In attuazione dell’iniziativa parlamentare 09.430, depositata dalla consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha elaborato un avamprogetto che conferisce alle vittime di reati il diritto di essere informate in fase di esecuzione della pena pronunciata contro il condannato. La procedura di consultazione si apre oggi e terminerà il 15 gennaio 2013. I pareri in forma cartacea vanno inviati all’Ufficio federale di giustizia, att. signora Sonja Koch, Bundesrain 20, 3003 Berna; quelli in forma elettronica a sonja.koch@bj.admin.ch . La documentazione può essere consultata sul sito Internet dell’Assemblea federale o sul sito generale dell’Amministrazione federale.
La Commissione propone di introdurre nel Codice penale (CP, RS 311.0) e nel diritto penale minorile (DPMin, RS 311.1) una normativa che riconosce alle vittime di reati perseguibili penalmente, e in determinati casi ai loro congiunti, il diritto di essere informati, su loro richiesta, in merito a decisioni essenziali relative all’esecuzione della pena del condannato (p. es. inizio dell’esecuzione, concessione di un congedo, evasione, liberazione condizionale, ecc.). L’avamprogetto tiene parimenti conto degli interessi del condannato: la richiesta della vittima o dei suoi congiunti potrà essere respinta se prevalgono interessi legittimi e preponderanti del condannato al mantenimento del segreto.
Inoltre, al fine di colmare una lacuna attualmente esistente, nella procedura penale militare viene introdotta una normativa analoga a quella prevista già dal 1° gennaio 2011 dall’articolo 214 capoverso 4 del Codice di procedura penale (CPP, RS 312.0). La disposizione prevede che la vittima sia informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcerazione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato.
Berna, 3 ottobre 2012 Servizi del Parlamento