La Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha approvato all'unanimità il disegno di revisione parziale del Codice civile (11.070). La CAG-S si è allineata su diverse questioni alle decisioni del Consiglio nazionale. Propone tuttavia di modificare il disegno in alcuni punti.
- Per quanto riguarda il diritto di determinare il luogo di dimora in caso di autorità parentale congiunta (art. 301a del disegno), la CAG-S propone con 8 voti contro 4 che l'obbligo dell'approvazione dell'altro genitore riguardi soltanto il cambiamento del luogo di dimora del figlio e non – come proposto dal Consiglio federale e deciso dal Consiglio nazionale – anche il cambiamento del luogo di dimora del genitore. In questo caso la CAG-S ritiene che sia sufficiente l'obbligo di informare l'altro genitore. La CAG-S raccomanda un simile obbligo d'informazione anche per la modifica del luogo di dimora di figli la cui autorità parentale è detenuta esclusivamente da un genitore. Una minoranza della CAG-S propone che, se un genitore intende cambiare il suo luogo di dimora o quello del figlio, i genitori siano tenuti ad accordarsi sulle relazioni personali e i contatti diretti del figlio con entrambi i genitori, come pure sulle ripercussioni per quanto riguarda l'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore. Se i genitori non riescono a trovare un accordo, neppure dopo una mediazione, ci si rimette al giudice o all'autorità di protezione dei minori.
- La CAG-S propone all'unanimità di non approvare, in caso di genitori non coniugati, la disuguaglianza di trattamento – decisa dal Consiglio nazionale – nei confronti di genitori che non vivono in comunione domestica (art. 298a). Il Consiglio nazionale auspica in effetti che questi, oltre a stipulare una convenzione di mantenimento, rilascino una dichiarazione sull'autorità parentale congiunta.
- Per quanto riguarda il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio (art. 270a), la CAG-S propone con 11 voti contro 0 e un'astensione di restare il più possibile aderenti al nuovo diritto appena entrato in vigore. Se l'autorità parentale è esercitata in modo esclusivo dalla madre o dal padre, il figlio acquisisce rispettivamente il nome da nubile della madre o da celibe del padre. Se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente, i genitori scelgono quale dei loro cognomi da celibe o da nubile porteranno i loro figli. Se l'autorità parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, i genitori possono dichiarare, entro un anno, che il figlio assume il cognome da celibe o da nubile dell'altro genitore. Lo scopo è che tutti i bambini in comune portino lo stesso cognome.
- Con 10 voti contro 1 la CAG-S propone che si possano rimettere in discussione le decisioni sull'autorità parentale prese nell'ambito di un divorzio soltanto a condizione che il divorzio non risalga a più di cinque anni dall'entrata in vigore della nuova legislazione (art. 12 cpv. 5 del titolo finale). La CAG-S si allinea in tal modo al punto di vista del Consiglio federale.
Il Consiglio degli Stati esaminerà il disegno in occasione della sessione primaverile 2013.
Giudici del Tribunale penale federale
Nel quadro di un'iniziativa parlamentare (12.462) la CAG-S ha approvato un'ordinanza che fissa il numero di posti di giudice ordinario (al massimo 16 a tempo pieno) e il numero di giudici non di carriera (al massimo 3). Ha inoltre adottato un'ordinanza che disciplina le indennità versate ai giudici non di carriera, che saranno in linea con quelle corrisposte ai giudici non di carriera del Tribunale federale e del Tribunale federale dei brevetti. Entrambe le ordinanze sono state approvate all'unanimità.
La Commissione si è riunita a Berna l'11 febbraio 2013 sotto la presidenza della consigliera agli Stati Anne Seydoux-Christe (PPD, JU).
Berna, 12 febbraio 2013 Servizi del Parlamento