Contrariamente al Consiglio federale e al Consiglio nazionale, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati si oppone all’esenzione fiscale generale delle vincite realizzate con i giochi in denaro. Durante la deliberazione per l’appianamento delle divergenze relative alla legge sui giochi in denaro (15.069), la Commissione si è attenuta al modello del Consiglio degli Stati secondo cui le vincite superiori a 1 milione di franchi devono continuare a essere tassate (con 11 voti contro 1 e 1 astensione).

​La Commissione propone alla propria Camera di attenersi alla soluzione iniziale del Consiglio degli Stati anche per altre divergenze. In particolare vanno mantenute le agevolazioni fiscali e la riduzione della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B («casinò di montagna») decise dal Consiglio degli Stati. La Commissione respinge con 12 voti contro 0 e 1 astensione l’idea d’indennizzare i fornitori di servizi di telecomunicazione per le installazioni necessarie ad attuare le misure volte a bloccare i siti Internet stranieri. Non ha trovato i favori della Commissione neppure la decisione del Consiglio nazionale di limitare l’importo degli stipendi dei membri della direzione delle società di lotteria alla remunerazione di un consigliere federale. Anche per quanto riguarda la regolamentazione dei giochi a premi di breve durata la Commissione si è attenuta alla soluzione del Consiglio degli Stati, che esclude dal campo d’applicazione della legge sui giochi in denaro questi giochi destinati a promuovere le vendite, sempreché la giocata corrisponda al prezzo d’acquisto di un prodotto e con la stessa non venga finanziato il gioco o realizzato un provento. La Commissione tiene però conto delle riflessioni secondo cui la soluzione iniziale svantaggerebbe le imprese mediatiche in modo ingiustificato. Di conseguenza propone alla propria Camera d’inserire nella legge una disposizione supplementare che consenta anche alle imprese mediatiche di organizzare giochi a premi cui è possibile partecipare gratuitamente alle stesse condizioni previste per chi effettua una posta pecuniaria o conclude un negozio giuridico. La proposta corrispondente è stata accolta con 11 voti contro 0 e 1 astensione.

Su altri punti la Commissione si è invece allineata con il Consiglio nazionale. In particolare sostiene il modello della Camera bassa secondo cui per finanziare gli eventi di importanza sovraregionale si possono prevedere anche speciali deroghe per le piccole lotterie. Ha inoltre trovato il consenso della Commissione la proposta del Consiglio nazionale di proteggere maggiormente i minorenni nell’ambito delle lotterie automatizzate mediante controlli all’ingresso. Il Consiglio degli Stati delibererà sulla legge durante la sessione estiva.

Attuazione dell’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» (16.048)

La Commissione ha discusso in modo approfondito dell’attuazione dell’articolo 123c della Costituzione federale. Dopodiché ha incaricato l’Amministrazione di fornirle chiarimenti in merito alle questioni sollevate. La deliberazione di dettaglio è stata di conseguenza posticipata a una delle prossime sedute.

Costi di riscossione

La Commissione ha esaminato la mozione 14.4278 con cui si chiede di precisare l’articolo 106 del Codice delle obbligazioni e di applicare il principio di causalità ai costi di riscossione. Ha inoltre preso atto del rapporto in risposta al postulato 12.3641 (Po. Comte. Inquadramento delle pratiche delle agenzie d'incasso) che è in stretta correlazione con la mozione. Ritenendo che la questione rientri nel quadro del diritto dispositivo e che non sia pertanto opportuno imporre automatismi in quest’ambito, la Commissione propone alla propria Camera di respingere la mozione con 7 voti contro 0 e 6 astensioni.

Presieduta dal consigliere agli Stati Fabio Abate (PLR, TI), la Commissione si è riunita a Berna il 27 marzo 2017.