Legge sulle attività informative
In considerazione dell’evolversi delle minacce, dell’evoluzione tecnologica e di un contesto divenuto più aggressivo, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (CPS-S) ritiene necessario conferire competenze più estese al Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), affinché esso possa assolvere la propria funzione preventiva. In cambio la CPS-S propone di potenziare notevolmente la vigilanza sul SIC.

Nella sua seduta del 31 marzo 2015 la CPS-S aveva deciso all’unanimità di proporre alla propria Camera di entrare in materia sul disegno di legge sulle attività informative (14.022). Nelle sue sedute del 28 aprile e del 19 maggio ha proseguito la deliberazione di dettaglio e ha approvato il progetto nella votazione sul complesso con 7 voti contro 0 e 0 astensioni.

La Commissione ha preso le seguenti decisioni su punti importanti.

La Commissione propone all’unanimità di non utilizzare nella legge l’espressione «situazioni particolari» (art. 3 D-LAIn). Occorre piuttosto definire più dettagliatamente le situazioni concrete in cui il Consiglio federale può affidare al SIC ulteriori mandati, che dovranno essere riassunte sotto il titolo «Tutela di importanti interessi nazionali».

La CPS-S propone di apportare considerevoli precisazioni per quanto riguarda la trasmissione di dati personali sia ad autorità svizzere sia ad autorità estere (art. 19, 24, 59 e 60 D-LAIn). In particolare, ha disciplinato in modo più chiaro il momento della trasmissione di dati alle autorità nazionali, contribuendo in tal modo a delimitare più chiaramente l’attività del SIC e quella delle autorità svizzere di perseguimento penale. La Commissione ha inoltre definito un elenco di criteri per la trasmissione di dati ad autorità estere.

Per quanto riguarda l’identificazione e l’audizione di persone (art. 23 D-LAIn), la CPS-S propone di fissare in modo più chiaro il principio secondo cui il SIC può fermare delle persone, tuttavia tale fermo è effettuato da membri del corpo di polizia. In tal modo la Commissione intende eliminare una contraddizione nella versione del Consiglio nazionale.

Secondo la Commissione, i generi di misure di acquisizione soggette ad autorizzazione (art. 25 D-LAIn) devono essere ripresi secondo quanto proposto dal Consiglio federale. In tale contesto è stata discussa approfonditamente anche la problematica a livello di diritto internazionale dell’introduzione in sistemi informatici all’estero (art. 36 D-LAIn), nonché la definizione dei «casi politici delicati» per i quali, secondo il disegno del Consiglio federale, occorre ottenere l’approvazione del capo del DDPS. Secondo la Commissione questa definizione è poco chiara; una forte maggioranza (12 voti contro 1) vorrebbe tuttavia assoggettare anche l’acquisizione di informazioni mediante l’introduzione in sistemi informatici all’estero alle misure di acquisizione soggette ad autorizzazione conformemente all’articolo 25. La Commissione ha inoltre deciso, con il voto determinate del presidente (6 voti contro 6 e 1 astensione), di assoggettare alla procedura di autorizzazione anche l’osservazione e la registrazione visiva e sonora (p. es. mediante droni) di fatti e installazioni che rientrano nella sfera privata protetta.

Secondo la Commissione, lo svolgimento della procedura di autorizzazione dev’essere precisato (art. 28). In particolare la competenza decisionale sulla procedura di autorizzazione del presidente della corte competente del Tribunale amministrativo federale deve poter essere trasmessa anche a un altro giudice di questo Tribunale. Nell’ambito del processo decisionale, il presidente del Tribunale deve poter ordinare l’audizione del SIC.

A stretta maggioranza (6 voti contro 5), la Commissione ha respinto una proposta che chiedeva di escludere il SIC dal campo d’applicazione della legge sulla trasparenza. La maggioranza della Commissione ritiene opportuna la soluzione di compromesso proposta dal Consiglio federale di escludere dal principio di trasparenza unicamente l’acquisizione di informazioni del SIC (art. 66 D-LAIn). Una forte minoranza ritiene invece che l’assoggettamento del SIC al principio di trasparenza renda troppo difficoltoso il suo compito.

