I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale plenaria per quattro anni. Le elezioni per il rinnovo integrale hanno luogo durante la sessione invernale che segue l’elezione del Consiglio nazionale.

Se un membro del Consiglio federale lascia la carica prima della scadenza del mandato, il seggio libero è riassegnato fino al termine del mandato. Le elezioni sostitutive hanno luogo in genere durante la sessione che segue la ricezione della lettera di dimissioni oppure alla data in cui il seggio è divenuto vacante.

I. Rinnovo integrale

I.1. Durata del mandato

I membri del Consiglio federale rimangono in funzione un quadriennio (art. 145 Cost.); le elezioni di rinnovo ordinarie hanno dunque luogo ogni quattro anni.

Il Consiglio federale non può essere revocato. Tuttavia, se in una votazione preliminare il Popolo si pronuncia a favore di una revisione totale della Costituzione federale, si procede a un rinnovo integrale straordinario del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale (art. 193 cpv. 3 Cost.; art. 175 cpv. 2 Cost.). Questa rielezione ha luogo quando viene inoltrata un’iniziativa popolare che propone la revisione totale della Costituzione oppure se le due Camere non sono concordi sullo svolgimento di una tale revisione (art. 193 cpv. 2 Cost.).

I.2. Data dell‘elezione

Il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge dopo la sessione successiva all’elezione del Consiglio nazionale (art. 132 cpv. 1 LParl).

Le elezioni per la rinnovazione ordinaria del Consiglio nazionale avvengono la penultima domenica di ottobre (art. 19 cpv. 1 LDP). Il rinnovo integrale ordinario del Consiglio federale si svolge dunque durante la sessione invernale, tradizionalmente il mercoledì della seconda settimana di sessione.

Per la rinnovazione straordinaria del Consiglio nazionale, la data è stabilita dal Consiglio federale (art. 19 cpv. 2 LDP).

I.3. Eleggibilità

Può essere eletto nel Consiglio federale ogni avente diritto di voto, ovvero ogni cittadino svizzero maggiorenne che non è sottoposto a curatela generale né è rappresentato da una persona che ha designato con mandato precauzionale (art. 143 Cost.; art. 136 Cost.; art. 2 LDP).

I.4. Organo di elezione

I membri del Consiglio federale sono eletti dall’Assemblea federale plenaria, ovvero da tutti i consiglieri nazionali e agli Stati riuniti nella sala del Consiglio nazionale (art. 157 cpv. 1 lett. a Cost.). Le deliberazioni dell’Assemblea federale plenaria sono valide quando la maggioranza dei membri è presente (art. 159 cpv. 1 Cost.).

I.5. Voto

Il voto è segreto (art. 130 cpv. 1 LParl). I deputati ricevono schede anonime che vengono raccolte in urne chiuse dagli uscieri.

Sono nulle le schede contenenti (art. 131 LParl):

  • espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti,
  • suffragi dati a persone ineleggibili,
  • suffragi dati a persone già elette in Consiglio federale,
  • suffragi dati a persone eliminate dal ballottaggio,
  • suffragi dati a persone non univocamente identificabili.

I.6. Procedura elettorale

I seggi sono assegnati singolarmente e in votazioni successive, secondo l'ordine di anzianità di servizio dei consiglieri federali (art. 132 cpv. 2 LParl). Vengono assegnati dapprima i seggi per i quali sono candidati i consiglieri federali in carica (art. 132 cpv. 2 LParl).

Risultano eletti i candidati il cui nome figura su più della metà delle schede valide (maggioranza assoluta) (art. 130 cpv. 2 LParl). Le schede bianche o nulle non sono considerate (art. 130 cpv. 3 LParl).

Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta al primo turno, si procede al numero di scrutini necessario affinché un candidato raccolga la maggioranza assoluta e sia eletto.

I primi due turni di scrutinio sono liberi (art. 132 cpv. 3 LParl). In quelli successivi non sono più ammessi nuovi candidati (art. 132 cpv. 3 LParl).

È eliminato dall’elezione il candidato che (art. 132 cpv. 4 LParl).:

  • ottiene meno di 10 voti dal secondo turno in poi; o
  • ottiene il minor numero di voti dal terzo turno in poi (se tutti ottengono almeno 10 voti); salvo che altri candidati ottengano il suo stesso numero di voti.

La procedura di scelta dell’Assemblea federale si conclude quando uno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta.

I nuovi membri del Consiglio federale dichiarano dopo le elezioni se accettano la scelta. Se uno di loro rinuncia al mandato, si procede ad una nuova elezione dopo l’insediamento dei membri e l’assegnazione dei seggi dei candidati che avevano già annunciato in precedenza la propria rinuncia.

Se il nuovo membro del Collegio governativo era in precedenza un deputato, dopo aver accettato la nomina non partecipa più alle deliberazioni nelle commissioni e nelle Camere.

I.7. Entrata in carica

I membri neoeletti del Consiglio federale entrano in carica il 1° gennaio dell’anno seguente. I membri del Consiglio federale che non si sono presentati per il rinnovo della nomina o che non sono stati rieletti restano dunque in carica fino al 31 dicembre.

I.8. Ripartizione dei dipartimenti

Ogni consigliere federale è a capo di un dipartimento (art. 35 cpv. 2 LOGA). La ripartizione non spetta al Parlamento, ma al Consiglio federale (art. 35 cpv. 3 LOGA).

I membri del Consiglio federale sono tenuti ad assumere il dipartimento assegnato loro dai colleghi (art. 35 cpv. 3 LOGA). Esprimono la propria opinione a questo proposito a turno, in base all’anzianità di servizio (nel Consiglio federale).

II. Elezione suppletiva

II.1. Motivi per cui un seggio può diventare vacante

Durante il periodo di carica un seggio può diventare vacante a causa

  • di una dimissione,
  • di un decesso o
  • della constatazione dell’incapacità di esercitare la funzione.

Dimissione: I consiglieri federali scelgono autonomamente il momento in cui dimettersi e lo comunicano con una lettera al presidente del Consiglio nazionale.

Incapacità di esercitare la funzione: L’Assemblea federale plenaria può constatare l’incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la funzione quando sono adempiute le tre condizioni cumulative seguenti (art. 140a LParl):

  • la persona interessata non è manifestamente più in grado di esercitare la carica per gravi problemi di salute o perché impossibilitata a tornare al posto di lavoro;
  • questo stato è destinato verosimilmente a durare a lungo;
  • la persona interessata non ha rassegnato validamente le dimissioni entro un congruo termine.

II.2. Durata della carica

I seggi divenuti vacanti sono assegnati per il resto del periodo di carica.

II.3. Elezione

I seggi vacanti sono di norma assegnati nella sessione successiva alla ricezione della lettera di dimissioni, alla data in cui il seggio è divenuto vacante o all'accertamento dell'incapacità di un membro del Consiglio federale di esercitare la carica (art. 133 cpv. 1 LParl).

II.4. Procedura

Si applicano le regole in vigore per il rinnovo integrale (compresi eleggibilità e organo di nomina).

II.5. Entrata in funzione

Il membro neoeletto entra in funzione entro due mesi dall‘elezione (art. 133 cpv. 2 LParl).