Legge sull’alcool
Con 13 voti contro 12 la CET-N propone alla propria Camera di mantenere la sua decisione a favore dell’imposizione secondo il rendimento.

1. 12.020 Legge sull’alcool. Revisione totale

La CET-N ha esaminato il pacchetto di misure che mira a promuovere e a ridurre gli oneri a carico del settore della distillazione di bevande spiritose e dei relativi fornitori di materie prime, proposto quale alternativa al sistema fondato sull’imposizione secondo il rendimento che ha raccolto i favori del Consiglio nazionale. La Commissione aveva incaricato l’Amministrazione federale di elaborare nuove proposte, dopo che l’imposizione secondo il rendimento era stata respinta dal Consiglio degli Stati, in particolare a causa della mancanza di basi costituzionali. Le nuove proposte, che prevedono l’introduzione di una normativa sugli ammanchi, una riduzione fiscale del 30 per cento per i piccoli produttori e per i committenti con una produzione annuale che non supera i 1000 litri di alcool anidro e incentivi di carattere non fiscale per il settore svizzero delle bevande spiritose, sono però state respinte con 14 voti contro 10 e 1 astensione. La maggioranza della Commissione ritiene che questo obiettivi di ottimizzazione fiscale provocherebbero una serie di importanti modifiche strutturali del settore che a medio termine comporterebbero una riduzione degli introiti fiscali per ora difficilmente quantificabile. Inoltre l’attuazione delle nuove proposte si prospetta estremamente onerosa.
Per motivi di carattere procedurale, il modello alternativo non può essere presentato alla Camera come proposta di minoranza. Nell’ambito del processo di appianamento delle divergenze si deve quindi decidere se adottare il sistema dell’imposizione secondo il rendimento oppure mantenere in linea di principio lo status quo, come proposto dal Consiglio degli Stati. Con una risicata maggioranza di 13 voti contro 12 la Commissione ha dato la preferenza all’imposizione secondo il rendimento. Con 15 voti contro 9 si è inoltre pronunciata a favore dell’imposta di 29 franchi per litro di alcool anidro proposta dal Consiglio degli Stati. Una minoranza propone invece un’imposta di 32 franchi che consentirebbe di salvaguardare integralmente, anche con questo sistema d’imposizione, il contributo versato ai Cantoni a favore delle attività di prevenzione. Un’altra minoranza commissionale si riserva di portare l’imposta a 25 franchi per litro di alcool anidro nel caso in cui l’imposizione secondo il rendimento non dovesse essere accolta.

Le divergenze concernenti la legge sul commercio dell’alcool sono già state discusse nella seduta del 13 gennaio 2015 (cfr. comunicato stampa della Commissione). L’oggetto sarà discusso nel corso della sessione estiva.

2. 13.479 Iv. Pa. Gasche. Precisazione della prassi di lunga data nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla legge sull’imposta preventiva
13.471 Iv. Pa. Niederberger. Procedura di notifica. Modifica della legge sull’imposta preventiva al fine di eliminare gli ostacoli burocratici

La Commissione ha discusso i risultati della consultazione per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare 13.479. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione ritiene necessario intervenire a livello legislativo in relazione alla procedura di notifica per l’imposta preventiva; i pareri sono invece discordi per quanto riguarda il disciplinamento proposto e l’effetto retroattivo (cfr. rapporto dei risultati della consultazione). Sulla base dei pareri della consultazione la Commissione ha deciso, con 14 voti contro 6 e 3 astensioni, di sottoporre al Consiglio nazionale un progetto modificato. Una minoranza propone di non entrare in materia sul progetto.