La CPS-S sostiene l’introduzione nella legge di un divieto di organizzazioni (art. 72a D-LAIn). Tuttavia, vorrebbe che le parti relative al diritto penale vengano sancite nel Codice penale. Contrariamente al Consiglio nazionale, la Commissione vuole che anche nel caso di divieto di organizzazioni i rimedi giuridici siano disponibili. All’unanimità propone corrispondenti adeguamenti dell’articolo 79 D-LAIn.

La vigilanza sulla LAIn deve essere nettamente rafforzata. A tale scopo la Commissione ha proposto di istituire una vigilanza autonoma e indipendente sui servizi di informazione, subordinata al DDPS soltanto sul piano amministrativo. Tale vigilanza avrebbe il compito di controllare l’attività dei servizi di informazione in seno al DDPS nonché di controllarne la legalità, l’adeguatezza e l’efficacia. Il piano dei controlli annuale dovrebbe essere concordato con le attività di vigilanza parlamentari (art. 74 D-LAIn). Inoltre l’Autorità di controllo indipendente per l’esplorazione radio già esistente dovrebbe ricevere nuove competenze anche nell’ambito dell’esplorazione dei segnali via cavo (art. 75 D-LAIn). La CPS-S propone inoltre altre misure volte a consentire al Consiglio federale e alla Delegazione delle Commissioni della gestione una vigilanza e un controllo rafforzati della LAIn (art. 76 D-LAIn) da un lato, e volte a garantire che l’autorità cantonale di vigilanza non venga indebolita rispetto alla situazione giuridica attuale (art. 78 D-LAIn) dall’altro.

Quale misura a lungo termine la Commissione ha infine proposto di incaricare il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto volto a determinare se il Servizio delle attività informative possa essere soggetto alla vigilanza di un organo esterno all’Amministrazione federale e come tale vigilanza debba essere organizzata. Detto rapporto dovrà inoltre presentare le misure da prendere. La Commissione ha accolto all’unanimità la relativa mozione (15.3498).

Legge sulle dogane

Dopo aver deciso all’unanimità, il 31 marzo 2015, l’entrata in materia sul disegno del Consiglio federale concernente la revisione della legge sulle dogane (15.029) (cfr. il comunicato stampa del 1° aprile 2015), ieri nella votazione sul complesso la Commissione ha deciso, sempre all’unanimità, di approvare lo stesso disegno. Le proposte della Commissione alla propria Camera si scostano soltanto leggermente dal disegno del Consiglio federale. La modifica più importante proposta dalla CPS-S consiste nello stralcio di una disposizione che consentirebbe all’Amministrazione federale delle dogane di trasmettere dati e informazioni – senza alcuna procedura formale particolare – alle autorità richiedenti nell’ambito dell’assistenza amministrativa (art. 115 cpv. 3 D-LD). La Commissione ritiene che la disposizione non disciplini in modo sufficientemente chiaro la forma nonché l’entità dei dati e delle informazioni da trasmettere. Bisognerebbe inoltre impedire che i dati sensibili resi noti dalle imprese nell’ambito della dichiarazione cadano nelle mani della concorrenza, senza che le stesse imprese ne siano informate e senza che vengano concesse loro possibilità di impugnazione.

Il Consiglio degli Stati tratterà la legge sulle dogane e la legge sulle attività informative nella sessione estiva 2015.

 

Presieduta dal consigliere agli Stati Alex Kuprecht (UDC, SZ), la Commissione si è riunita a Berna il 19 maggio 2015. A parte della seduta erano presenti il consigliere federale Ueli Maurer, capo del DDPS, e la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf, capo del DFF.

 

Berna, 20 maggio 2015 Servizi del Parlamento