La CSEC-N ha proseguito la deliberazione di dettaglio della legge federale concernente la ricerca sull’essere umano (09.079). Al centro del dibattito vi sono state le esigenze generali poste alla ricerca sull’essere umano e alla ricerca con persone particolarmente vulnerabili, nonché le questioni legate alla responsabilità e al consenso.
Con 20 voti favorevoli e 3 astensioni è stato approvato un nuovo articolo che disciplina l’impiego di placebo nella ricerca. Nei progetti di ricerca la somministrazione di placebo continua a essere garantita se vi si può attendere un beneficio diretto, ma è ammessa solo se ciò è indispensabile per ragioni metodologiche e se, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non esiste un trattamento corrispondente. Per coloro che partecipano ai progetti l’uso di placebo non deve comportare rischi e incomodi maggiori di quelli di un trattamento.
Come conseguenza del divieto di commercializzare, la partecipazione a un programma di ricerca, dal quale una persona si aspetta un beneficio diretto, deve avvenire per motivi altruistici. Siccome questo principio esisteva già, è stato proposto lo stralcio dell’articolo 13, che riguarda il compenso per la partecipazione a progetti di ricerca. Con 7 voti contro 5 e 7 astensioni si è deciso di mantenere questo articolo perché contiene una disposizione applicabile al compenso delle persone che non traggono un beneficio diretto dalla loro partecipazione a progetti di ricerca.
Il Consiglio federale aveva previsto una disposizione sull’anonimizzazione illecita (art. 14) al fine di garantire che i ricercatori, in caso di necessità, fossero in grado d’identificare i partecipanti ai progetti di ricerca e di informarli. Tuttavia la Commissione, considerando che nella pratica l’anonimizzazione è piuttosto rara e che ad essa si predilige la codificazione, ha deciso all’unanimità di stralciare questo articolo.
Sia in fase di pianificazione che di realizzazione dei progetti di ricerca, la protezione dei partecipanti deve costituire una delle principali preoccupazioni. La Commissione ha così deciso all’unanimità di completare l’articolo 15 precisando che, quando gli incomodi sono sproporzionati rispetto al beneficio del progetto di ricerca, si devono adottare tutte le misure necessarie per proteggere i partecipanti.
In virtù dell’articolo 16 una persona può essere coinvolta in un progetto di ricerca soltanto se vi ha acconsentito per scritto dopo essere stata sufficientemente informata. L’articolo 18 prevede tuttavia che a titolo eccezionale, la persona interessata può essere informata in modo incompleto su singoli aspetti di un progetto di ricerca. Mentre alcuni ritengono che un’informazione incompleta sia contraria all’etica professionale, altri considerano che, in determinati progetti di ricerca (in particolare nel campo della neuropsicologia), un’informazione esaustiva potrebbe falsare i risultati. Malgrado l’opposizione di due minoranze, la maggioranza della CSEC-N si è infine attenuta alla versione del Consiglio federale.
Sono state formulate diverse proposte sulla questione della responsabilità durante lo svolgimento di progetti di ricerca (art. 19) e sull’obbligo di garanzia (art. 20). Ritenendo che queste preoccupazioni andassero ben oltre le richieste sulle disposizioni costituzionali, una minoranza della Commissione ha chiesto di stralciare questi due articoli. Secondo la CSEC-N l’eccessiva regolamentazione rischierebbe di svantaggiare le persone che intendono svolgere un progetto di ricerca perché esso risulterebbe difficile da garantire. La maggioranza ha approvato la versione del Consiglio federale dopo aver stralciato il capoverso 3 dell’articolo 20, che prevedeva in particolare di accordare al danneggiato una pretesa diretta nei confronti della persona responsabile del progetto che garantisce la responsabilità.
Una nuova disposizione per applicare la procedura di consenso a bambini, adolescenti e adulti incapaci di discernimento è stata approvata all’unanimità. Si dovrà dunque tenere conto del livello di maturità individuale del minore.
L’esame degli articoli 21, 22 e 23, che disciplinano la ricerca con persone particolarmente vulnerabili, ha suscitato un acceso dibattito. L’appunto principale al disegno del Consiglio federale riguardava la presunta ridondanza di questi tre articoli. Gli argomenti dell’Amministrazione, secondo cui ogni singolo articolo deve essere considerato nell’ottica del presumibile beneficio e della capacità di discernimento, hanno tuttavia convinto la maggior parte dei membri della Commissione.
La CSEC-N ha inoltre valutato la possibilità di introdurre disposizioni specifiche in relazione ai progetti di ricerca con persone private della libertà (art. 27). Le disposizioni vigenti, in particolare il principio della dignità umana, si applicano anche alle persone detenute e le esperienze negative del passato non si devono più ripetere. Alcuni hanno espresso il timore che le persone private della libertà siano più inclini a partecipare a progetti di ricerca perché vogliono migliorare il loro reddito. Viste le preoccupazioni espresse, la maggioranza della CSEC-N ha rinunciato a stralciare o a modificare questa disposizione. La Commissione continuerà la deliberazione di dettaglio nel mese di novembre.
La Commissione ha inoltre proceduto all’esame preliminare dell’iniziativa parlamentare presentata dal consigliere nazionale Jacques Neirynck (10.454 Coordinamento federale dell’ammissione alle facoltà di medicina). Conformemente agli articoli 61a e 63a della Costituzione federale, l’iniziativa chiede alla Confederazione di elaborare la base legale per assicurare la continuità del sistema sanitario facendo in modo che vi sia il necessario ricambio del corpo medico. La Confederazione spera di raggiungere questo obiettivo d’intesa con i Cantoni e disciplina a tal fine il numero di studenti ammessi alle facoltà universitarie. Se un tale accordo non va in porto, essa prende l’iniziativa di istituire una facoltà federale di medicina in forza dell’articolo 63a Cost.
Dopo una discussione approfondita, la CSEC-N ha deciso all’unanimità d’inoltrare una mozione commissionale (Competenza federale sull’introduzione di un numero minimo di posti per l’ammissione alle facoltà di medicina) che incarica il Consiglio federale di istituire le basi giuridiche che consentono di fissare un numero minimo di posti per gli studenti delle facoltà di medicina in Svizzera e di vincolare questi posti all’assegnazione di fondi federali per assicurare il ricambio del corpo medico. In seguito alla decisione della CSEC-N, l’iniziativa depositata da Jacques Neirynck è stata ritirata.
La Commissione si è riunita a Berna il 21 e il 22 ottobre 2010 sotto la presidenza del consigliere nazionale Lieni Füglistaller (UDC/AG); a parte della seduta ha assistito il consigliere federale Didier Burkhalter.
Berna, 25 ottobre 2010 Servizi del Parlamento