Con 20 voti contro 0 e 6 astensioni, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha approvato un relativo progetto di modifica del Codice penale (CP), in base al quale esso verrebbe completato da una nuova, specifica fattispecie riguardante la mutilazione degli organi genitali femminili (05.404). Secondo quanto proposto dalla maggioranza della Commissione, è considerato autore chiunque mutili gli organi genitali di una persona di sesso femminile, le produca la perdita del loro uso o cagioni loro un danno in altro modo. Una minoranza è dell’avviso che nella formulazione della nuova fattispecie penale non dovrebbe essere contenuta la clausola generale «cagioni loro un danno in altro modo». La possibilità del consenso a una mutilazione genitale da parte di una persona maggiorenne, prevista nell’avamprogetto e criticata nella procedura di consultazione, non è più inclusa nel progetto approvato e trasmesso al Consiglio nazionale: poiché secondo la nuova fattispecie penale una mutilazione genitale non rappresenta, di regola, un intervento sensato o giustificabile, né la persona adulta capace di discernimento, né i genitori di un fanciullo incapace di discernimento devono potere acconsentire a una simile mutilazione. Sono ipotizzabili eccezioni per interventi leggeri quali tatuaggi, piercing o talune operazioni di chirurgia estetica. La maggioranza della Commissione propone una pena detentiva fino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (pene corrispondenti a quelle comminate per le lesioni personali gravi di cui all’articolo 122 CP). Una minoranza della Commissione propone una pena detentiva di almeno un anno. A differenza di quanto previsto dal diritto vigente, una mutilazione di organi genitali femminili perpetrata all’estero deve potere essere punita in Svizzera anche se nel luogo del reato non è punibile.
06.490 n Iv. pa. Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell’articolo 210 del Codice delle obbligazioni
La Commissione invia in consultazione avamprogetti con due varianti per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare. Nell’ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori essa propone, da un lato, una proroga moderata del termine di prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella vendita di cose mobili a due o cinque anni. Dall’altro, la Commissione vuole adeguare il termine di prescrizione delle azioni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d’uso previste per un’opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d’una costruzione immobiliare nei confronti dell’appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rinviare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuole così ovviare al problema sollevato dall’iniziativa parlamentare «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)» (07.497) depositata dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi.
09.423 n Iv.pa. Rickli Natalie. Registro dei criminali pedofili, sessuomani e violenti
Con 12 voti contro 11 e 2 astensioni, la Commissione propone al suo Consiglio di non dare seguito a questa iniziativa. L’autrice chiede che a livello federale, oltre al casellario giudiziale, sia allestito un registro separato per le persone condannate per un reato di cui all’articolo 64 capoverso 1bis del Codice penale (internamento a vita). Il registro, nel quale sarebbero in particolare annotati il luogo di domicilio e di lavoro del criminale, conterrebbe informazioni e indicazioni fornite e costantemente aggiornate dalle autorità giudiziarie (p.es. concernenti il rilascio e la libera uscita) e sarebbe consultabile online dalle autorità che attualmente hanno accesso al casellario giudiziale (art. 367 cpv. 2 CP). Secondo la maggioranza della Commissione non corrisponde al vero che oggi le autorità hanno mezzi di controllo e di prevenzione insufficienti; essa ritiene quindi che l’iniziativa si spinga troppo in là (lista dei reati, lista delle informazioni registrate), che un simile registro sarebbe di dubbia utilità e che metterlo in piedi e tenerlo comporterebbe un onere sproporzionato. Essa attende con grande interesse i risultati dei lavori in corso nell’amministrazione per la messa in atto e il controllo del divieto per i criminali pedofili di esercitare una professione (v. 08.448 e 08.3373). La minoranza della Commissione è invece dell’avviso che le attuali banche dati non consentano di prevenire efficacemente la recidiva. Segnala l’importanza di un ottimale scambio di informazioni su persone potenzialmente pericolose e conta molto sull’effetto preventivo di un simile registro sulle persone interessate, che sanno di essere controllate.
Misure più incisive nei confronti dei pirati della strada
La Commissione ha sottoposto a esame preliminare due iniziative del Cantone di Argovia (09.326, 09.327) e un’iniziativa del Cantone di Soletta (10.303), nonché otto iniziative parlamentari depositate dai consiglieri nazionali Adrian Amstutz (09.446), Peter Malama (09.447), Pius Segmüller (09.448), Ruedi Aeschbacher (09.449), Franziska Teuscher (09.450), Daniel Jositsch (09.451), Chantal Galladé (09.452) e Angelina Moser (09.453).
Queste iniziative chiedono diverse misure più incisive nei confronti dei cosiddetti «pirati della strada», in particolare riguardo alla revoca della licenza di condurre e alla confisca dei veicoli; chiedono poi un inasprimento delle pene nei casi di negligenza grave, l’obbligo di frequentare corsi di educazione stradale in caso di revoca d’ammonimento della licenza di condurre, la pubblicazione della sentenza di condanna e la sua registrazione nella licenza di condurre. Le misure richieste vanno in parte nella stessa direzione del progetto «Via Sicura», attualmente in fase di realizzazione al DATEC e sul quale entro la fine dell’anno dovrebbe essere sottoposto un messaggio al Parlamento, e dell’iniziativa popolare «Protezione contro i pirati della strada», lanciata questa settimana.
La Commissione è chiaramente dell’avviso che occorre legiferare in materia e ha dato seguito a maggioranza alle tre iniziative cantonali e a sette delle iniziative parlamentari, anche se talune delle misure richieste daranno adito a discussioni quando si tratterà di elaborare le nuove disposizioni legali. Con 11 voti contro 10 e 3 astensioni essa propone invece al suo Consiglio di non dare seguito all’iniziativa del consigliere nazionale Amstutz (09.446), che chiede la pubblicazione obbligatoria delle condanne in caso di contravvenzione intenzionale alle più elementari regole della circolazione. La maggioranza della Commissione ritiene che la definizione di «pirata della strada» utilizzata non sia applicabile; il vigente articolo 68 del Codice penale, poi, prevede già la possibilità di rendere pubbliche sentenze di condanna se l’interesse pubblico lo richiede. Considera inoltre sufficienti il registro Admas, tenuto dall’Ufficio federale delle strade in collaborazione con i Cantoni, e il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). Una minoranza della Commissione propone di dare seguito all’iniziativa: dal suo punto di vista, le otto iniziative parlamentari e le tre iniziative cantonali costituiscono un pacchetto al quale andrebbe dato seguito globalmente. Anche in altre iniziative vi sarebbero punti che potrebbero essere criticati. La discussione sul contenuto di tutte le misure chieste dovrebbe essere condotta quando esse verranno attuate a livello di legge.
08.011 s CO. Diritto della società anonima e diritto contabile. Progetto 2 (diritto contabile)
La Commissione è entrata in materia sul progetto e ha avviato la deliberazione di dettaglio. Non appena l’avrà terminata, informerà in merito alle sue proposte.
La Commissione si è riunita a Berna il 29 e il 30 aprile 2010 sotto la presidenza della consigliera nazionale Anita Thanei (PS/ZH) e, in parte, alla presenza della consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.
Berna, 30 aprile 2010 Servizi del Parlamento