I gruppi parlamentari riuniscono parlamentari dello stesso partito o di partiti di analogo orientamento politico. Essi esaminano in via preliminare gli oggetti importanti.

Nei gruppi si raccolgono, ordinano e coordinano i vari interessi e opinioni dei parlamentari. In questo modo i gruppi forniscono un importante contributo alla capacità decisionale del Parlamento, ovvero al suo funzionamento. Verso l’esterno i gruppi costituiscono l’anello di congiunzione tra il Parlamento e i partiti politici.

I. Costituzione

Un gruppo può essere costituito in qualsiasi momento se vi aderiscono almeno cinque membri di una Camera (art. 61 cpv. 3 LParl).

Un gruppo può essere costituito da parlamentari di uno stesso partito o di partiti di analogo orientamento (art. 61 cpv. 1 e 2 LParl). Anche i senza partito e i membri di partiti diversi possono unirsi in gruppo (art. 61 cpv. 2 LParl).

I nuovi gruppi devono essere approvati dalla Conferenza di coordinamento (art. 37 cpv. 2 lett. e LParl).

II. Statuto

I gruppi parlamentari sono degli organi del Parlamento (art. 31 lett. h LParl). Hanno il diritto di presentare iniziative, interventi, proposte e candidature (art. 62 cpv. 2 LParl).

I presidenti dei gruppi parlamentari del Consiglio nazionale fanno parte automaticamente dell’Ufficio (Art. 8 cpv. 1 lett. c RCN) e dunque sono anche membri della Conferenza di coordinamento (art. 37 cpv. 1 LParl).

III. Retribuzioni

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie (art. 12 LI). Il contributo di base è di 144'500 franchi e il contributo per membro di 26'800 franchi (art. 10 cpv. 1 OI).

IV. Sedute

Di regola le sedute si tengono dieci giorni prima della sessione e durante quest’ultima al martedì mattina.

Fatti e cifre

Già agli albori dell’Assemblea federale i parlamentari con affinità politiche simili si incontravano per preparare in comune le sedute. I gruppi parlamentari come li intendiamo oggi si sono creati soltanto verso la fine del 19o secolo.

Nel 1946 i principi per la costituzione di un gruppo sono stati stabiliti per la prima volta nel Regolamento del Consiglio nazionale (RCN): era richiesto il raggruppamento di almeno cinque membri e la costituzione di un gruppo doveva essere comunicata al presidente del Consiglio nazionale all’attenzione della Camera.

Nel 1971 i gruppi sono stati integrati nell’allora legge sui rapporti tra Consigli: i gruppi potevano comprendere membri dello stesso partito delle due Camere e anche rappresentanti di diversi partiti potevano costituire un gruppo. Il numero minimo dei membri e l’obbligo di comunicare sono stati invece fissati nella legge soltanto nel 1984.

Dal 2003 la legge sul Parlamento stabilisce inoltre che soltanto i parlamentari di analogo orientamento politico possono unirsi in un gruppo e che la costituzione di nuovi gruppi deve essere approvata dalla Conferenza di coordinamento.

Schede informativa: Gruppi parlamentari (PDF)

Fonti

  • Boris Burri, Art. 61, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 509 segg.
  • Martin Graf, Frazioni parlamentari, Dizionario storico della Svizzera.
  • Iniziativa della Conferenza dei presidenti dei gruppi del CN concernente il finanziamento delle segreterie dei gruppi. 23 giugno / 19 novembre 1970, FF 1970 II 1218 segg.
  • 09.437 Iniziativa parlamentare, Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari per la copertura dei costi delle loro segreterie, Rapporto dell’Ufficio del Consiglio nazionale, FF 2009 5381 seg.