Il Consiglio nazionale e i suoi organi

Il Consiglio nazionale conta 200 seggi ripartiti fra i 26 Cantoni proporzionalmente alla popolazione. Per questo motivo è chiamato anche «Camera del Popolo».

La Camera del popolo ha un presidente, due vicepresidenti, un Ufficio e diverse commissioni.

Ogni quattro anni si tiene il rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Dopo le elezioni il presidente decano nomina i membri dell’Ufficio provvisorio, lo presiede, presiede la Camera fino alla sua nuova costituzione e all’elezione del nuovo presidente.

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Il Consiglio degli Stati e i suoi organi

Il Consiglio degli Stati è composto da 46 membri. Ogni Cantone ha due deputati, tranne gli ex Semicantoni che ne hanno soltanto uno. Il Consiglio degli Stati è pertanto chiamato anche «Camera dei Cantoni».

Come la Camera del popolo, anche questo Consiglio ha un presidente, due vicepresidenti, un Ufficio e diverse commissioni.

Poiché le elezioni del Consiglio degli Stati sono stabilite dal diritto cantonale, esso non può essere rinnovato integralmente.

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L’Assemblea federale plenaria e i suoi organi

L’Assemblea federale plenaria è composta dai 200 membri del Consiglio nazionale e dai 46 membri del Consiglio degli Stati.

Nell’Assemblea federale plenaria le sedute sono dirette dal presidente del Consiglio nazionale o, se questi è impedito, dal presidente del Consiglio degli Stati.

Anche l’Assemblea federale plenaria dispone di un Ufficio e di commissioni.

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Organi comuni alle due Camere

Gli Uffici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati costituiscono la Conferenza di coordinamento. Le Camere dispongono inoltre di commissioni congiunte e di sottocommissioni (delegazioni).

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Gruppi parlamentari

L’Assemblea federale si suddivide a livello politico in gruppi e non in partiti. I gruppi sono composti da deputati dello stesso partito o di partiti con obiettivi affini.

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Intergruppi parlamentari

I parlamentari che si interessano per un dato settore possono riunirsi in gruppi informali.

Gli intergruppi parlamentari non sono organi dell’Assemblea federale.