La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-CS) è contraria al divieto della carcerazione amministrativa per i migranti minorenni come chiesto da un’iniziativa del Cantone di Ginevra. I Cantoni devono piuttosto essere esortati a ricorrere alla carcerazione amministrativa solo come ultima risorsa e sempre in modo proporzionato.

​Con 7 voti contro 5 la Commissione respinge un’iniziativa del Cantone di Ginevra che prevede un divieto generale di carcerazione amministrativa per i minori (18.321 s Iv. Ct. GE. La carcerazione amministrativa di minori deve cessare). Il diritto federale vieta già la carcerazione amministrativa per i fanciulli di età inferiore ai 15 anni. Spetta ai Cantoni decidere se in caso di allontanamento di migranti di età compresa fra 15 e 18 anni occorra prevedere anche la carcerazione amministrativa. La Commissione ha preso atto che un gruppo di lavoro della Confederazione sta elaborando, anche sulla base di un rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 16 giugno 2018, buone pratiche incentrate su opzioni alternative, come quelle già previste dal diritto sugli stranieri.

La Commissione parte pertanto dal presupposto che i Cantoni applichino con cautela lo strumento della carcerazione amministrativa per i minori. Non vede quindi alcun motivo di legiferare in questo ambito e di interferire nelle competenze dei Cantoni. La Commissione osserva inoltre che nella scorsa sessione primaverile il Consiglio nazionale ha respinto con 118 voti contro 57 un’iniziativa parlamentare con la stessa richiesta (17.486 n Iv. Pa. Mazzone. Porre fine alla carcerazione amministrativa di minorenni, nel rispetto dell'interesse superiore del fanciullo).

Una minoranza della Commissione ritiene che opzioni alternative, come quelle già applicate per i fanciulli di età inferiore ai 15 anni, siano preferibili alla carcerazione amministrativa anche per i migranti di età compresa fra i 15 e i 18 anni.

Credito quadro per la migrazione: il Consiglio federale deve consultare la commissione parlamentare competente prima di concludere trattati internazionali

Nella legge sull’asilo occorre sancire che il Consiglio federale, in applicazione di un credito quadro per la migrazione ancora da approvare dalle Camere, può concludere autonomamente trattati con Stati selezionati per la concessione dei relativi contributi (18.068 s Legge sull’asilo. Modifica [Competenza del Consiglio federale di concludere trattati internazionali sulla concessione di contributi ad alcuni Stati membri dell’UE o a organizzazioni internazionali]). Come il Consiglio nazionale, la Commissione ritiene che il Consiglio federale debba dapprima consultare le commissioni competenti. Nella sessione estiva il Consiglio degli Stati si occuperà sia del credito quadro (progetto 18.067), sia della legislazione di attuazione esaminata dalla CIP.

Controprogetto indiretto all’iniziativa sulla trasparenza

La Commissione ha perfezionato il testo di un controprogetto indiretto all’iniziativa sulla trasparenza (18.070) e lo ha approvato con 7 voti contro 2 e un’astensione (19.400 s Iv. Pa. CIP-CS. Più trasparenza nel finanziamento della politica) in vista della consultazione che prenderà avvio martedì 7 maggio 2019. In tale data il progetto posto in consultazione sarà pubblicato insieme a un comunicato stampa.

Presieduta dalla consigliera agli Stati Pascale Bruderer Wyss (S/AG), la Commissione si è riunita a Berna il 29 aprile 2019.