La Commissione ha effettuato una prima lettura della Modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Adeguamento delle rendite per superstiti) (24.078). Ha in gran parte aderito al disegno del Consiglio federale, ma vuole che la concessione di una rendita per superstiti rimanga vincolata al loro stato civile (con 16 voti contro 9). Le vedove o i vedovi dovrebbero ricevere una rendita se, al momento della morte del coniuge, hanno figli di età inferiore a 25 anni. Le persone divorziate con figli sono equiparate a loro, purché non si siano risposate. La rendita si estingue se la persona vedova si risposa, ha raggiunto l’età AVS o il figlio più giovane ha compiuto 25 anni. Il disegno del Consiglio federale prevede invece che le rendite vengano concesse indipendentemente dallo stato civile. La Commissione ritiene che le prestazioni per superstiti debbano essere riservate esclusivamente alle coppie sposate, fintantoché nell’ambito dell’AVS sono mantenute altre disposizioni che dipendono dallo stato civile. Una minoranza propone, analogamente al Consiglio federale, che le rendite per superstiti siano corrisposte anche ai genitori non sposati. Un cambiamento che sarebbe in linea con l’evoluzione della società. La Commissione ha inoltre inserito nuovi elementi puntuali nel disegno del Consiglio federale: le rendite minime vedovili e quelle per orfani devono essere aumentate se la persona deceduta ha versato contributi per almeno cinque anni (13 voti contro 9 e 3 astensioni). Le prestazioni per superstiti del primo e secondo pilastro non devono invece più essere incluse nel reddito imponibile per gli assegni familiari delle persone che non esercitano un’attività lucrativa (con 16 voti contro 8 e 1 astensione). Le minoranze respingono queste modifiche.
Per quanto riguarda gli adeguamenti restanti, la Commissione si attiene al disegno del Consiglio federale. Nello specifico, si intende introdurre una rendita transitoria di due anni per le persone i cui figli hanno già più di 25 anni al momento della vedovanza. Le rendite correnti di persone di età superiore ai 55 anni non saranno interessate dalla riforma. Per le persone di età inferiore ai 55 anni, la pensione per vedove o per vedove in corso deve essere versata fino a quando il figlio più giovane non avrà compiuto 25 anni o per due anni dopo l’entrata in vigore della riforma. Inoltre, il disegno prevede disposizioni specifiche per persone vedove che assistono figli adulti o che sono a rischio povertà.
Complessivamente nove minoranze propongono prestazioni più ampie di quelle previste dal disegno del Consiglio federale. Propongono ad esempio che le rendite vedovili nonché le rendite transitorie vengano pagate più a lungo e non vengano sospese le rendite in corso. Ulteriori minoranze prevedono disposizioni transitorie per le donne che diventano vedove poco dopo l’entrata in vigore della riforma, nonché un’estensione della rendita transitoria alle persone vedove senza figli.
Data la complessità di questo riorientamento delle rendite per superstiti, la Commissione procederà a una seconda lettura. Deciderà anche se inserire nel progetto adeguamenti relativi al limite massimo per le rendite dei coniugi, al supplemento di vedovanza, all’esenzione dei contributi o alle rendite per figli dei beneficiari di una rendita di vecchiaia e di presentare il progetto quale controprogetto indiretto all’iniziativa popolare «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi» (25.035). La Commissione tratterà nuovamente l’iniziativa popolare soltanto quando vi sarà maggior chiarezza su un eventuale controprogetto indiretto. Dal momento che l’Iv. Pa. Amaudruz (24.407) viene ripresa nelle discussioni al riguardo, la Commissione propone di non darle seguito (con 15 voti contro 8 e 2 astensioni).
Quale base per la seconda lettura, la Commissione ha incaricato l’Amministrazione di stimare le conseguenze finanziarie delle proprie decisioni. Dovrà inoltre chiarire come i risparmi realizzati con il progetto potranno essere utilizzati per migliorare gli accrediti per compiti educativi ed assistenziali e quali saranno le conseguenze di una riduzione del supplemento di vedovanza.
La Commissione dà la sua approvazione all’elaborazione di un progetto di congedo parentale
Dopo la sua Commissione omologa del Consiglio degli Stati, la CSSS-N ha dato il via libera all’elaborazione di un progetto per l’introduzione di un congedo parentale a livello federale. Con, rispettivamente, 15 voti contro 8 e 1 astensione e 14 voti contro 9 e 1 astensione, ha dato seguito a due iniziative presentate dai Cantoni di Ginevra e del Giura (24.301 e 24.310) che vanno in tal senso. La Commissione ritiene che sia ormai necessario legiferare in materia, al fine di tenere conto dell’evoluzione della società e di favorire la parità di genere nonché la conciliabilità tra vita familiare e professionale. La formulazione generale e aperta proposta dalle due iniziative offre il margine di manovra necessario per elaborare una proposta pragmatica, sostenibile e in grado di raccogliere una maggioranza politica. In seguito alle decisioni positive delle due Commissioni, le iniziative saranno riassegnate a una di esse per l’elaborazione di un progetto di atto normativo. Durante le discussioni, la Commissione ha già indicato, con 15 voti contro 9, di prediligere una soluzione incentrata su una flessibilizzazione dei congedi maternità e paternità già esistenti piuttosto che sulla loro estensione. L’introduzione di un congedo parentale minimo a livello federale dovrebbe, a suo avviso, essere accompagnata dalla delega ai Cantoni della competenza di prevedere soluzioni più generose.
