La Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha esaminato le prestazioni transitorie per disoccupati anziani (19.051), accogliendole nella votazione sul complesso con 17 voti contro 7. In precedenza aveva adeguato l’ammontare delle prestazioni transitorie alle prestazioni complementari, rendendo nel contempo più flessibili le condizioni per averne diritto.

Con le Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (19.051), da intendersi come provvedimento sussidiario alle misure d’integrazione professionale, la Commissione intende impedire che i disoccupati anziani cadano in povertà e nel contempo evitare per quanto possibile di introdurre nel mercato del lavoro incentivi indesiderati. Dopo essere entrata in materia sulle prestazioni transitorie per disoccupati anziani nel corso della sua ultima seduta, la Commissione ha proceduto nella deliberazione di dettaglio a modificare alcuni importanti aspetti del progetto. Essa propone in particolare quanto segue.

  • Ricevono le prestazioni transitorie le persone che hanno compiuto 60 anni. Ne hanno ora diritto anche le persone che prima di compiere 60 anni hanno esaurito il diritto all’indennità di disoccupazione (art. 2 cpv. 1 e art. 3 cpv. 1 lett. a; 15 voti contro 10).
  • Il diritto alle prestazioni transitorie ora non sorge o non si estingue se, al momento in cui può essere al più presto riscossa una rendita anticipata, si può prevedere che al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento vi sarà un diritto alle prestazioni complementari (art. 2 cpv. 1; 17 voti contro 8).
  • Il periodo contributivo minimo di 20 anni previsto dal Consiglio federale è mantenuto. È previsto ora che cinque di questi debbano essere trascorsi dal compimento del 50° anno d’età. Cade invece l’obbligo che in 10 dei 15 anni immediatamente precedenti l’esaurimento del diritto all’indennità di disoccupazione si sia stati assicurati con il relativo reddito minimo (art. 3 cpv. 1 lett. b e c; rispettivamente 17 voti contro 8 e 18 voti contro 7).
  • È ora possibile conteggiare nel periodo di contribuzione dell’AVS anche gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali (art. 3 cpv. 1 lett. c; 17 voti contro 8).
  • Il diritto alle prestazioni transitorie è riconosciuto soltanto se la sostanza netta è inferiore alla metà della soglia di sostanza delle prestazioni complementari e di conseguenza è minore di 50 000 franchi per le persone sole e di 100 000 per le coppie sposate (art. 3 cpv. 1 lett. d; 21 voti contro 0 e 4 astensioni).
  • L’ammontare delle prestazioni transitorie è allineato a quello delle prestazioni complementari. Contrariamente a quanto deciso dal Consiglio degli Stati, analogamente alle prestazioni complementari le spese per malattia sono tuttavia coperte separatamente (art. 2a e 5 cpv. 1; 17 voti contro 7).
  • L’obbligo di provare gli sforzi compiuti per reintegrarsi nel mercato del lavoro deve essere mantenuto. La sua impostazione deve tuttavia essere delegata al Consiglio federale affinché questi, all’occorrenza, possa apportare le necessarie modifiche in modo relativamente rapido (art. 3 cpv. 5; 13 voti contro 10).
  • Nell’ambito della continuazione facoltativa della previdenza professionale possono essere conteggiati soltanto i contributi di rischio e quelli alle spese di amministrazione, ma non i contributi di risparmio (art. 7 cpv. 1 lett. g; 11 voti contro 9).
  • Come nella versione del Consiglio degli Stati le prestazioni transitorie non devono essere assoggettate all’imposta (art. 24 LIFD e art. 7 LAID; 17 voti contro 7).

 

Con l’impostazione prevista dalla CSSS-N si prevede che nel 2028 vi saranno 6200 aventi diritto a prestazioni transitorie per un costo di 270 milioni di franchi (rispetto a 70 milioni secondo il modello del Consiglio degli Stati e a 230 milioni secondo quello del Consiglio federale; cfr. stima dei costi in allegato).

Diverse minoranze propongono tra l’altro di attenersi in linea di massima alle decisioni del Consiglio degli Stati, di elevare l’età minima per il diritto a prestazioni transitorie a 62 anni o di diminuirla a 57 anni, di non esentare le prestazioni transitorie dalle imposte e di vietare l’esportazione delle prestazioni all’estero. Il disegno sarà esaminato dal Consiglio nazionale mercoledì 4 marzo 2020.

