La Commissione propone all’unanimità che il procuratore generale della Confederazione sia nominato dall’Assemblea federale e che la vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione sia esercitata da un’autorità indipendente.

08.066 Legge sull’organizzazione delle autorità penali

Il Codice di procedura penale (CPP) approvato dal Parlamento il 5 ottobre 2007 unifica le disposizioni procedurali applicabili alla Confederazione e ai Cantoni. Il disegno di legge federale sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP) adegua al nuovo diritto l’organizzazione delle autorità penali a livello federale. Esso definisce le autorità penali della Confederazione e ne disciplina la denominazione, la nomina, la composizione, l’organizzazione e le competenze qualora il CPP o altre leggi federali non lo facciano in modo esaustivo; regola inoltre la vigilanza su di esse. La Commissione ha approvato questo disegno di legge all’unanimità. Essa ha esaminato in modo approfondito la questione della nomina del procuratore generale della Confederazione e della vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Propone all’unanimità che il procuratore generale della Confederazione sia nominato dall’Assemblea federale. In questo modo si terrebbe conto delle sostanziali modifiche cui è stato confrontato il MPC a seguito dell’entrata in vigore il 1° gennaio 2002 del Progetto Efficienza. Con questa revisione importanti competenze – in particolare nel settore della criminalità organizzata, del riciclaggio di denaro e dei reati economici di portata intercantonale o internazionale – sono stati trasferiti (totalmente o parzialmente) dal livello cantonale al livello federale. La Commissione rileva che con l’entrata in vigore del nuovo CPP la funzione di giudice istruttore sparirà e la responsabilità dell’istruzione sarà conferita al procuratore. Questo importante cambiamento sottolinea e accentua la funzione giudiziaria del procuratore.

Per garantire l’indipendenza del MPC, la Commissione propone di sottoporlo alla vigilanza di un’autorità indipendente nominata dall’Assemblea federale composta di un membro del Tribunale federale, di un membro del Tribunale penale federale, di due avvocati iscritti in un registro cantonale degli avvocati e di tre specialisti non appartenenti a un tribunale della Confederazione e non iscritti in un registro cantonale degli avvocati. Questa autorità renderebbe conto della sua attività all’Assemblea federale e sarebbe autorizzata a impartire al MPC istruzioni generali su come svolgere i suoi compiti. La Commissione ritiene che con la proposta di affidare la vigilanza del MPC al Consiglio federale l’indipendenza di questa autorità non sarebbe sufficientemente garantita.

La Commissione ha infine valutato l’opportunità di modificare le denominazioni dei tribunali federali di prima istanza (Tribunale amministrativo federale, Tribunale penale federale e Tribunale federale dei brevetti) per evitare confusioni con il Tribunale federale. Poiché lo scadenzario per la trattazione del disegno di legge sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione prevede tempi brevi (il disegno sarà trattato nella sessione estiva), la Commissione ha deciso di non sottoporre proposte di modifica e invita la commissione omologa del Consiglio nazionale a affrontare la questione quando esaminerà il disegno di legge.

 

08.078 n Semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge (Sviluppo dell’acquis di Schengen)

La Commissione ha deciso all’unanimità di proporre al suo Consiglio di accogliere questo sviluppo dell’acquis di Schengen nella versione approvata dal Consiglio nazionale durante la sessione speciale di fine aprile, che differisce dal testo proposto dal Consiglio federale solo su due aspetti di poco conto.

Il decreto federale sottoposto dal Consiglio federale al Parlamento verte sull’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni tra le autorità incaricate dell’applicazione della legge. Per la trasposizione nel diritto svizzero è stato necessario redigere una nuova legge speciale finalizzata a disciplinare lo scambio di informazioni con le autorità di perseguimento penale degli Stati Schengen. Questa nuova legge non contiene disposizioni materiali ma definisce soltanto le modalità di scambio delle informazioni. Essa ha lo scopo di semplificare lo scambio d’informazioni per prevenire e perseguire reati. Ad eccezione dello scambio spontaneo di informazioni ai sensi dell’articolo 7, la presente legge non crea nuovi diritti di trattamento. Anche in futuro le informazioni saranno scambiate in virtù delle disposizioni nazionali. La Svizzera mette a disposizione soltanto le informazioni che possono essere raccolte, registrate e trasmesse in conformità alla legislazione nazionale e che sono accessibili senza ricorrere a misure coercitive.

 

08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile
08.080 s Contro le retribuzioni abusive. Iniziativa popolare. CO. Modifica

La Commissione ha informato sulle decisioni concernenti questi due oggetti nel corso di una conferenza stampa.
La Commissione si è riunita l’11 maggio 2009 a Berna sotto la presidenza del consigliere agli Stati Claude Janiak (S, BL); a parte delle sedute ha assistito la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

 

Berna,  12 maggio 2009 Servizi del Parlamento