Un effetto retroattivo potrebbe essere sfruttato come un'opportunità nella battaglia concernente l'accordo fiscale con la Germania. Sempre che quest'ultimo venga accettato, entrerebbe in vigore solo da gennaio.I contribuenti tedeschi avrebbero così tutto il tempo per ritirare i loro averi dalle banche svizzere per piazzarli altrove.
Il fatto di autorizzare domande raggruppate per fatti precedenti il mese di gennaio agevolerebbe il compito delle autorità fiscali tedesche nell'individuazione di contribuenti "non in regola".
Da quest'estate, gli Stati membri dell'OCSE devono accettare le domande raggruppate. La Svizzera ha finora compiuto questo passo solo con gli Stati Uniti nella nuova convenzione di doppia imposizione, non ancora ratificata da Washington. Dovrebbe generalizzare questo riconoscimento nell'ambito della legge sull'assistenza amministrativa.
Il Consiglio degli Stati ha già dato il proprio consenso; il Nazionale si pronuncerà mercoledì. La sua commissione preparatoria era confrontata con tre opzioni concernenti l'effetto delle domande raggruppate. La prima consiste nel farle entrare in vigore contemporaneamente alla legge, ossia in linea di principio in gennaio.
Le altre due varianti prevedono un effetto retroattivo: a quest'estate, in coincidenza con la data della modifica dello standard dell'OCSE, o all'entrata in vigore di ognuna delle convenzioni di doppia imposizione, che riconosce pure l'assistenza amministrativa per l'evasione fiscale (gennaio 2011 per la Germania).
La stessa ministra delle finanze Eveline Widmer-Schlumpf ha chiesto alla commissione di rinunciare alla retroattività, ha precisato Darbellay. In ogni caso, le richieste non potrebbero essere depositate prima dell'entrata in vigore della legge. Le domande raggruppate devono consentire di ottenere informazioni su contribuenti non identificati, ma che hanno seguito un modello di comportamento illegale.
Lo Stato richiedente dovrà descrivere nei particolari e giustificare perché sospetta che i contribuenti hanno infranto il loro ordinamento fiscale. Non vi è invece motivo per accettare la "pesca" indiscriminata delle informazioni.
ATS, 10.09.2012