La Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N) si è occupata di diverse iniziative parlamentari connesse alla lotta contro il terrorismo. In tale contesto, con 15 voti contro 10 ha dato seguito all’iniziativa parlamentare 20.465 «Custodia di sicurezza per le persone che costituiscono una minaccia per lo Stato».

La maggioranza della Commissione ritiene che occorra rafforzare l’arsenale giuridico previsto dal progetto 19.032 «Misure di polizia per la lotta al terrorismo. Legge federale» (MPT), accolto in votazione popolare il 13 giugno 2021 dal 56,6 per cento dei votanti. In effetti, essa si chiede se la custodia di sicurezza avrebbe permesso di evitare attacchi come quelli verificatisi recentemente a Morges o a Lugano e ritiene che la questione meriti una riflessione più approfondita. L’iniziativa parlamentare chiede, peraltro, che le decisioni di custodia siano prese dal giudice dei provvedimenti coercitivi il che, secondo la maggioranza, costituisce una garanzia che tali decisioni siano proporzionate ed emanate nel rispetto dei diritti umani.

Per la minoranza della Commissione, l’introduzione di questa misura rappresenterebbe una grave violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma anche del diritto a una procedura equa previsto dalla Costituzione federale. Inoltre, essendo i reati menzionati dall’iniziativa parlamentare già punibili, la minoranza ritiene che non vi sia motivo di rafforzare la legge in materia.

Per contro, la Commissione non intende rivedere la definizione di terrorismo nella MPT. Con 15 voti contro 10 si è quindi rifiutata di dare seguito all’iniziativa parlamentare 21.455 «Precisazione della definizione di "attività terroristica" nella legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)». La maggioranza della Commissione ritiene che un riferimento esplicito all’uso della violenza nella definizione di terrorismo sarebbe contrario agli obiettivi della MPT, che deve appunto consentire di perseguire attività terroristiche che non implicano il ricorso alla violenza (cioè il reclutamento, la propaganda e il finanziamento del terrorismo). Da parte sua, la minoranza sottolinea che l’attuale definizione di attività terroristica è contraddittoria e teme pertanto che la MPT sia utilizzata per colpire attivisti politici.

La CPS-N rifiuta altresì di ampliare l’elenco delle organizzazioni oggetto della legge che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico». Respinge così, con 13 voti contro 11 e un’astensione, l’iniziativa parlamentare 20.489 «Si vieti il Consiglio centrale islamico svizzero e l’Associazione degli studiosi musulmani» e con 18 voti contro 7 l’iniziativa parlamentare 21.478 «Il Movimento islamico di resistenza (Harakat Muqawama Islamiya) Hamas è un’organizzazione terroristica estremista, islamista radicale». La maggioranza ricorda infatti che, in virtù della legge sulle attività informative (LAIn, art. 74 cpv. 2), una tale decisione deve fondarsi su un divieto o su sanzioni sanciti dalle Nazioni Unite. Ritiene inoltre che un divieto di Hamas, la cui presenza in territorio svizzero non è peraltro attestata, sarebbe un mero simbolo e nuocerebbe agli sforzi di pace perseguiti dalla Svizzera nel Vicino Oriente. Per quanto riguarda il Consiglio centrale islamico svizzero e l’Associazione degli studiosi musulmani, la maggioranza ritiene che queste organizzazioni non possono essere proibite ai sensi della LAIn. Da parte sua, la minoranza della Commissione deplora che la Svizzera non possa decidere autonomamente di vietare organizzazioni che reputa una minaccia per la sicurezza del Paese.

A monte delle sue riflessioni, la Commissione ha potuto beneficiare di un resoconto delle questioni di politica di sicurezza e di lotta contro il terrorismo nel contesto di una visita di Fedpol a Berna.

La Commissione segue in gran parte il Consiglio degli Stati sulla fenotipizzazione

In seguito alle importanti modifiche che il Consiglio degli Stati ha apportato all'oggetto 20.088 «Legge sui profili del DNA. Modifica» nella sessione autunnale, la Commissione ha proceduto a un nuovo esame del progetto e proposto alla propria Camera di aderire in gran parte alle decisioni del Consiglio degli Stati. Se, da un lato, essa si mostra ampiamente favorevole all’introduzione di un catalogo di reati che limiti il ricorso alla fenotipizzazione e alla ricerca dei legami di parentela (votazione: 18 voti contro 6 e 1 astensione), dall’altro l’estensione di tale catalogo ha suscitato un dibattito più acceso. È infine con 14 voti contro 11 che la CPS-N sceglie di raccomandare il catalogo più restrittivo deciso dal Consiglio degli Stati.

Per quanto riguarda i termini di cancellazione dei profili di DNA in caso di sentenza d’assolu­zione, d’archiviazione o di non entrata in materia, la Commissione si oppone con 17 voti contro 4 e 4 astensioni alla disposizione secondo cui i profili devono poter essere conservati e utilizzati soltanto su decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 16 cpv. 4). Essa ritiene infatti che ciò contravvenga al Codice di procedura penale. Per contro, all’unanimità, reputa opportuno inserire nella legge un termine di cancellazione di 20 anni in caso di non imputabilità dell’autore (art. 16 cpv. 5). Infine, la CPS-N rinuncia al prelievo di campioni di DNA in caso di suicidio.

Il trattamento di questo oggetto da parte del Consiglio nazionale è previsto per la sessione invernale 2021.

Presieduta dalla consigliera nazionale Ida Glanzmann-Hunkeler, la Commissione si è riunita a Berna l’11 e il 12 ottobre 2021. A parte della riunione era presente la consigliera federale Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia.