La questione controversa su chi sia competente per la denuncia di importanti trattati internazionali deve essere chiarita nella legge. Il Consiglio federale ritiene di averne la competenza esclusiva. Secondo il progetto di legge della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati, la denuncia e la modifica di importanti trattati deve essere approvata dal Parlamento o, nel caso di un referendum, dal Popolo, analogamente al disciplinamento vigente per la conclusione di tali trattati.

​La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha accolto con 11 voti contro 0 e 1 astensione un progetto di legge volto a disciplinare in modo chiaro le competenze per la conclusione, la modifica e la denuncia dei trattati internazionali (16.456).

Sapere a chi compete la denuncia di trattati internazionali è una questione che finora non ha avuto rilevanza nella pratica, dal momento che a tutt’oggi non sono mai stati denunciati trattati importanti. Tuttavia, alcune recenti iniziative popolari hanno sollevato tale questione. A prescindere dai problemi che si porrebbero nel caso di un’eventuale attuazione delle iniziative menzionate, è opportuno chiarire una questione che potrebbe assumere grande rilevanza. È fondamentale per la legittimità delle decisioni politiche che le regole siano stabilite prima del «fischio d’inizio della partita» e non durante il suo svolgimento.

In un suo parere relativo a un’interpellanza (14.4249 Ip. Schneider-Schneiter. Tutela dei diritti dei votanti), il Consiglio federale ha rilevato che la Costituzione federale gli attribuisce la competenza esclusiva di denunciare i trattati. La Commissione non condivide questa interpretazione della Costituzione. Questa controversa questione deve pertanto essere disciplinata nella legge nel quadro del diritto positivo.

La Commissione è convinta che il diritto costituzionale in vigore disciplini già chiaramente la questione: le competenze in materia di conclusione di trattati internazionali devono valere anche per la denuncia e la modifica di questi stessi trattati. Le competenze dell’Assemblea federale per l’approvazione della conclusione di importanti trattati e i relativi diritti referendari devono valere analogamente anche per importanti denunce e modifiche di trattati. Esiste un parallelismo tra le competenze in materia di legislazione a livello nazionale e a livello internazionale.

È il contenuto delle disposizioni di un trattato a essere determinante per stabilire se la denuncia o la modifica di quest’ultimo debba essere approvata dall’Assemblea federale e se la decisione di approvazione debba essere sottoposta al referendum. Se contiene disposizioni importanti che sanciscono norme di diritto, definendo per esempio diritti e doveri delle persone, una modifica di un trattato necessita della stessa legittimità democratica dell’abrogazione o della modifica di una legge nazionale. Lo stesso vale per la denuncia di trattati che hanno ripercussioni importanti sulla situazione giuridica della Svizzera o della sua popolazione.

Il progetto di atto normativo sancisce chiaramente che il Consiglio federale è tenuto a denunciare autonomamente un trattato, dunque senza un’approvazione preventiva da parte dell’Assemblea federale, qualora una disposizione costituzionale imponga espressamente la denuncia di un trattato internazionale. Questo vale unicamente se le disposizioni costituzionali applicabili direttamente non lasciano spazio all’interpretazione nel valutare la necessità di una denuncia. Si può menzionare, ad esempio, l’iniziativa popolare «Per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione)» che impone al Consiglio federale di denunciare l’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE. Per contro esiste un margine di apprezzamento nel caso, ad esempio, dell’iniziativa popolare «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l’autodeterminazione)», che chiede di denunciare «se necessario» trattati internazionali, qualora obblighi internazionali contraddicano la Costituzione federale. In questo caso la valutazione della necessità di una denuncia non può essere lasciata al Consiglio federale, ma deve essere affidata al Parlamento e, in caso di referendum, al Popolo. Una minoranza della Commissione vorrebbe rinunciare a questa disposizione, ritenendo scontata la precedenza del diritto costituzionale direttamente applicabile e di conseguenza non necessario un chiarimento in tal senso. D’altro canto, la disposizione potrebbe addirittura introdurre un’incertezza nel senso che anche in casi in cui esiste un margine d’apprezzamento – e quindi la valutazione spetterebbe al Parlamento ed eventualmente al Popolo – si potrebbe intendere che sia necessariamente il Consiglio federale a dover procedere autonomamente alla denuncia.

Il Consiglio federale ha ora l’occasione di presentare un suo parere. Il progetto sarà verosimilmente trattato dal Consiglio degli Stati nella sessione autunnale.

Il rapporto e il progetto della Commissione e il rapporto concernente i risultati della consultazione sono a disposizione al seguente link:
https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-tematiche/commissioni-cip/rapporti-consultazioni-cip/vernehmlassung-spk-16-456