Avvio della procedura di consultazione

In relazione all’iniziativa parlamentare «Pianificazione del territorio. Disposizioni sul deposito di materie prime indigene rinnovabili» (10.470), la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale propone di inserire un nuovo articolo 13a nella legge forestale.
Negli ultimi 20 anni l’energia termica ottenuta dalla legna ha guadagnato nuove quote di mercato. La Commissione riconosce che riscaldare a legna contribuisce a proteggere il clima con risorse rinnovabili disponibili in loco. Ritiene che un approvvigionamento sicuro per i riscaldamenti a trucioli di legno dipende dalla disponibilità di depositi sufficientemente capienti. La Commissione fa rilevare come attualmente, per diversi motivi, la pertinente prassi in materia di autorizzazioni varia notevolmente a seconda del Cantone. È inoltre dell’opinione che le condizioni per la costruzione di depositi di legna da ardere nelle foreste, stabilite dalla prassi del Tribunale federale, siano troppo restrittive.
Il nuovo articolo 13a proposto disciplina la costruzione di edifici e impianti forestali che comprendono, in particolare, depositi coperti di legna da ardere. Tali costruzioni sono autorizzate fra l’altro se servono alla gestione locale della foresta, se ne è dimostrato il fabbisogno, se la collocazione nel bosco è adatta e se le dimensioni sono adeguate alle condizioni locali. La Commissione ritiene opportuno potere costruire depositi di legna da ardere nelle foreste.
La Commissione mette ora in consultazione l’avamprogetto di modifica della legge forestale. La consultazione si concluderà il 30 marzo 2012. I pareri devono essere inviati all’Ufficio federale dell’ambiente UFAM, Divisione Foreste, 3003 Berna. L’avamprogetto e il rapporto esplicativo possono essere consultati sul sito della Commissione, sotto la rubrica «Rapporti».
 

Berna, 15 dicembre 2011 Servizi del Parlamento