Con 12 voti contro 6 e 5 astensioni, la Commissione propone un nuovo disciplinamento per cui sia possibile far valere l’applicazione della procedura di notifica dopo la scadenza del termine di 30 giorni, senza prescrizione e senza che venga riscosso un interesse di mora. Non sarà inoltre più determinante che una notifica sia presentata o no. Se la dichiarazione, un’istanza di notifica o la notifica non sono presentate entro i termini, la procedura di notifica dovrà comunque essere garantita con riserva della riscossione di una multa disciplinare, a condizione che le condizioni materiali per l’adempimento delle obbligazioni fiscali siano soddisfatte mediante notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta. Una minoranza chiede di prorogare a 90 giorni il termine di notifica e a un anno il termine di inoltro del modulo per l’applicazione della procedura di notifica.

Con 13 voti contro 6 e 4 astensioni la Commissione propone un’entrata in vigore retroattiva secondo cui il nuovo disciplinamento è applicato a tutte le operazioni svolte prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, a condizione che il credito fiscale o il credito d’interessi di mora non siano prescritti né passati in giudicato prima del 1° gennaio 2011. Questa soluzione permette di garantire un trattamento equo dei contribuenti e il rimborso degli interessi moratori fatturati e pagati dopo la decisione del Tribunale federale. Una minoranza propone di rinunciare alla retroattività.

Con 16 voti contro 5 e 2 astensioni la Commissione ha inoltre accolto la mozione 15.3379 Introduzione di una conferma di avvenuta ricezione nell’ambito della procedura di notifica per l’imposta preventiva, che incarica il Consiglio federale di provvedere affinché l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) rediga in futuro una conferma di avvenuta ricezione dei formulari relativi alla procedura di notifica.

Per il rimanente la Commissione ha ripreso l’esame dell’iniziativa parlamentare 13.471 visto che dispone ora di un progetto di atto legislativo. Con 14 voti contro 6 e 1 astensione, essa aderisce alla decisione della commissione omologa del Consiglio degli Stati (cfr. comunicato stampa della CET-S del 1° luglio 2014).
Il Consiglio nazionale tratterà l’affare presumibilmente nella sessione estiva 2015.

3. 14.4004 Mo. Consiglio degli Stati (CET-S (09.300)). Imponibilità delle prestazioni assistenziali e sgravio fiscale del minimo vitale

Con 17 voti contro 5 la CET-N si è espressa contro la mozione della Commissione omologa, la quale chiede che le prestazioni assistenziali provenienti da fondi pubblici e privati e i proventi menzionati nella legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità siano assoggettati all'imposta sul reddito ai sensi della parità di trattamento e che nel contempo il minimo vitale sia sgravato fiscalmente. Pur condividendo l’opinione che le disparità di trattamento e gli effetti soglia nonché i corrispondenti disincentivi al lavoro derivanti da una struttura sfavorevole dei sistemi fiscali e di trasferimento sociale vadano eliminati, la CET-N dubita però che un’imposizione delle prestazioni di trasferimento possa risolvere efficacemente questo problema. Un sistema di questo genere, che in teoria è realizzabile, nella prassi comporterebbe un enorme onere amministrativo. Inoltre, è stato sottolineato che sarebbe poco opportuno che le persone con bassi redditi debbano nuovamente pagare le imposte sulle prestazioni di trasferimento. In ogni caso, per i beneficiari di AVS e prestazioni complementari il problema dei disincentivi al lavoro non sussiste. La Commissione è invece convinta che il problema può essere in gran parte eliminato grazie a un buon coordinamento dei sistemi fiscali e di trasferimento sociale a livello cantonale.

4. 15.025 Legge sull’IVA. Revisione parziale

Nel suo progetto di revisione della legge sull’IVA il Consiglio federale riprende diverse proposte di modifica fatte negli ultimi anni. Le novità più importanti riguardano la riduzione degli svantaggi competitivi indotti dall’IVA per le imprese svizzere, l’estensione dell’esclusione dall’imposta alle attività di prevenzione nell’ambito delle assicurazioni sociali e l’esclusione dall’imposta per le prestazioni delle organizzazioni di utilità pubblica ai propri benefattori.
Prima di avviare l’esame, la Commissione ha sentito rappresentanti della Conferenza dei direttori delle finanze (CDF), dell’Unione delle città svizzere (UCS), dell’Associazione dei Comuni svizzeri (ACS), dell’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), di economiesuisse e dell’organo consultivo dell’IVA.

