La Commissione sottopone al Consiglio federale talune raccomandazioni riguardanti i requisiti in materia di solidità economica delle imprese nonché le modalità di calcolo della flessione del fatturato. Chiede inoltre di aumentare in misura significativa l’importo degli aiuti federali.

La legge COVID 19 prevede che il Consiglio federale consulti previamente le commissioni prima di emanare qualsivoglia ordinanza in virtù di tale legge. La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha fatto uso del suo diritto per quanto riguarda l’avamprogetto di ordinanza COVID-19 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19. Posto in consultazione dal 4 al 13 novembre presso i Cantoni e le cerchie interessate, esso definisce i grandi assi della partecipazione della Confederazione ai programmi cantonali di sostegno alle imprese in difficoltà. La Commissione ha avuto una discussione approfondita con il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e ha approvato varie raccomandazioni su taluni articoli dell’avamprogetto di ordinanza.

Per quanto riguarda i requisiti in materia di redditività o di solidità economica che devono soddisfare le imprese per potere beneficiare degli aiuti, con 11 voti contro 11 e 3 astensioni e il voto preponderante del presidente la Commissione raccomanda di sopprimere il requisito in virtù del quale un’impresa deve elaborare una pianificazione finanziaria a medio termine che dimostri che il finanziamento dell’impresa può essere garantito mediante il provvedimento (art. 4 cpv. 2 lett. d). Secondo la maggioranza, tale requisito è irrealistico alla luce delle notevoli incertezze della crisi causata dalla pandemia. Con 17 voti contro 6 e 2 astensioni, essa ha inoltre approvato una raccomandazione volta a precisare che siano presi in considerazione soltanto gli arretrati d’imposta e di contributi sociali che sono esigibili (art. 4 cpv. 2 lett. c). Per finire, la Commissione ritiene che la disposizione dell’avamprogetto di ordinanza che prevede che le imprese non devono essere eccessivamente indebitate al momento di depositare la domanda né esserlo state tra il 1° gennaio 2019 e il deposito della stessa (art. 4 cpv. 2 lett. a) costituisca un requisito troppo elevato che non considera il fatto che numerose imprese erano sane prima della crisi legata al coronavirus e si sono indebitate unicamente a causa di quest’ultima. Dato che il capo del DFF ha assicurato che la questione, vivacemente dibattuta durante la procedura di consultazione, sarebbe stata ridiscussa dal Governo, la Commissione ha finalmente rinunciato a formulare una raccomandazione al riguardo.

Per quanto riguarda la flessione del fatturato che consente a un’impresa di essere ritenuta un caso di rigore, con 12 voti contro 10 e 3 astensioni la CET-N raccomanda di non considerare nel fatturato le indennità versate in caso di disoccupazione parziale e di perdita di guadagno per COVID-19 (art. 5 cpv. 2). Oltre a causare problemi di compatibilità con l’articolo 12 capoverso 2 della legge COVID 19, includere tali prestazioni nel calcolo delle prestazioni penalizzerebbe le imprese che hanno fatto ricorso alla disoccupazione parziale rispetto a quelle che hanno licenziato i propri impiegati.

All’unanimità, la Commissione raccomanda inoltre al Consiglio federale di aggiungere un’ulteriore restrizione alle imprese che dovessero beneficiare di un provvedimento di sostegno, più precisamente che essa non possa concedere prestiti ai proprietari per tutta la durata del mutuo, della fideiussione o durante i cinque anni seguenti l’ottenimento di un contributo non rimborsabile (art. 6). Sempre all’unanimità, la Commissione ha approvato una raccomandazione di stralciare la disposizione che prevede che un solo tipo di provvedimento (mutuo, garanzia o contributo non rimborsabile) possa essere ottenuto da un’impresa (art. 7 cpv. 3), ritenendo che per talune imprese un misto dei differenti provvedimenti si possa giustificare sotto il profilo economico.

Infine, la Commissione ha discusso la questione dell’importo massimo degli aiuti federali (art. 14). Ritiene che l’importo di 200 milioni di franchi non sia affatto sufficiente, pur essendo consapevole che il Consiglio federale aveva già ammesso che tale importo era stato calcolato sulla base dei fabbisogni così come apparivano prima della seconda ondata dell’epidemia. Con 14 voti contro 0 e 10 astensioni, la Commissione raccomanda al Governo di aumentare il suddetto importo a 680 milioni di franchi.

Presumibilmente il Consiglio federale approverà il progetto di ordinanza in occasione della sua riunione del prossimo 25 novembre e lo porrà in vigore al 1° dicembre 2020.

Presieduta dal consigliere nazionale Christian Lüscher (PLR, GE) e alla presenza del consigliere federale Ueli Maurer, la Commissione si è riunita il 17 novembre a Berna.