Secondo
l’articolo 160 della Costituzione federale ciascun Cantone ha il diritto di sottoporre iniziative all’Assemblea federale. Un Cantone può dunque proporre per mezzo di un'iniziativa che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale (art. 115 cpv. 1 LParl). L’iniziativa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo (art. 115 cpv. 2 LParl).
Il diritto cantonale decide quale autorità cantonale può presentare un’iniziativa cantonale. In tutti i Cantoni la presentazione di un’iniziativa cantonale compete ai Parlamenti cantonali; in due Cantoni tale diritto è tuttavia conferito sussidiariamente anche ai rispettivi esecutivi cantonali. Nove Cantoni prevedono che mediante l’iniziativa popolare possa essere chiesto il deposito di un’iniziativa cantonale e in due Cantoni è data la possibilità del
referendum facoltativo contro una corrispondente decisione del Parlamento cantonale.
Le iniziative cantonali sottostanno a un esame preliminare (art. 116 cpv. 1 LParl). L’esame verte sulla questione se sia necessario disciplinare la materia e se sia appropriato proseguire l’iter sotto forma di un’iniziativa cantonale (art. 116 cpv. 2 LParl;
art. 110 cpv. 1 LParl). In caso affermativo è dato seguito all’iniziativa.
Sono incaricate dell’esame preliminare le
commissioni competenti per il relativo settore. La decisione di dare seguito all’iniziativa richiede il consenso delle commissioni competenti di ambo le Camere (art. 116 cpv. 3 primo periodo LParl). Se una commissione non dà il proprio consenso, la decisione spetta alla Camera (art. 116 cpv. 3 secondo periodo LParl). Se anche la Camera non dà il proprio consenso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera (art. 116 cpv. 3 terzo periodo LParl). La seconda decisione di rifiuto da parte di una Camera è definitiva (art. 116 cpv. 3 quarto periodo LParl).

Caso I: Le due Commissioni danno seguito all’iniziativa cantonale
Cronologia:
- la Com. CN decide di dare seguito all’iniziativa
- la Com. CS decide di dare seguito all’iniziativa
Caso II: La 2a Commissione non dà seguito all’iniziativa e la 2a Camera vi dà seguito
Cronologia:
- la Com. CN decide di dare seguito all’iniziativa
- la Com. CS propone di non dare seguito all’iniziativa
- il CS decide di dare seguito all’iniziativa
Caso III: La Com. prioritaria non dà seguito all’iniziativa e la Camera prioritaria vi dà seguito
Cronologia:
- la Com. CN propone di non dare seguito all’iniziativa
- il CN decide di dare seguito all’iniziativa
- la Com. CS decide di dare seguito all’iniziativa
Caso IV/V: La 2a Com. e la 2a Camera non danno seguito all’iniziativa
Cronologia:
- la Com. CN decide di dare seguito all’iniziativa
- la Com. CS propone di non dare seguito all’iniziativa
- il CS decide di non dare seguito all’iniziativa
- la Com. CN propone di dare seguito all’iniziativa
- il CN decide di dare seguito all’iniziativa
- la Com. CS propone di non dare seguito all’iniziativa / o di darvi seguito
- il CS decide di dare seguito all’iniziativa / o di non darvi seguito
Caso VI/VII: La 1a Camera non dà seguito all’iniziativa e e la 2a Camera& vi dà seguito
Cronologia:
- la Com. CS propone di non dare seguito all’iniziativa
- il CS decide di non dare seguito all’iniziativa
- la Com. CN propone di non dare seguito all’iniziativa / o di darvi seguito
- il CN decide di dare seguito all’iniziativa
- la Com. CS propone di non dare seguito all’iniziativa / o di darvi seguito
- il CS decide di dare seguito all’iniziativa / o di non darvi seguito
Se le Camere le danno seguito, l’iniziativa cantonale è nuovamente attribuita a una delle Camere per prima trattazione e la commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa elabora entro due anni un proprio progetto (art. 117 cpv. 2 LParl;
art. 111 cpv. 1 LParl). La commissione può avvalersi della collaborazione del dipartimento competente per ottenere tutte le informazioni giuridiche e tecniche necessarie per l'elaborazione di un progetto di
atto legislativo (art. 117 cpv. 2 LParl;
art. 112 cpv. 1 LParl).
Se la Camera prioritaria accoglie il progetto della sua commissione nella
votazione sul complesso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera e trattata secondo la procedura ordinaria prevista per i progetti di atti legislativi (art. 117 cpv. 2 primo periodo LParl;
art. 114 cpv. 1 LParl). Se invece la Camera prioritaria decide di non entrare in materia sul progetto della sua commissione o lo respinge nella votazione sul complesso, vi è stralcio dal ruolo (art. 117 cpv. 2 terzo periodo LParl). Lo stralcio dal ruolo richiede il consenso dell’altra Camera (art. 117 cpv. 2 secondo periodo LParl).
Fonte
Andreas Auer, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Stämpfli Verlag AG Berna, 2016, pag. 32 seg.