle persone fisiche. Valutato l'esito del sondaggio commissionato all'amministrazione e svolto presso i Cantoni, la Commissione ha deciso con 7 voti contro 1 e un'astensione di non dare seguito all'iniziativa. Le ragioni di tale decisione vanno principalmente ricercate nell'esito del sondaggio, secondo cui la maggioranza dei Cantoni considera il sistema attuale delle deduzioni troppo complesso e inadeguato a un'imposizione alla fonte.
9. 08.3563n Mo. Fässler. Tassazione ordinaria del personale pensionato delle dogane e del corpo delle guardie di confine domiciliato nel Principato del Liechtenstein
La Commissione s'è chinata sulla mozione 08.3563, secondo cui gli impiegati pensionati delle dogane domiciliati nel Liechtenstein devono essere tassati non più alla fonte in Svizzera bensì in funzione del loro domicilio. Tuttavia è emerso che la prassi attuale è conforme al Modello di convenzione dell'OCSE, il quale costituisce lo standard internazionale in materia di doppia imposizione. La Commissione ha quindi respinto la mozione all'unanimità, ritenendo che una revisione della convenzione contro le doppie imposizioni con il Liechtenstein sia inappropriata in questo momento.
La Commissione si è riunita a Berna il 21 e 22 ottobre 2010 sotto la presidenza del consigliere agli Stati Dick Marty (PLR. I liberali radicali, TI) e in presenza della presidente della Confederazione, Doris Leuthard, e del consigliere federale Hans-Rudolf Merz.
Berna, 26 ottobre 2010 Servizi del Parlamento