Durante il successivo dibattito di entrata in materia la Commissione ha riconosciuto che il progetto, molto tecnico, propone numerosi miglioramenti utili e unanimemente ne ha pertanto deciso l’entrata in materia. Nel contempo diversi membri hanno espresso riserve su determinati dettagli, in particolare per quanto riguarda il previsto aumento di personale presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni. La Commissione avvierà la deliberazione di dettaglio nella seduta dell’11 e 12 maggio nel corso della quale si occuperà anche delle iniziative parlamentari Triponez (02.413) e Frick (11.440).

5. 14.425 Iv. Pa. Leutenegger Oberholzer. Rendere più trasparenti le attività della FINMA

Con 12 voti contro 12 e il voto preponderante del presidente, la Commissione ha proposto di non dare seguito all’iniziativa parlamentare, la quale chiede di assoggettare la FINMA alla legge sulla trasparenza (LTras). Gli oppositori dell’iniziativa sostengono che l’esclusione della FINMA dal campo d’applicazione della LTras è giustificata a causa dell’attività esercitata da questo organo in un settore economico estremamente sensibile. Inoltre, l’alta vigilanza sulla FINMA è garantita dal Parlamento. I favorevoli all’iniziativa ritengono invece che sia necessario intervenire. A loro avviso, proprio in considerazione delle attività della FINMA che possono essere molto importanti per l’economia (per esempio la vigilanza sulle banche d’importanza sistemica), l’interesse pubblico alla trasparenza è manifesto.

6. Audizione concernente il mercato del latte

Per ottenere informazioni riguardanti l’attuale situazione sul mercato del latte dalle cerchie direttamente interessate, la Commissione ha condotto un’audizione. Sulla base di quest’ultima essa ha depositato un postulato  (15.3380 Po. CER-CN. Marché laitier. Perspectives) che incarica il Consiglio federale di chiarire determinate questioni correnti.

7. Ulteriori decisioni

14.431 n Iv. Pa. Fischer Roland. Imposizione equa degli averi di libero passaggio delle persone che lasciano la Svizzera per un Paese non membro dell’UE/AELS. Nonostante l’opposizione della commissione omologa del Consiglio degli Stati, la Commissione mantiene la sua decisione e, con 14 voti contro 9, propone al Consiglio nazionale di dare seguito all’iniziativa parlamentare.

Con 16 voti contro 6 la CET-N si allinea al Consiglio degli Stati e si pronuncia contro l’iniziativa 13.303 depositata dal Cantone di Ginevra «Per un quadro giuridico che vieti la trasmissione di dati personali». La Commissione ritiene che lo scopo materiale dell’iniziativa, ossia la tutela degli impiegati di banca, sia già stato raggiunto.

14.3795 Mo. Consiglio degli Stati (Häberli-Koller). Modifiche legislative volte a promuovere la manodopera nazionale: la CET-N propone all’unanimità di accogliere la mozione.

14.449 Iv. Pa. Altherr. Prezzi all'importazione eccessivi. Abolizione dell'obbligo di acquisto in Svizzera: per motivi di tempo la trattazione dell’oggetto è stata rinviata. La CET-N se ne occuperà probabilmente nella sua prossima seduta dell’11 e 12 maggio 2015.

 

Presieduta dal consigliere nazionale Ruedi Noser (PLR, ZH), la Commissione si è riunita a Berna il 14 e il 15 aprile 2015. A parte della seduta erano presenti i consiglieri federali Eveline Widmer-Schlumpf e Johann Schneider-Ammann. 

 

Berna, 14 aprile 2015 Servizi del Parlamento