Il Parlamento ha a disposizione vari tipi di credito per gestire i compiti dello Stato e il loro finanziamento. Generalmente si distingue tra i crediti a preventivo che concernono soltanto un periodo contabile e i crediti d’impegno e i limiti di spesa che concernono più periodi contabili.

I. Crediti a preventivo

Il credito a preventivo autorizza l'unità amministrativa, per l'obiettivo indicato e sino a concorrenza dell'importo stanziato, a effettuare uscite correnti e uscite per investimenti durante l’anno del preventivo e a contabilizzare spese che non incidono sul finanziamento (art. 20 cpv. 1 OFC).

Questi crediti, che figurano nel preventivo, sono autorizzati dal Parlamento durante la sessione invernale dell’anno precedente.

Le «uscite» sono pagamenti a terzi (art. 3 cpv. 1 LFC). Si considera «spesa» tutta la diminuzione di valore nell'arco di un determinato periodo di tempo (art. 3 cpv. 2 LFC).

I crediti di spesa comprendono le uscite correnti ed elementi di credito che non incidono sulle uscite. Le uscite correnti sono ad esempio le spese per il personale mentre le spese che non incidono sul finanziamento sono tra l’altro gli ammortamenti o le risorse di fornitori di prestazioni di altre unità amministrative.

Le uscite per investimenti sono pagamenti a terzi in cui i valori patrimoniali non vengono consumati ma trasformati. Pertanto le uscite per investimenti non costituiscono una spesa.


Pagamento a terzi?
uscita
No nessuna uscita
Diminuzione di valore?
Sì → spesaAd es. uscite per il personaleAd es. ammortamenti
No
nessuna spesa
Investimenti

Il credito aggiuntivo a un credito a preventivo è un credito a preventivo stanziato posteriormente a complemento del preventivo (art. 20 cpv. 2 OFC). Occorre chiedere al Parlamento un credito aggiuntivo se il preventivo non prevede crediti per una spesa o per un'uscita per investimenti oppure non ne contiene in misura sufficiente (art. 33 cpv. 1 LFC). Il Consiglio federale sottopone i crediti aggiuntivi all’Assemblea federale due volte l’anno mediante un messaggio (art. 24 cpv. 1 OFC) che è trattato nella sessione estiva (aggiunta I, con il consuntivo dell’anno precedente) rispettivamente nella sessione invernale (aggiunta II, con il preventivo per l’anno successivo).

Se la richiesta non ammette rinvii, il Consiglio federale può decidere lo stanziamento di un credito aggiuntivo prima che l’Assemblea federale abbia dato la propria autorizzazione (art. 34 cpv. 1 frase 1 LFC). A tal fine domanda previamente l’approvazione della Delegazione delle finanze (art. 34 cpv. 1 frase 2 LFC). Questo tipo di credito è definito credito aggiuntivo con anticipazione o credito aggiuntivo urgente.

Il sorpasso di credito è l'utilizzazione di un credito di preventivo o di un credito aggiuntivo a un credito di preventivo al di là dell'importo stanziato dall'Assemblea federale (art. 20 cpv. 6 OFC). Il sorpasso di credito è deciso dal Consiglio federale sotto forma di credito aggiuntivo con anticipazione dopo aver licenziato il messaggio concernente la seconda aggiunta al preventivo. I sorpassi di credito sono sottoposti all’Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme al consuntivo (art. 35 LFC).

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro (art. 20 cpv. 5 OFC).

Con il riporto di credito il Consiglio federale riporta all'anno successivo i crediti a preventivo già stanziati dall'Assemblea federale e non completamente utilizzati (art. 20 cpv. 7 OFC). Sui riporti di credito il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale nei messaggi concernenti le domande di crediti aggiuntivi o, se ciò non fosse possibile, insieme con il consuntivo (art. 36 cpv. 2 LFC).

Un credito può essere chiesto esclusivamente allo scopo per cui è stato autorizzato. È possibile definire lo scopo in modo restrittivo o esteso. Il credito collettivo è un credito a preventivo il cui scopo è definito in termini generali; è segnatamente proposto per l'esecuzione di una molteplicità di impegni, per l'acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per l'agevolazione della gestione creditizia (art. 20 cpv. 3 OFC). Con la cessione di credito il Consiglio federale o un servizio designato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito collettivo a singole unità amministrative (art. 20 cpv. 4 OFC).

II. Crediti d‘impegno

Con un credito d'impegno l’Assemblea federale autorizza l’unità amministrativa ad assumere impegni finanziari per un determinato progetto o per un gruppo di progetti simili sino all'importo massimo stanziato (art. 10 cpv. 1 OFC). Un credito d’impegno viene di regola utilizzato quando l’esecuzione di un progetto comporta pagamenti oltre l’anno di preventivo (art. 21 cpv. 1 LFC). Il credito d'impegno è limitato nel tempo soltanto se lo prevede il decreto di stanziamento (art. 21 cpv. 3 LFC).

Il credito d’impegno permette di assumere impegni ma non di effettuare pagamenti. Per i pagamenti sono necessari i crediti a preventivo chiesti ogni anno e decisi dal Parlamento.

I crediti d’impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio con decreto federale particolare sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte (art. 23 LFC).

Il credito aggiuntivo a un credito d'impegno è il complemento di un credito d'impegno insufficiente (art. 10 cpv. 2 OFC).

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di modificare la ripartizione tra i crediti d'impegno all'interno di un credito complessivo (art. 10 cpv. 3 OFC).

III. Limite di spesa

Per limite di spesa s’intende l’importo massimo dei crediti a preventivo stabilito dall’Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale (art. 20 cpv. 1 LFC). Non costituisce uno stanziamento di crediti (art. 20 cpv. 3 LFC). I crediti di preventivo necessari devono essere chiesti ogni anno e accordati dal Parlamento. Un limite di spesa può essere stabilito in particolare se i crediti sono assegnati e pagati lo stesso anno e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine (art. 20 cpv. 2 LFC).

I limiti di spesa sono sottoposti al Parlamento in virtù di un messaggio con decreto federale particolare o con il preventivo e le sue aggiunte (art. 9 OFC).

Fonti