Nell’ambito della sua alta vigilanza finanziaria concomitante (art. 51 cpv. 2 della legge sul Parlamento), la Delegazione delle finanze delle Camere federali ha proceduto a una valutazione di fondo del sistema delle pensioni dei magistrati (consiglieri federali, giudici federali ordinari e cancellieri della Confederazione). In particolare si è occupata dell’esecuzione della legge federale (RS 172.121) e dell’ordinanza dell’Assemblea federale (RS 172.121.1) concernenti la retribuzione e la previdenza professionale dei magistrati, nonché della retroattività del diritto alle pensioni e del loro versamento a posteriori.
Gli ex magistrati hanno diritto a una pensione vitalizia direttamente dopo aver lasciato la carica. A differenza della rendita di una cassa pensioni, la pensione è un’indennità che viene corrisposta all’ex magistrato per i servizi resi. È destinata a consentire una vita conforme alla sua posizione dopo la cessazione del mandato. Si tratta di un istituto sui generis e non di una previdenza professionale sotto forma di assicurazione.
La legge e l’ordinanza non contengono alcuna disposizione per il caso in cui un magistrato non fa valere il proprio diritto a percepire la pensione direttamente dopo la cessazione del mandato ma ne richiede il versamento retroattivo in un momento successivo. Nemmeno l’interpretazione della legge e dell’ordinanza fornisce, secondo la Delegazione delle finanze, alcuna indicazione che possa giustificare il diritto a un versamento retroattivo.
Ammettere nel singolo caso un diritto retroattivo alla pensione significherebbe costituire un precedente per tutti i magistrati. Inoltre, ciò equivarrebbe al ritiro di un capitale risparmiato, come è possibile oggi nel settore della previdenza per la vecchiaia. Per la Delegazione delle finanze, questo non corrisponde né alla volontà del legislatore né alla natura giuridica della pensione.
Secondo l’articolo 12 capoverso 4 della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC), il Consiglio federale e l’Amministrazione sono tenuti a gestire le finanze federali secondo il principio della parsimonia. I fondi della Confederazione devono essere impiegati in modo economico. Questo principio si applica anche al versamento di pensioni ai magistrati. La Delegazione delle finanze è pertanto del parere che le pensioni possano essere pagate unicamente se sono effettivamente dovute.
La Delegazione delle finanze raccomanda pertanto al Consiglio federale di rinunciare al versamento retroattivo di pensioni agli ex membri del Consiglio federale.
Il Consiglio federale vuole escludere le richieste di versamento di pensioni non percepite da parte dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione entrati in carica dopo il 1° luglio 2020 e sottoporre eventualmente al Parlamento una precisazione delle disposizioni legislative. La Delegazione delle finanze sostiene questa decisione.
Fintanto che un ex magistrato realizza un reddito lavorativo o sostitutivo che assieme alla pensione supera lo stipendio annuo di un magistrato in carica, la pensione è ridotta dell’importo eccedente. Il calcolo e la verifica dell’ammontare della pensione spetta all’autorità competente per l’esecuzione dell’ordinanza. Nel caso dei membri del Consiglio federale si tratta della Cancelleria federale. Il cancelliere della Confederazione ha spiegato la prassi della Cancelleria federale alla Delegazione delle finanze. Con lo scopo di avere una panoramica sull’esecuzione delle disposizioni sulle pensioni dei magistrati, la Delegazione delle finanze ha incaricato il Controllo federale delle finanze (CDF) di esaminare la prassi della Cancelleria federale e del Tribunale federale.
Il sistema retributivo e pensionistico applicabile ai magistrati si fonda su condizioni del mercato del lavoro e possibilità di previdenza ormai superate. La Delegazione delle finanze ha proceduto a una prima discussione su come il sistema pensionistico possa essere impostato in maniera più moderna. Approfondirà ulteriormente l’argomento.