La gestione strategica delle autorizzazioni deve poter entrare in vigore prima del finanziamento unitario

Nell’appianamento delle divergenze in merito al disegno «LAMal. Autorizzazione dei fornitori di prestazioni» (18.047) la Commissione propone di seguire il Consiglio degli Stati in due dei quattro punti. In primo luogo la gestione strategica delle autorizzazioni non deve essere collegata al progetto (09.528) sul finanziamento unitario delle prestazioni ambulatoriali e stazionarie (12 voti contro 11 e 2 astensioni). Secondariamente i Cantoni devono poter decidere autonomamente se interrompere il rilascio di nuove autorizzazioni a medici quando i costi aumentano in modo sproporzionato (art. 55a cpv. 6; all’unanimità). Diversamente dal Consiglio degli Stati, la Commissione vuole tuttavia concedere agli assicuratori la facoltà di ricorrere contro gli atti normativi cantonali concernenti la gestione strategica delle autorizzazioni (art. 55a cpv. 7; 14 voti contro 11). Inoltre, dopo che i Cantoni hanno autorizzato un fornitore di prestazioni, gli assicuratori devono poter vigilare sull’economicità e la qualità delle sue prestazioni (art. 36a cpv. 3, 38 cpv. 2 e 3, 59 cpv. 5; 17 voti contro 8).

Entrata in materia sul pacchetto di misure di contenimento dei costi

La Commissione ha deciso all’unanimità di entrare in materia sulle Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1 (19.046) nell’assicurazione malattie. Ha incaricato l’Amministrazione di compiere alcuni accertamenti, in particolare in merito al sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti e all’articolo sulla sperimentazione. Su questo nuovo disciplinamento aveva preventivamente sentito rappresentanze dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e dei pazienti. Avvierà la deliberazione di dettaglio nel mese di marzo iniziando dalle misure che non sono controverse.

Altri oggetti

La Commissione sottopone inoltre al Consiglio nazionale i seguenti oggetti:

  • 19.3958 s Mo. Consiglio degli Stati (CSSS-S). Imposizione delle sigarette elettroniche: accogliere con la precisazione nel testo della mozione che le disposizioni sull’imposizione delle sigarette elettroniche non entrano in vigore finché non è adottata la nuova legge sui prodotti del tabacco (15.075; 20 voti contro 3).
  • 19.3702 s Mo. Consiglio degli Stati (Ettlin Erich). Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a: accogliere (13 voti contro 10).
  • Cinque mozioni della Commissione delle istituzioni politiche concernenti la protezione dei dati nell’assicurazione malattie, nell’assicurazione contro gli infortuni e nella previdenza professionale (19.3960; 19.3961; 19.3962; 19.3963; 19.3964): respingere (con 22 voti contro 0 e 2 astensioni). La Commissione ha deciso di presentare piuttosto una propria mozione volta a garantire la certezza del diritto per quanto riguarda la trattazione di dati personali nell’assicurazione malattie e a mantenere la situazione attuale (13 voti contro 10).
  • 17.320 s Iv. Ct. JU. Premi LAMal non pagati. Per un obbligo di affiliazione all’assicuratore malattie designato dal Cantone al momento in cui quest’ultimo effettua il pagamento degli attestati di carenza di beni: non dare seguito (all’unanimità);
  • 19.3703 s Mo. Consiglio degli Stati (Dittli). Costi dei medicamenti. Adeguare il sistema di omologazione e fissazione dei prezzi nell'assicurazione di base: accogliere (18 voti contro 7).
  • 19.3743 s Mo. Consiglio degli Stati (Müller Damian). L’eliminazione dell'epatite deve far parte di un programma nazionale sulle malattie infettive trasmissibili sessualmente o attraverso il sangue: accogliere (all’unanimità);
  • 19.3600 s Mo. Consiglio degli Stati (Kuprecht). Creare una base legale per il controllo sulla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale: respingere (23 voti contro 0).

Presieduta dalla consigliera nazionale Ruth Humbel (PPD, AG), la Commissione si è riunita a Berna il 20 e 21 febbraio 2020. A parte della seduta era presente il consigliere federale Alain Berset.