Diritto di elezione e di destituzione

​Elezioni del Consiglio nazionale

Le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale si svolgono ogni quattro anni, la penultima domenica di ottobre. I membri del Consiglio nazionale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto. Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

Le elezioni si svolgono secondo il sistema proporzionale, mentre nei Cantoni cui spetta soltanto un seggio in Consiglio nazionale le elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.

Leggi tutto
Elezioni del Consiglio degli Stati

I membri del Consiglio degli Stati sono eletti secondo il diritto cantonale. I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni due.

45 dei 46 membri del Consiglio degli Stati vengono eletti alle urne, ossia a scrutinio segreto, contemporaneamente ai membri del Consiglio nazionale, mentre nell’Appenzello Interno la Landsgemeinde (l’assemblea di tutti gli aventi diritto di voto) elegge il suo rappresentante nel mese di aprile che precede l’elezione del Consiglio nazionale.

Nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel si applica il sistema proporzionale, negli altri Cantoni il sistema maggioritario.

Leggi tutto
Diritto di destituzione

Il Popolo non ha un diritto di destituzione nei confronti del Parlamento. Una destituzione indiretta del Parlamento (e del Governo) ha tuttavia luogo quando il Popolo decide in una votazione preliminare di proporre una revisione totale della Costituzione federale.

Pubblicità

Le sedute delle Camere e dell’Assemblea federale plenaria sono pubbliche: i visitatori possono seguire i dibattiti parlamentari dalle tribune loro riservate. I dibattiti sono inoltre trasmessi dal vivo in Internet e pubblicati nel Bollettino ufficiale (verbale disponibile online).

A differenza delle deliberazioni delle Camere, le deliberazioni delle commissioni sono confidenziali. In particolare non sono resi noti i pareri espressi dai singoli partecipanti né il loro voto. La confidenzialità delle sedute delle commissioni facilita la ricerca di soluzioni pertinenti e in grado di riscuotere il consenso della maggioranza.

Leggi tutto

Diritto di iniziativa

Iniziativa costituzionale

Mediante un’iniziativa popolare i cittadini possono chiedere di sottoporre a votazione popolare una loro proposta di modifica totale o parziale della Costituzione federale. Per la riuscita formale dell’iniziativa sono necessarie le firme di 100'000 aventi diritto di voto, raccolte entro il termine di 18 mesi.

L’Assemblea federale decide sulla validità delle iniziative e raccomanda al Popolo e ai Cantoni di approvarle o di respingerle. Il Parlamento ha la possibilità di presentare un controprogetto.

Leggi tutto
Iniziativa legislativa

L’iniziativa legislativa non è istituita a livello federale. Mediante un’iniziativa popolare i cittadini possono chiedere una revisione costituzionale, ma non una revisione legislativa.

Diritto di referendum

Il diritto di referendum sancito dalla Costituzione permette agli aventi diritto di voto di decidere definitivamente in sede di votazione sulle decisioni importanti prese dal Parlamento.

Si distingue tra referendum facoltativo e obbligatorio: gli atti normativi che sottostanno a referendum obbligatorio devono essere sottoposti al voto del Popolo. Quelli che sottostanno a referendum facoltativo sono sottoposti al voto del Popolo soltanto se 50'000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta.

Sottostanno a referendum le revisioni costituzionali, determinati trattati internazionali e le leggi. Non sottostanno invece a referendum i decreti dell’Assemblea federale in materia di spese.

Leggi tutto

Domande e petizioni

Chiunque ha il diritto di rivolgere alle autorità richieste, proposte, critiche o reclami, senza che gliene derivi alcun pregiudizio.

Le domande rivolte all‘Assemblea federale concernenti la gestione generale o finanziaria del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale, dei Tribunali federali e di altri enti incaricati di compiti federali sono trasmesse per risposta diretta alle Commissioni della gestione o delle finanze. L’Assemblea federale tratta le domande restanti a essa rivolte come petizioni nell’ambito di una procedura chiaramente stabilita.

Leggi tutto