Quanto alle iniziative presentate dai Cantoni del Vallese e del Ticino (24.305 e 24.311), la Commissione propone alla propria Camera di non darvi seguito poiché le ritiene troppo vincolanti (con 15 voti contro 8 e 1 astensione per l’Iv. ct. 24.305 e 16 voti contro 6 e 2 astensioni per l’Iv. ct. 24.311). Nell’ambito delle sue deliberazioni, la Commissione ha preso atto del rapporto del Consiglio federale in risposta al Po. CSSS-N «Analisi macroeconomica globale (costi-benefici) dei modelli di congedo parentale» (21.3961).
Prolungare la durata d’indennizzo in caso di lavoro ridotto per preservare posti di lavoro
Con 15 voti contro 8 la Commissione ha approvato l’iniziativa della sua Commissione omologa (25.441) che chiede di conferire al Consiglio federale la competenza di prorogare dagli attuali 18 a 24 mesi la durata massima d’indennizzo in caso di lavoro ridotto. La Commissione omologa può così elaborare un progetto per sostenere specialmente le aziende dell’industria tecnologica svizzera e i loro fornitori, che da due anni devono fare fronte a una difficile situazione congiunturale e hanno già introdotto il lavoro ridotto. Alcune di esse raggiungeranno presto l’attuale durata massima d’indennizzo, mettendo a repentaglio numerosi posti di lavoro. Mediante un adeguamento mirato dello strumento collaudato delle indennità per lavoro ridotto, la Commissione vuole consentire alle aziende di superare questa difficile fase senza licenziamenti né tantomeno licenziamenti di massa.
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La Commissione ha riesaminato il suo progetto preliminare di attuazione dell’Iv. pa. Hurni «No a remunerazioni eccessive dei dirigenti delle casse malati sulle spalle degli assicurati» (21.453). Con 14 voti contro 9 e 2 astensioni ha deciso di estendere la limitazione dei salari, inizialmente prevista soltanto per i membri degli organi direttivi degli assicuratori LAMal, a tutte le rimunerazioni finanziate dall’AOMS. Ha conferito mandato all’Amministrazione di fornirle ulteriori informazioni e intende definire più precisamente i contorni di questa estensione nella seduta di luglio. Poiché l’avvio della procedura di consultazione deve essere rinviato, la Commissione propone alla propria Camera, con 21 voti contro 4, di prorogare il termine per la trattazione dell’iniziativa parlamentare.
Con 18 voti contro 4 e 2 astensioni la Commissione ha deciso di assegnare a una sottocommissione i lavori per l’attuazione dell’Iv. Pa. Jost «Cure palliative. Chiarire il finanziamento» (24.454). Nell’elaborare il progetto di atto normativo la sottocommissione dovrà tener conto dei lavori di Consiglio federale e Amministrazione nonché dell’associazione specializzata palliative.ch come pure delle conoscenze acquisite dalla ricerca e da altri Paesi. Con una sottocommissione dovrebbe essere possibile trovare rapidamente una soluzione per eliminare i falsi incentivie le lacune di finanziamento esistenti da tempo e garantire così i servizi per le cure palliative.
La Commissione ha preso atto del parere negativo del Consiglio federale in merito al suo progetto in attuazione dell’Iv. Pa. Grossen Jürg «Consentire l’indipendenza tenendo conto della volontà delle parti» (18.455). Nella sessione estiva il Consiglio nazionale deciderà nel merito
La Commissione propone all’unanimità di togliere dal ruolo l’Iv. Pa. Roth Pasquier «Utilizzare senza indugio il potenziale di risparmio delle prestazioni fornite dai farmacisti» (20.457), poiché la richiesta è stata ripresa nel 2° pacchetto di misure di contenimento dei costi.
Con 14 voti contro 9 e 1 astensione la Commissione ha presentato una mozione di commissione (25.3533) che incarica il Consiglio federale di limitare a 15 il numero massimo di sedute di psicoterapia praticate da psicologi prima che sia necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore, e dunque una valutazione della terapia da parte dell’operatore sanitario prescrivente. L’obiettivo è di contenere l’aumento dei costi a carico dell’AOMS, in costante crescita dal passaggio al modello di prescrizione e dall’introduzione di una nuova tariffa (provvisoria) più elevata. La Commissione è stata inoltre informata dall’Amministrazione dello stato di avanzamento delle trattative tariffali in questo settore, che sono in corso da quando, nell’estate del 2022, è stato introdotto il modello di prescrizione. Sottolinea l’importanza di chiarire al più presto la situazione.
Con 17 voti contro 8 la Commissione propone di adottare la Mo. CSSS-S «Assunzione dei costi per le prestazioni di interpretariato in lingua dei segni nel settore sanitario» (25.3013). La Commissione constata con rammarico che i partner tariffali non riescono a trovare un accordo in merito e ritiene che debbano essere stabiliti rapidamente criteri uniformi per l’assunzione di tali prestazioni nel settore ambulatoriale.
Con 12 voti contro 11 e 1 astensione la Commissione ha deciso di presentare un postulato (25.3534) che incarica il Consiglio federale di esaminare una soluzione mirata pergarantire il minimo esistenziale dei beneficiari dell’AI.
La Commissione ha invitato una delegazione dell’Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM) e del consorzio ETHICH a presentare la roadmap «Per un’assistenza sanitaria svizzera sostenibile entro i confini planetari» (disponibile in franc. e ted.).
La Commissione è inoltre stata informata da una delegazione del Controllo federale delle finanze in merito al rapporto di verifica sull’«Attuazione della riforma delle prestazioni complementari» e ha preso atto dei risultati.
Presieduta dalla consigliera nazionale Barbara Gysi (PS, SG), la Commissione si è riunita a Berna il 22 e il 23 maggio 2025. A parte della seduta era presente la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider.