​Se un parlamentare contravviene alle norme disciplinari e procedurali, possono essere adottate misure disciplinari. Queste hanno lo scopo di assicurare il buon funzionamento del Parlamento e di salvaguardarne l’immagine e la credibilità verso l’esterno.

I. Procedimento disciplinare durante la seduta delle Camere

Se, nonostante richiamo formale o in caso di recidiva, un parlamentare contravviene alle norme disciplinari e procedurali delle Camere, il presidente può (art. 13 cpv. 1 LParl)

  • togliergli la parola; o
  • espellerlo, ma al massimo per il tempo rimanente della seduta.

Il parlamentare interessato può fare opposizione dinanzi alla Camera (art. 13 cpv. 3 LParl). Quest’ultima decide senza discussione (art. 39 cpv. 3 RCN; art. 34 cpv. 3 RCS), ma il parlamentare ha la possibilità di motivare la sua opposizione.

Fatti e cifre

Già nei primi regolamenti dei Consigli era previsto che il presidente fosse responsabile di mantenere l’ordine nella sala. La possibilità di vedersi togliere la parola in caso di «inosservanza continuata delle prescrizioni d’ordine» o dopo un secondo richiamo è stata inserita nel 1903 nel regolamento del Consiglio nazionale. Dal 1990 il presidente può inoltre ingiungere ai parlamentari di lasciare la sala o espellerli dalla seduta se continuano a disturbare le deliberazioni. Nel 2002 le disposizioni sancite fino a quel momento soltanto nel regolamento del Consiglio nazionale sono state inserite nella legge sul Parlamento e hanno pertanto effetto anche per il Consiglio degli Stati.

II. Procedimento disciplinare al di fuori della seduta delle Camere

Se, durante o al di fuori di una seduta delle Camere, un parlamentare contravviene gravemente alle norme disciplinari e procedurali o viola il segreto d'ufficio, l’Ufficio competente può (art. 13 cpv. 2 LParl):

  • ammonirlo; o
  • escluderlo fino a sei mesi dalle Commissioni della Camera.

L’Ufficio prende innanzitutto atto dei fatti e decide se avviare una procedura oppure no. Se la avvia, accerta i fatti e offre al parlamentare interessato l’opportunità di prendere posizione. Infine discute e decide in merito a un provvedimento.

Il parlamentare viene informato della decisione oralmente e per iscritto. La Camera decide senza discussione su un’eventuale opposizione (art. 13 cpv. 2 LParl; art. 39 cpv. 3 RCN; art. 34 cpv. 3 RCS), ma il parlamentare ha la possibilità di motivare la sua opposizione.

Fatti e cifre

Fino al 1995 le norme sul funzionamento del Parlamento prevedevano unicamente misure disciplinari atte a mantenere l’ordine in sala durante le sedute plenarie.

Quando nella sessione primaverile del 1994 si venne a sapere che un parlamentare aveva utilizzato in maniera abusiva il sistema elettronico di votazione appena installato nel Consiglio nazionale, la Commissione degli affari giuridici aveva presentato un postulato (94.3180​) con cui esortava l’Ufficio della Camera a esaminare l’introduzione di sanzioni più severe in caso di violazione intenzionale della procedura di voto. L’Ufficio propose pertanto di completare il regolamento del Consiglio nazionale come segue: «Se un membro del Consiglio viola in modo grave le norme di condotta alle quali sono soggetti i parlamentari, l’Ufficio può infliggergli un’ammonizione. Il parlamentare interessato è sentito dall’Ufficio. In caso di ricorso, il Consiglio decide senza discussione». Il Consiglio nazionale ha approvato questa proposta il 3 febbraio 1995.

Mediante la legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, le disposizioni sancite fino a quel momento soltanto nel regolamento del Consiglio nazionale sono state elevate a livello di legge e la violazione del segreto d’ufficio è stata menzionata esplicitamente quale motivo di sanzione. È stata inoltre introdotta quale nuova sanzione l’esclusione di un parlamentare dalle sue commissioni per un periodo fino a sei mesi.

Fonti

Testo principale: Cornelia Theler, art. 13, in: Graf/Theler/von Wyss (ed.), Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2014, pag. 100 segg., in tedesco.

Sezioni «Fatti e cifre» i testi sono tratti in parte dal rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 agosto 2010, FF 2010 6501.