La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) ha esaminato due mozioni dello stesso tenore che propongono di negare il diritto al ricongiungimento familiare agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera.

La CIP-S ha deciso di respingere la mozione 24.3511 della consigliera agli Stati Esther Friedli e la mozione 24.3057 del Gruppo UDC (Nessun ricongiungimento familiare per le persone ammesse provvisoriamente), rispettivamente con 6 voti contro 5 e 1 astensione e con 6 voti contro 4 e 1 astensione. Una minoranza della Commissione propone di accogliere entrambe le mozioni.

Va ricordato che l’ammissione provvisoria è disposta quando l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStr]). Una persona ammessa provvisoriamente in Svizzera ha attualmente la possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge o i figli dopo tre anni, purché soddisfi determinate condizioni, in particolare non dipenda dall’aiuto sociale (art. 85c cpv. 1 LStr). Il diritto al ricongiungimento familiare deriva dal diritto fondamentale al rispetto della vita familiare sancito dall’articolo 13 capoverso 1 della Costituzione federale, che ha il suo corrispettivo nell’articolo 8 della CEDU. La maggioranza della Commissione ritiene che quanto richiesto dalle mozioni sia sproporzionato e costituisca una violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare. In particolare, sottolinea che le condizioni per ottenere il ricongiungimento familiare sono già molto restrittive. È dunque infondata l’idea che lo statuto di ammissione provvisoria sia attualmente troppo attrattivo o che la possibilità del ricongiungimento familiare incoraggi persone che non si integrano bene in Svizzera a rimanervi. 

La CIP-S ha inoltre deciso, con 9 voti contro 2 e 1 astensione, di proporre di accogliere due mozioni (24.3498 e 24.3059) che chiedono di rendere sistematico lo scambio di dati relativi a migranti illegali allo scopo di contrastare il fenomeno dei «sans-papiers» e il lavoro nero. Una minoranza propone di respingere entrambe le mozioni.

Sicurezza nei centri federali d’asilo

Per garantire chiarezza nel disciplinamento dell’esercizio dei centri federali d’asilo (CFA), il Consiglio federale intende regolamentare nella legge sull’asilo (LAsi) i compiti principali della SEM nei centri e negli aeroporti (24.038). Anche il ricorso alla coercizione o a misure di polizia come pure a misure disciplinari sono definiti da regole precise. In occasione della sessione autunnale, il Consiglio nazionale ha apportato poche modifiche al disegno del Consiglio federale. Ha segnatamente deciso di ampliare il perimetro attorno ai CFA all’interno del quale i richiedenti l’asilo possono essere oggetto di misure disciplinari se il loro comportamento minaccia la sicurezza e l’ordine pubblici.

La CIP-S presenta numerose proposte divergenti rispetto alla versione del Consiglio nazionale. Ha adottato una disposizione di principio intesa a sancire il particolare bisogno di protezione delle donne e dei bambini (9 voti contro 4). Ha inoltre rafforzato la misura disciplinare dell’esclusione dai locali comuni aumentando la sua durata massima a 10 giorni rispetto alle 72 ore previste nel disegno del Consiglio federale (6 voti contro 5 e 1 astensione). La CIP-S ha infine escluso la possibilità di ricorrere al Tribunale amministrativo federale (TAF) per le decisioni di attribuzione a un centro specifico per richiedenti l’asilo recalcitranti (7 voti contro 5).

Nella votazione sul complesso, la Commissione ha adottato il disegno all’unanimità. La trattazione nel Consiglio degli Stati è prevista nella sessione invernale.

Presieduta dal consigliere agli Stati Daniel Fässler (M-E/AI), la Commissione si è riunita a Berna il 5 novembre 2024.